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Colpa medica - Cassazione Civile: è consenso informato il dialogo specifico e il disegno col pennarello del taglio da fare col bisturi

Colpa medica
Colpa medica

La Corte di Cassazione ha stabilito che non sussiste colpa medica per la cicatrice derivante dalla rimozione di un tatuaggio se il paziente ha avuto un dialogo specifico con il proprio medico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento al fine di valutare quello preferibile e con riferimento specifico all’esito cicatriziale di entrambi. Per la Cassazione non è dovuto il risarcimento al paziente che era stato adeguatamente informato sugli esiti dell’intervento.

 

Il caso

Nel caso di specie il paziente conveniva davanti al Tribunale di Roma il chirurgo per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un intervento consistito nella rimozione di un tatuaggio sulla spalla destra. Il paziente si riteneva insoddisfatto del risultato dell’intervento poiché ne era residuata una cicatrice di notevoli dimensioni e contestava al chirurgo di non averlo adeguatamente informato. Il Tribunale accoglieva la domanda del paziente, condannando il medico, ritenendo non dimostrata la circostanza che questi avesse adeguatamente informato il paziente.

Il medico proponeva appello, contestando la violazione del principio del consenso informato. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione e condannava il medico al pagamento delle spese di lite, costatando che sul professionista gravava un dovere di informazione la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale e che il convenuto non aveva dimostrato di avere assolto l’onere di informare il paziente in modo adeguato. Avverso a tale sentenza il medico proponeva ricorso in Cassazione.

 

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, valutati i motivi a fondamento del ricorso, connessi alla violazione delle norme in tema di interrogatorio e sul conseguente valore confessorio delle ammissioni della parte, ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente.

In particolare, la Cassazione ha rilevato che in udienza il paziente avrebbe riconosciuto di essere stato informato sui rischi dell’intervento anche attraverso un disegno puntuale della cicatrice (“con un pennarello, disegnò il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare”). Infatti, dalle risultanze processuali, è emerso che il paziente aveva dichiarato di avere concordato, insieme al medico, l’intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale (“tale cicatrice era esteticamente migliore”).

Secondo la Cassazione, pertanto, il paziente, in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto di avere avuto con il medico ricorrente un dialogo specifico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due diversi tipi di intervento.

A giudizio della Corte la decisione impugnata della Corte d’Appello di Roma, al contrario, omette di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali, nel momento in cui motiva il rigetto della impugnazione.

Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito al quale spetterà il compito di esaminare i presupposti fondamentali dell’azione, quali l’onere di adeguata informazione che non riguarda solo la modalità dell’intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall’intervento.

(Corte di Cassazione- Sezione Terza Civile, Sentenza 20 marzo 2018, n. 9806)