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Passaporto biometrico e impronte digitali

L'universo che respira
Ph. Luca Martini / L'universo che respira

Abstract

Esiste un “institutionelles Interesse”, i documenti di identità, che attestano “rechtserhebliche Tatsachen” (fatti giuridicamente rilevanti), non siano falsi, anche perché l’autore degli stessi, è un’autorità statale, che assume la veste di garante circa la genuinità e il “contenuto” del documento. Vi è poi anche un interesse del titolare di questi documenti. A questi possono derivare danni dall’uso “improprio” di un documento del genere, per cui si è parlato di “Recht der Person, von Täuschungen verschont zu bleiben” (diritto della persona, di essere preservata da inganni). In altre parole, i documenti di identità, “dienen dem Vertrauensschutz” (adempiono una funzione di tutela dell’affidamento).

 

Indice:

1. Documenti di identità, dati biometrici e riforma nella RFT

2. Austria, i passaporti e i dati biometrici da tempo obbligatori

3. lobbligo di impronte digitali e la Corte di giustizia europea

4. La Svizzera

 

1. Documenti di identità, dati biometrici e riforma nella RFT

In data 2.8.2021 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2019/1157, il cui articolo 3, comma 5, prevede, che dati biometrici, sotto forma di due impronte digitali, devono essere incorporati nei documenti di identità. Attualmente, nella RFT, ciò avviene soltanto previa richiesta dell’interessato (§ 5, Abs. 9, S. 1, PAuswG.).

Da tempo l’UE aveva sentito l’esigenza, che la normativa disciplinante il rilascio di passaporti, venisse unificata. A tal fine è stato emanato anche il Regolamento 2252/2004.

Gli episodi di violenza degli anni passati, hanno fatto sí, che, con sempre maggiore urgenza, è stata avvertita l’esigenza di rendere i documenti di identificazione fälschungssicher” (non suscettibili di essere falsificati). Ciò al fine di consentire un’identificazione rapida e certa. Deve essere contrastato anche il cosiddetto morphing.

Consegnare all’autorità rilasciante il documento le fotografie (che poi vengono applicate sul documento di identificazione), non è più compatibile con le attuali esigenze di sicurezza, a parte il fatto che, spesso, queste fotografie, non rispondono alle esigenze della “biometria” (è stato rilevato, che circa il 60% delle foto consegnate dai richiedenti, non soddisfano le predette esigenze).

Le fotografie per passaporti e carte di identità, devono essere trasmesse direttamente allautorità, che rilascerà il documento di identità e in tale occasione, sarà verificata la cosiddetta Biometrietauglichkeit. Dal numero di serie del documento rilasciato, sarà possibile risalire ai dati personali, alla cui “incorporazione” (nel “chip”) ha provveduto l’autorità emittente.

Allo stato attuale della legislazione (§ 1, Abs. 2, S. 2, PAuswG), i detenuti sono esentati dallobbligo di possedere una carta di identità, con l’inconveniente, che, non di rado, non hanno la disponibilità di un documento di identificazione, una volta che saranno rilasciati dal carcere (e in cerca di un lavoro). Per questo motivo è prevista un’“Ausweispflicht anche per i detenuti a decorrere da tre mesi prima che usciranno dalle “Justizvollzugsanstalten” (“JVA”). Questo, in adempimento a quanto deliberato dalla Conferenza dei ministri dell’Interno dell’UE.

La validità di passaporti per i minorenni viene limitata a un anno. È però in facoltà dei genitori, richiedere il rilascio di un “biometrietauglichen” (rispondente alle esigenze dalla biometria) passaporto per i figli, con validità’ di sei anni (il costo aggiuntivo è pari a 24,70 Euro). Mediamente, nell’ultimo decennio, nella RFT, sono stati rilasciati circa 950.000 “Kinderpässe”.

La cosiddetta Fingerabdruckpflicht (obbligo, che due impronte digitali vengano “incorporate” nel documento di identità), è stata contestata da certi partiti della RFT, che hanno affermato, che quest’obbligo sarebbe in contrasto con norme della Costituzione federale (Grundgesetz, GG). Sarebbe dovuta essere mantenuta la scelta tra consenso alla “Speicherung der Fingerabdrücke” e diniego della stessa o, almeno, che la “biometrische Erfassung” potesse avvenire soltanto se vi fossero determinati presupposti (per esempio, se si tratta di persone con precedenti penali di una certa gravità).

È ben vero che i passaporti finora rilasciati conserveranno validità, ma a ogni rinnovo, scatterà la Fingerabdruckpflicht”.

