Legge volta all’incremento della tecnica digitale nel settore sanitario

DigiG – RFT

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Legge volta all’incremento della tecnica digitale nel settore sanitario – DigiG – RFT

 

In data 26.3.24 è entrato in vigore - nella RFT – il predetto DigiG, con il quale il legislatore si è prefisso l’obiettivo, di incrementare l’impiego della tecnica digitale nel settore della sanità.

Questa legge ha previsto l’istituzione, nel 2025, dell’“elektronischen Patientenakte” – “e- PA” per tutti i “gesetzlich Versicherten” (assistenza sanitaria obbligatoria).

La "ricetta elettronica” è destinata a diventare uno standard e la telemedicina farà parte del sistema sanitario.

L’”e-PA” conterrà molti dati e documenti afferenti alla salute del paziente, quali referti, esiti di esami di laboratorio e specialità medicinali prescritte.

Va però notato, che l’”e-PA”, non è obbligatoria; chi non intende fruirne, può informare il proprio ente di assitenza, che propone “Widerspruch”, vale a dire, si oppone. È, questa, la cosiddetta Opt - aut – Regelung.

Ci si attende, però, che sarà un’esigua minoranza, a elevare “Widerspruch”.

L’”e-PA”, indubbiamente, offre parecchi vantaggi, essendo, nella stessa, inserita anche documentazione relativa a pregressi trattamenti medico-chirurgici e a prescrizioni di specialità medicinali. Il paziente non dovrà più recarsi presso il medico o presso la struttura sanitaria, con un “pacco” di referti; ciò torna a vantaggio del paziente e, ancor più, del sanitario, che potrà accedere alla documentazione in formato PDF.

L`”e-PA” farà parte della "Telematikinfrastruktur” (infrastruttura telematica).

Non tutti i sanitari “salutano”, con entusiasmo, l’introduzione dell’”e-PA”. Molti temono un aggravio di lavoro notevole. Norme regolamentari disciplineranno obblighi e diritti dei medici convenzionati, per quanto riguarda l’inserimento della documentazione nell’”e-PA” e l’accesso alla stessa.

Sarà il paziente, a decidere, quali dati “entreranno” nell’”e-PA” e chi potrà accedere agli stessi, anche se va osservato, che il personale medico avrà”Zugriff”, a meno che il paziente non abbia manifestato la propria espressa opposizione.

L’”e-PA” sostituirà la “Behandlungsdokumentation” del medico?  No. Il medico dovrà procedere, anche in futuro, a documentare – come per legge – la propria attività professionale, resa in favore del paziente – per via elettronica o con “appunti” cartacei.

Potrà il paziente cancellare o “nascondere”, cioè rendere non visibili, documenti e dati inseriti nell’”e-PA”? La risposta è affermativa.

Sopra abbiamo accennato, che il paziente – mediante “Widerruf”  – può opporsi all’inserimento di documenti nell’”e-PA”; tuttavia, una volta inseriti, al paziente, non è preclusa la cancellazione o disporne l’invisibilità.

Oltre a sanitari, anche farmacisti, hanno “Zugriff” ai dati contenuti nell’”e-PA”. Ciò costituisce un aspetto positivo soprattutto, se il paziente viene assistito a casa oppure in una struttura per anziani.

Che cosa è l’”elektronische Medikamentenliste“? Contiene l’elenco di tutti i medicinali prescritti con la ricetta “elettronica” e consegnati al paziente. Quest’inserimento avviene “automaticamente” nel senso, che transitano dall’”e-Rezept-Server” all’”e-PA”. Anche qui – però- il paziente può manifestare la propria opposizione, che, tuttavia, può essere fatta soltanto presso l’ente di assistenza o presso un’”Ombutsstelle”.

E i medicinali "da banco”? Prevedibilmente, a decorrere dal luglio 2025, possono essere inseriti dai farmacisti nella “Medikationsliste”.

Il medico ha accesso a tutti i dati inseriti nell’”e-PA” del proprio assistito, salvo opposizione espressa da parte dell’assistito; altresí, il personale non medico.

Anche un accesso temporaneamente limitato, può essere disposto dall’assistito.

Tutti gli accessi all’”e-PA” vengono registrati e il paziente può “controllare”, chi ha preso visione dei dati (e quando).

Vi è obbligo, a carico del medico, di “visionare”, periodicamente, l’”e-PA” dei propri pazienti? No. Non sussiste un’“anlasslose Ausforschungspflicht”.

I medici convenzionati sono obbligati, a inserire – senza essere sollecitati (in tal senso) – determinati documenti e dati (salvo opposizione del paziente) nell’ambito  della loro attività professionale in favore del paziente. Dal luglio 2025 in poi, anche allergie e vaccinazioni. Dati particolarmente sensibili, possono essere salvati soltanto con il consenso scritto del paziente.

I pazienti hanno diritto, acchè l’ente assistenziale - a richiesta – inserisca documenti, di cui esso dispone in forma cartacea.

Le Casse Malati sono obbligate, a istituire “Ombudsstellen”, alle quali i pazienti possono rivolgersi e che forniranno a essi consigli e aiuto, qualora sorgano problemi.

È in facoltà del paziente, nominare un proprio rappresentante.

L’utilizzazione di dati di un paziente ai fini scientifici, non sarà più ammissibile a decorrere dalla data dell’avvenuto “Widerspruch” a tal fine manifestato.

A seguito del “DigiG”, “Pflegebegutachtungen” (valutazioni in ordine alla necessità di assistenza), sono possibili mediante “Videotelefonie” (per cui, non sono più indispensabili, visite a domicilio) A tal fine, è stata elaborata una direttiva, in vigore dal 26.9.24. Nel 2023, sono state eseguite 2.880.000 “Pflegebegutachtungen” (mediante “Hausbesuch”).

La “Videotelefonie” consente un “risparmio” di tempo e di risorse; ciò è da apprezzare particolarmente, dato che anche nella RFT, nel settore sanitario, manca personale. È salva la facoltà del paziente, di richiedere, che la “Begutachtung” avvenga soltanto a seguito di visita a domicilio.

Alla “Videotelefonie” non si può ricorrere, se il paziente non ha ancora compiuto il 14.mo anno di età.

“Begutachtung per Videotelefonie” sarà possibile, nel futuro, anche in caso malattie infettive, se vi è stata “Ausrufung des Katastrophenfalls”.