Il cubo di Rubrik: un’estate di decisioni sul cubo più famoso

Il cubo di Rubrik: un’estate di decisioni sul cubo più famoso
Il celebre cubo di Rubrik e i titolari dei diritti sul gioco hanno avuto un’estate movimentata da una serie di decisioni in diversi ambiti della sua protezione, con risultati contraddittori.
Se da un lato, infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 27461/2025 ha dichiarato il cubo quale opera dell’ingegno riconoscendone la protezione autoriale, il Tribunale comunitario ha invece confermato il rigetto del cubo quale marchio. E’ fortemente probabile che i titolari dei diritti vorranno sentire sul punto la Corte di Giustizia mediante ricorso.
Entriamo nel merito delle due diverse questioni.
La sentenza della Cassazione nasce dall’impugnativa di una decisione della Corte di Appello di Roma del 19 giugno 2024 e dalla precedente pronuncia del Tribunale di Roma del 26 giugno 2023. Il Tribunale capitolino aveva condannato una cittadina cinese per la violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941 perché, in qualità di titolare di ditta individuale, aveva riprodotto o posto in vendita 21 cubi di Rubik.
L’Art. 171 comma 1 lett a) punisce chi “riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui”. Il presupposto per l’applicazione del richiamato articolo era dunque che il cubo di Rubrik fosse considerato opera dell’ingegno.
La difesa del ricorrente per Cassazione era basata sul fatto che in sede comunitaria il cubo di Rubrik si fosse visto negare la possibilità di deposito quale marchio tridimensionale coi tipici colori che lo caratterizzano.
La Corte di Cassazione ha ritenuto l’argomentazione non condivisibile chiarendo che il riconoscimento di un’opera quale opera di ingegno è del tutto indipendente dal fatto che la stessa sia tutelata e/o tutelabile quale marchio o quale brevetto. Si tratta infatti di forme di tutela differenti ed autonome che non costituiscono reciproco presupposto.
Peraltro, il principio era stato già chiarito dalla medesima Corte con diverse pronunce quali la n. 17218 del 17/2/2011 e la n. 45735 del 29/11/2016. In conseguenza, ove riconosciuta la tutela autorale e la violazione del diritto, ogni altra considerazione afferente ad altri tipi di tutela (non invocati in sede) è del tutto inconferente ed è applicabile la invocata tutela penale.
Il riconoscimento del cubo di Rubrik sotto il profilo della tutela autorale aveva peraltro già avuto luogo: un’ordinanza del Tribunale di Venezia in sede cautelare nel procedimento verso i soggetti titolari dei diritti sul “cubo Teorema” aveva dichiarato non solo l’originalità ma anche la presenza del grediente del valore artistico richiesto dal nostro sistema.
Ne consegue che il frutto della capacità creativa, tutelato come opera dell’ingegno, riceve ai sensi della Legge sul Diritto d’Aurore tutela civile e penale, come in questo caso.
Se le sopra richiamate pronunce (in sede cautelare e in sede di Cassazione penale) hanno visto un esito positivo per il cubo di Rubrik, un esito diverso si è avuto in sede comunitaria con la domanda di marchio.
Da tempo i titolari del gioco stanno cercando di ricevere tutela anche come marchio, ma ad oggi senza esito favorevole.
La vicenda nasce nel 2013 con una richiesta di annullamento di marchio precedentemente ottenuto dal titolare dei diritti sul cubo di Rubrik. Dopo diverse pronunce consecutive, impugnazioni e procedimenti radicati ex novo, la questione è giunta al vaglio del Tribunale comunitario a luglio 2025 con ben 4 procedimenti pendenti (da C-1170 a 1173/2023), tutti conclusisi con sentenza dai contenuti sovrapponibili.
Secondo il giudice comunitario il punto essenziale è quello di comprendere se la forma dell’oggetto per cui si chiede il deposito come marchio tridimensionale sia una forma necessitata dal punto di vista tecnico, ciò che ne determina l’esclusione dalla tutela quale segno distintivo.
La determinazione delle caratteristiche essenziali della forma controversa, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, applicabile alla questione, viene effettuata allo scopo di consentire l’esame della funzionalità della forma e deve essere effettuata oggettivamente, alla luce del risultato tecnico ottenuto dalla medesima.
Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l’EUIPO deve verificare se le caratteristiche individuate rispondano alla funzione tecnica o ad una delle funzioni tecniche del prodotto. Per analizzare la funzionalità di un segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, le caratteristiche essenziali della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico devono essere valutate, per quanto possibile, alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto, esaminando quindi anche elementi supplementari quali il meccanismo di rotazione, come nel caso del cubo di Rubik
Nel contesto dell’esame della funzionalità di un segno costituito dalla forma di un prodotto, occorre quindi solamente valutare, dopo che sono state identificate le caratteristiche essenziali di detto segno, se queste ultime svolgano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Infatti, esclusivamente le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese, sono escluse dalla registrazione. La registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio potrebbe, in effetti, consentire al titolare di tale marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della stessa forma, ma anche l’uso di forme simili a quella da lui depositata, con una sperequazione in suo favore del principio di libera concorrenza che permea il mercato ed il sistema comunitario.
La circostanza che la combinazione di elementi esclusivamente funzionali apporti un valore estetico complessivo o contribuisca a creare un’immagine ornamentale del marchio richiesto non osta all’impedimento alla registrazione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. Le considerazioni in questione, a detta del giudicante, nascono dal fatto che il marchio controverso è stato depositato e registrato come marchio tridimensionale o marchio di forma, e non come marchio bidimensionale o marchio di motivo applicabile alle superfici di una forma, né come marchio di posizione posto o apposto su una forma, né come marchio di colore in sé, indipendentemente da qualsiasi forma. Quello che si chiede di proteggere come marchio, in buona sostanza, è una versione 3x3 del puzzle tridimensionale conosciuto con il nome di cubo di Rubik. È stato dunque il richiedente, al momento del deposito a individuare la tutela che desidererebbe fosse applicata e, di conseguenza, a tale circoscritta richiesta deve essere limitata l’indagine.
L’analisi compiuta dall’esaminatore e dalla Commissione ricorso, la cui decisione è stata impugnata, appare al Tribunale medesimo in linea con la giurisprudenza che ha già occupato i giudici comunitari e che costituisce un precedente di riferimento. La circostanza che accanto alla forma cubica fosse indicata, quale caratteristica, quella dei colori, non vale ad escludere la forma necessitata sotto il profilo funzionale, e in conseguenza l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94. I colori che caratterizzano il cubo di Rubrik sono tali perché scelti da colui che lo ha realizzato; tuttavia, non ci sarebbero differenze, dal punto di vista funzionale e delle caratteristiche del prodotto, se i colori fossero completamente differenti. È quindi senza commettere errori di valutazione che la commissione di ricorso ha constatato, in sostanza, che la caratteristica essenziale relativa al fatto che ciascuna faccia (e ogni piccolo quadrato) del cubo sia distinguibile per sei colori differenziati che producono un effetto di contrasto sia funzionale, vale a dire necessaria per ottenere il risultato tecnico del marchio controverso e che dunque anche la sussistenza di colori differenziati per “faccia” sia un elemento tecnico funzionale.
In questo quadro l’impugnativa è stata respinta ed il cubo di Rubrik ad oggi può contare su di una tutela autorale ma non su quella distintiva quale marchio registrato.
Vedremo nel prosieguo, sia la controversia avanti il Tribunale di Venezia, sia la contrapposizione tra EUIPO e i titolari dei diritti sul cubo di Rubrick.