Il “Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-Ausweis-und ausländerrechtlichen Dokumentationswesen”, non soltanto si è uniformato al suddetto Regolamento (comunitario), ma, secondo alcuni, è andato oltre”, senza che vi fossero “sicherheitspolitische Notwendigkeiten”. C’è chi teme, che i dati conservati nel “chip” inserito nel documento di identità, possano finire in banche dati ed essere quindi accessibili, magari, anche a chi non avrebbe diritto di accesso agli stessi (per esempio, a certi “Servizi”).

 

2. Austria, i passaporti e i dati biometrici da tempo obbligatori

Vediamo ora, quali disposizioni normative vigono in Austria per il rilascio dei passaporti.

A decorrere dalla fine del mese di marzo 2012, i “Reisepässe” potevano essere rilasciati soltanto se questi documenti erano muniti di un chip”, nel quale sono riprodotte due impronte digitali del titolare del documento. Gli uffici abilitati al rilascio dei “Reisepässe”, erano stati forniti di scanner capaci di leggere le impronte e di trasferirle su chip”, incorporato nel documento di identità. In tal modo, ha sottolineato il ministro dell’Interno, i passaporti sarebbero “absolut fälschungssicher”.

I dati del richiedente, con lo “scanneraggio” delle impronte digitali e le fotografie, vengono inviati alla Staatsdruckerei” (Poligrafico dello Stato), la quale trasferisce tutto quanto sul chip contenuto nel passaporto. Le impronte, dopo il rilascio del “Reisepass”, vengono cancellate.

Anche i cosiddetti Fingerabdruck-Reisepässe hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio. Questo non vale però per i passaporti di cui sono titolari i minorenni.

A decorrere dal 15.6.2009, non era più consentita la cosiddetta Eintragung dei figli nel passaporto dei genitori e ogni figlio, di età superiore a 12 anni, deve avere un passaporto proprio, nel quale è incorporato il chip” contenente anche le due impronte digitali.

Il rilascio dei passaporti, che può essere chiesto presso le “Bezirkshauptmannschaften” e presso i “Magistrate” (nelle città), avviene in genere entro breve termine; inviata la relativa documentazione alla “Staatsdruckerei”, il nuovo “Pass” è spedito, entro pochi giorni, al titolare dello stesso a mezzo posta all’indirizzo da questi prescelto.

L’“Akzeptanz” dei nuovi passaporti (denominati anche “Sicherheitsreisepässe mit Fingerabdruck” (passaporti di sicurezza con impronte digitali)) da parte della popolazione, è stata buona, tant’è vero, che in un anno, erano già stati rilasciati 200.000 documenti di questo genere.

Il 20.10.2020 i “Sicherheitspässe” personalizzati e rilasciati dalla “Staatsdruckerei”, sono stati 12.000.000. Questi passaporti, detti anche “Fingerabdruck-Chippässe”, attualmente sono tra i più “fälschungssicheren” documenti di identità e sono il prodotto di una fattiva collaborazione tra esperti del ministero dell’Interno e la “Staatsdruckerei”.

L’Austria ha iniziato, nellestate del 2006, a munire i passaporti di microchips” (e questa “Ausstattung” è diventata obbligatoria nellaprile 2009). Si tratta di “REFID-Chips” (Radio Frequency Identification), nei quali vengono “archiviati”, oltre alle generalità del titolare del passaporto, anche la foto biometrica e due impronte digitali. I dati sono leggibili elettronicamente.

Questi “accorgimenti” hanno lo scopo, non soltanto di garantire la genuinità” del più importante documento di identità, ma anche di rendere più veloci i controlli, che, in un futuro non lontano, saranno automatizzati.

Al fine di evitare che ai dati (in particolare alle impronte digitali) possano avere accesso “Unbefugte” (persone non autorizzate), per l’accesso agli stessi, occorre un “certificato digitale rilasciato dal ministero dellInterno.

Altro “accorgimento”, questa volta predisposto allo scopo di evitare manipolazioni di dati contenuti nel “REFID- Chip”, è l’”elektronische Signatur (firma elettronica) di questi dati.

Anche la più lieve variazione dei dati può essere scoperta a mezzo di una “Signaturprüfung” (verifica della “firma”).

Al fine di salvaguardare la funzionalità dei chips”, vengono offerte in commercio appositi involucri per i documenti. Qualora un chip diventasse difettoso, non per colpa del titolare del passaporto, lo stesso viene sostituito gratuitamente.

Le impronte digitali prelevate a mezzo “scanner” in occasione della richiesta del passaporto non possono essere utilizzate dalle autorità per altri fini e devono essere cancellate dopo linvio del passaporto al richiedente. In tal modo, il legislatore ha evitato (o tentato di evitare) che potesse essere istituita una “zentrale Fingerabdruckdatei di tutti i cittadini austriaci. Tutti gli altri dati (diversi dalle impronte digitali) vengono raccolti nella “zentralen Passevidenz”, alla quale hanno accesso le forze di polizia.

