Beistand: che cos’è?

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Beistand: che cos’è?
§ 149 StPO (CPP) della RFT

 

I

Coniuge o “Lebenspartner” dell’imputato, possono essere ammessi, in qualità di “Beistand”, durante il dibattimento e hanno diritto, di essere sentiti; a tal fine, al “Beistand” vanno comunicati, tempestivamente, luogo e ora dell’udienza dibattimentale. La stessa cosa vale per il legale rappresentante dell’imputato.

Si tratta di una “Kannvorschrift”, che è applicabile anche al “Betreuer", su domanda dello stesso, nel procedimento relativo a misure di sicurezza (BGH Ordin. 7.5.96 – StR 196/96). È però da notare, che il BGH (Corte Suprema Federale) ha sentenziato in modo difforme (2008, 324) dalla predetta ordinanza.

Non è necessario il consenso dell’imputato (anche se imputato è il coniuge – RGSt 38, 106).

Presupposto, acchè il coniuge possa essere ammesso a esercitare la funzione di “Beistand”, è un matrimonio valido; il “Lebenspartner”, se sussiste il vincolo di cui al L.PartG.

Il legale rappresentante dell’imputato ha facoltà di nominare all’imputato un difensore ed egli stesso, può esercitare i diritti, che competono al “Beistand”.

Per quanto concerne i procedimenti dinanzi allo “Jugendgericht” (Trib. Min.), il § 149 StPO, non deroga al § 69 JGG (Jugendgerichtsgesetz).

Il “Beistand” ha facoltà di farsi rappresentare da un difensore; non vi è, però, un diritto in tal senso.

II

Se il “Beistand” è teste, trovano applicazione le disposizioni dettate per la deposizione testimoniale.

La “Beiordnung” presuppone una richiesta da parte del “Beistand”, ma non dell’imputato.

In sede dibattimentale, l’istanza, intesa alla nomina di un “Beistand”, deve essere accolta, a differenza di quanto vale per il “Vorverfahren”, nel corso del quale, l’accoglimento della richiesta è rimesso all’”Ermessen”, o meglio, al “pflichtgemäßem Ermessen” del giudice competente.

Il “Beistand”, una volta nominato, ha diritto di assistere al dibattimento; a tal fine, gli viene comunicato giorno e ora (BGHSt 44, 62) dell’”Hauptverhandlung”. Per quanto concerne le indagini preliminari, sull’ammissione del “Beistand” decide il giudice “nach pflichtgemäßem Ermessen”.

Se il Beistand assiste al dibattimento (oppure se è stato autorizzato a partecipare ad atti delle indagini preliminari), deve essere sentito e non gli può essere impedita una “presa di posizione” (“Stellungnahme”), nonchè di esercitare il cosiddetto Fragerecht di cui al § 240, Abs. 2, StPO (BGHSt 44, 82, 47, 62).

ll “Beistand” non può esercitare certi diritti (di carattere processuale), propri del difensore. Al “Beistand” non è consentito, di comunicare liberamente (per iscritto o oralmente) coll’imputato detenuto; non gli spetta, in proposito, un diritto analogo a quello riconosciuto al difensore (BGHSt 44, 82).

 A proposito del “Beistand”, torna la mente a Epitteto (n. 50-55 circa d. C. e morto intorno al 125 d. C.)  – Discorsi - I, 14, 12: “Zeus pose accanto a ciascuno un tutore, il demonio di ciascuno, affidandogliene la custodia”.

Contro il rigetto dell’istanza di nomina di un “Beistand”, l’istante e l’imputato, possono proporre (§ 304 StPO) “Beschwerde” (reclamo). Il PM ha facoltà di opporsi – parimenti con “Beschwerde” – alla nomina del “Beistand”.

III

Da quanto ora esposto, risulta, che la disciplina – contenuta nella StPO – riguardante il “Beistand”, è piuttosto scarna. Come in altri ordinamenti processuali, anche a proposito del § 149 StPO, è stata la giurisprudenza, in un certo qual modo, a “integrare” alcune lacune rivelatesi in sede di applicazione del citato paragrafo.

Per questo motivo, pare utile e opportuno, accennare a una sentenza del BGHSt del 2001, nella quale, la Corte si è soffermata (anche) sul § 149 StPO.

Ha premesso, il BGH, che l’istituto del “Beistand”, deve essere considerato alla luce del rapporto di fiducia (“Vertrauensverhältnis”) esistente tra coniugi e tra “Lebenspartner”. Infatti, il “Beistand”, offre supporto all’imputato e lo consiglia nel dibattimento.

Come già esposto, il “Beistand” – nella fase dibattimentale – deve, di regola, essere ammesso, se viene inoltrata istanza in tal senso. Secondo BGHSt 44, 82, 86, gli compete pure il “Fragerecht” (diritto di rivolgere domande).

IV

Presupposto per l’esercizio dell’attività di ”Beistand“, è, che questi possa essere presente al dibattimento (“Anwesenheitsrecht”). Anche se il § 149 StPO non lo prevede espressamente, il diritto del “Beistand”, di presenziare all’”Hauptverhandlung”, si estende, di regola, a tutto il dibattimento (BGHSt 205, 206 e BGHSt 44, 82, 86).