C’è stato chi ha ritenuto contrario alla dignità della persona, dover rilasciare impronte digitali come conditio sine qua non, per ottenere un passaporto. Troppo pesa ancora il passato, nel quale le impronte digitali sono state “prese” (soltanto) ai delinquenti.

Adire la Corte di giustizia dellUE, sembra però inutile, avendo questa Corte già deciso un caso analogo, ritendendo non fondata la “censura” di contrarietà alla dignità umana.

 

3. lobbligo di impronte digitali e la Corte di giustizia europea

Il cittadino residente in una città della RFT aveva chiesto il rilascio del passaporto, rifiutandosi, che in tale occasione venissero rilevate e memorizzate le impronte digitali. La “Passbehörde” aveva negato il rilascio. A seguito di ricorso al “Verwaltungsgericht” (TAR), questo giudice aveva sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia dell’UE, la questione pregiudiziale concernente la validità dell’articolo 1, § 2, del Regolamento n. 2252/2004, poi modificato dal Regolamento n. 444/2009.

Dinanzi al “Verwaltungsgericht” era stata contestata la validità del citato Regolamento per contrasto con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. L’articolo 7 prevede il diritto di ogni individuo al rispetto della sua vita privata; l’articolo 8, § 1, il diritto di ogni persona alla tutela dei dati personali, che la riguardano.

Ha osservato la Corte, che il rispetto del diritto alla vita privata si riferisce a ogni informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile. Le impronte digitali rientrano in questa previsione, posto che contengono obiettivamente informazioni uniche su persone fisiche e consentono la loro precisa identificazione.

L’applicazione dell’articolo 1, § 2, del Regolamento 2252/2004, implica, che le autorità nazionali rilevino le impronte digitali delle persone richiedenti il rilascio del passaporto e che queste impronte siano conservate nel supporto di memorizzazione integrato nel passaporto stesso; prelievo e conservazione costituiscono indubbiamente trattamento dei dati personali.

Prevede l’articolo 8, § 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che i dati personali vanno trattati in base al consenso dell’interessato o in forza di un altro “fondamento” previsto dalla legge.

Per quanto concerne il consenso, non è legittimo ritenere che il richiedente il rilascio del passaporto abbia, con questa sua richiesta, prestato, implicitamente, il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

L’articolo 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ammette limitazioni dei diritti (e delle libertà) sanciti dalla Carta sul presupposto: a) di una previsione di legge e che sia rispettato il contenuto essenziale dei diritti (e delle libertà), b) del rispetto del principio di proporzionalità, c) che le limitazioni siano necessarie, d) che vengano perseguite finalità di interesse generale o di protezione di diritti e libertà altrui.

Premesso, che è pacifico il presupposto della previsione legislativa, la Corte ha osservato, che è riscontrabile pure il “requisito” della finalità di interesse generale. L’articolo 1, § 2, del Regolamento n. 2252/2004, persegue due scopi precisi: prevenire la falsificazione di passaporti e impedirne l’uso fraudolento da parte di persona/e diversa/e dal titolare di questo documento; di conseguenza, anche l’ingresso illegale di persone nell’UE.

La disciplina di cui al citato Regolamento, non comporta neppure il mancato rispetto del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta UE.

Per quanto concerne la proporzionalità, tra le limitazioni dei diritti e gli scopi avuti di mira, la Corte reputa, che i mezzi impiegati dal citato Regolamento siano atti a realizzare gli obiettivi perseguiti, senza eccedere (nei mezzi e nelle modalità) per raggiungerli.

Con riferimento all’articolo 1, § 2, del Regolamento n. 2252/2004, è fuor di ogni dubbio, che l’obiettivo, inteso a prevenire la falsificazione dei passaporti, possa essere conseguito con la conservazione (“storaggio”) delle impronte digitali su un supporto di memorizzazione altamente securizzato”, agevolando, in tal modo, il compito delle autorità, incaricate a verificare l’autenticità dei passaporti alla frontiera e a impedire l’ingresso nell’UE di persone con documento falso.

Secondo la Corte, il “pregiudizio” costituito dal prelevamento delle impronte digitali in occasione della richiesta di rilascio del passaporto, non eccede la necessità di rendere i passaporti meno suscettibili di falsificazione/alterazione.

È ben vero, che accanto al prelievo delle impronte digitali, vi sono altri metodi per identificare, con relativa certezza, una persona. Tra di essi, va menzionata la “fotografia” dell’immagine dell’iride (come viene praticato negli Emirati arabi).

Tuttavia, questo “metodo” non ha ancora raggiunto il livello di maturazione tecnologica, paragonabile al prelievo e alla conservazione delle impronte digitali; inoltre, è più oneroso, per cui si può dire, che il prelievo dei “Fingerabdrücke” arreca un pregiudizio minore ai diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Con riferimento a un paventato trattamento improprio e/o abusivo dei dati ottenuti, è stato rilevato, che la conservazione delle impronte digitali avviene soltanto allinterno del passaporto (che rimane in possesso del titolare di questo documento). Non è prevista, né lecita, nessun’altra forma, né mezzo di storaggio delle impronte prelevate.

Ha osservato la Corte, che i timori, che le impronte possano essere raccolte in un archiviocentralizzato, con conseguente, possibile, uso delle stesse anche per fini diversi da quelli, per i quali sono state raccolte, non appaiono fondati o non sono, comunque, tali da far “scartare” l’inserimento di questi dati nei passaporti. Si ricorda, in proposito, che in Austria sono previsti termini precisi, entro i quali le immagini delle impronte ottenute con lo “scanner”, al fine di inserirle nel chip incorporato nel passaporto, devono essere cancellate.

Concludendo, la Corte ha “constatato”, che l’articolo 1, § 2, del Regolamento 2252/2004, non implica un trattamento delle impronte digitali, che eccede quanto necessario per la realizzazione dell’obiettivo di preservare i passaporti da falsificazione rispettivamente da un uso fraudolento degli stessi.

 

4. La Svizzera

Per quanto concerne la Svizzera, anche nella Confoederatio Helvetica, a decorrere dal marzo 2010, vengono rilasciati soltanto passaporti biometrici (“biometrische Passe”), che sono muniti di un “chip (incorporato nella copertina del “Pass”), nel quale sono memorizzate le impronte digitali e una fotografia del volto del titolare del documento. Questi passaporti sono, secondo le autorità della Svizzera, “schwieriger zu missbrauchen”, vale a dire, da falsificare, alterare o da utilizzare da parte di persona diversa dal titolare del documento.

Presupposti e modalità per il rilascio dei passaporti sono disciplinati dalla legge federale del 22.6.2001 “über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige”, entrata in vigore l’1.10.2002. Modifiche sono intervenute nel 2008, 2011, 2014.

A indurre la Svizzera a modificare la normativa concernente i passaporti, sono stati non soltanto motivi inerenti alla tutela della genuinità di questi documenti, ma anche (e forse soprattutto) le possibilità di collaborazione con gli Stati appartenenti allarea di Schengen.

I dati incorporati nel “chip”, sono leggibili soltanto con Lesegeräte” e la trasmissione dei dati avviene “verschlüsselt” (in modo criptato). Anche la Svizzera ha tutelato in modo particolare le impronte digitali, nel senso che consente l’accesso alle stesse soltanto a (autorità di) Stati, la cui tutela dei dati corrisponde agli standards di tutela equivalenti a quelli della Confoederatio Helvetica.

Relativamente semplici sono le modalità prescritte per il rilascio del passaporto. La richiesta può essere fatta presso il comune di residenza, online, per telefono o direttamente presso la “Passstelle”.

Alcuni Cantoni consentono, che il richiedente porti con sé le fotografie stampate su carta; è ammessa altresí, che le stesse siano memorizzate in un USB-stick. Per la richiesta di una carta di identità (presso il comune di residenza), il richiedente, in alcuni comuni, può portare con sè una foto digitale; delle volte queste fotografie vengono “scattate” anche presso l’autorità emittente il documento.

Per i minorenni e fino al compimento del 18.mo anno di età, occorre, sin dalla nascita, un “Ausweis” da richiedere da parte dei genitori. Sulla base della foto applicata su questo documento, il minore deve essere identificabile in modo certo. L’“Ausweis” deve essere firmato dal minore una volta che ha compiuto il 7.° anno di età. Le impronte digitali vengono prelevate soltanto a decorrere dal compimento del 12.mo anno di età. Ai fini della richiesta dell “Ausweis”, il minore deve recarsi presso il comune di residenze o presso altra autorità emittente, accompagnato dai legali rappresentanti. Se la potestà genitoriale spetta a entrambi i genitori, la richiesta può essere fatta anche da un solo genitore, se è da presumere il consenso dell’altro “Elternteil”.

In casi di urgenza, può essere rilasciato un passaporto provvisorio; ciò può avvenire anche presso l’aeroporto. Questi passaporti non sono però riconosciuti da tutti gli Stati, con i quali la Svizzera intrattiene rapporti diplomatici.