E se il “Beistand”, nello stesso procedimento, deve essere esaminato in qualità di teste? In questo caso, la normativa riguardante l’esame del teste prevale su quella, che disciplina il “Beistand”.

Cosí, per esempio, chi presiede, può disporre, che il “Beistand” debba allontanarsi dall’aula di udienza, quando si procede alla lettura dell’imputazione e all’interrogatorio dell’imputato; altresí, se devono essere esaminati testi prima che si proceda all’esame del “Beistand” in qualità di teste.

In tal modo, s’intende salvaguardare la genuinità della deposizione del “Beistand”, se è (anche) teste e favorire l’accertamento effettivo dei fatti (BGHSt 3, 386, 388).

Il dovere di accertare i fatti – quale “zentrales Anliegen des Strafprozesses” e in applicazione dell’art. 20 GG (BVerfGE 57, 250, 275), prevale sul diritto di presenza del “Beistand”.

V

Con riferimento all’imputato, un eventuale contrasto tra le esigenze di accertamento dei fatti e il diritto del “Beistand”, sancito dal § 247, Abs. 1, StPO, è da risolvere nel senso, che l’imputato possa essere allontanato dall’aula di udienza, se vi è pericolo, che un teste, in presenza dell’imputato, possa non deporre in modo veritiero. Si reputa, che questa disposizione possa trovare applicazione anche in materia di “Beistand”, qualora sussistano motivi inerenti alla persona del “Beistand”.

Va poi notato, che l’assenza del “Beistand”, non da luogo a un “absoluten Revisionsgrund” (motivo di impugnazione) di cui al § 335, Nr. 5, StPO. Il “Beistand” non è, nè rappresentante dell’imputato, nè ha titolo di proporre impugnazione (RGSt 7, 403).

Ovviamente, il “Beistand” deve essere riammesso a presenziare al dibattimento, una volta che siano cessati i motivi, che ne hanno legittimato l’allontanamento temporaneo ed egli deve essere informato, su ciò, che è avvenuto durante la sua assenza.

Con i diritti, le facoltà e le funzioni del difensore, quale organo indipendente della “Rechtspflege”, la qualifica di “Beistand”, non è paragonabile.

Ciò risulta anche, se si esamina il § 69, Abs. 3, JGG (“Jugendgerichtsgesetz”), che conferisce espressamente al “Beistand” i diritti di un difensore.

Al “Beistand”, a differenza del difensore, non è lecito, “in das Prozessgeschehen einzugreifen” (BGHSt 44, 82, 89). Competono al “Beistand”, i diritti di presa visione degli atti, di richiesta di prove e di corrispondere liberamente all’imputato? No. Il “Beistand” - a differenza dell’imputato - non è parte del procedimento e la sua presenza, non è prescritta dalla StPO.

VI

A prima vista, l’istituto del “Beistand” potrebbe sembrare superfluo. Va però osservato, che la StPO della RFT, non prevede, che l’indagato/imputato, debba sempre essere assistito da un difensore. Il § 140 StPO contempla la “notwendige Verteidigung” e ivi sono indicati 11 casi “notwendiger Verteidigung” (difesa cosiddetta necessaria).

Vi è poi l’Abs. 2 del citato paragrafo, che prevede la nomina di un difensore, se la stessa “erscheint geboten” oppure se appare, che il “Beschuldigte”, non sia in grado di difendersi da solo (“sich selbst nicht verteidigen kann”).

Il § 141 StPO obbliga alla nomina di un “Pflichtverteidiger” (difensore d’ufficio) per chi ne è privo, ma questa “Bestellung”, avviene dietro espressa richiesta del “Beschuldigten” e dopo che questi sia stato “belehrt” (avvisato). Sulla richiesta deve essere deciso – al più tardi – prima dell’interrogatorio o di un confronto. Non è invece necessaria, l’espressa richiesta di nomina, da parte del “Beschuldigten”, privo di difensore, qualora debba trovare applicazione il § 140 StPO e se ricorre una delle previsioni indicate nel § 141.

L’Abs. 2 del § 141 StPO si riferisce (nn. 1-2) a ipotesi di privazione della libertà personale oppure se (3) nel “Vorverfahren”, è emersa l’incapacità dell’indagato, di difendersi (da solo) in occasione dell’interrogatorio o in sede di confronto oppure (4) se l’indagato – ai sensi del § 201 - è stato invitato a prendere posizione sull’imputazione e se soltanto allora si appalesa la necessità dell’assitenza di un difensore.

Prevede poi la 2^ parte dell’ Abs. 2 del § 141 StPO altri casi, in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d’ufficio (soltanto dietro richiesta del “Beschuldigten”). Si tratta della decisione sull’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai sensi del § 127 b, Abs. 2, StPO oppure di due ipotesi di esecuzione della custodia cautelare in carcere ai sensi del § 230, Abs. 2 oppure del § 329, Abs. 3, StPO.

Come emerge da quanto esposto, la normativa concernente la nomina di un difensore d’ufficio all’indagato/imputato, è piuttosto “complicata” (per non dire tormentata), per cui la previsione dell’istituto del “Beistand”, non sembra superflua. È da dire anche, che i difensori d’ufficio, anche nella RFT, si limitano allo “stretto necessario” e, data la ristrettezza di tempo tra nomina e udienza, la conoscenza degli atti, non sempre, può essere approfondita.