Excursus sull’evoluzione della responsabilità medica in Italia
Indice:
1. Anni 1974 - 1979, tempo di svolta
2. Anni 2000 – il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale
3. Il caso “Franzese”, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 30328/2002 nesso causale responsabilità del medico
4. Il danno esistenziale come parte integrante del danno biologico
5. L’onere della prova dove è allocato?
6. Approfondimento sugli indici tabellari
7. Liquidazione del danno biologico
1. Anni 1974 - 1979, tempo di svolta:
Fino al 1974 la giurisprudenza e gran parte della dottrina italiane consideravano il danno alla salute un evento riconducibile alla sfera economica. La concezione dell’essere umano come “homo economicus” era al tempo molto radicata; siffatta applicazione della legge ledeva il diritto alla salute di ogni cittadino sancito dall’articolo 32 della Costituzione repubblicana:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Il Tribunale di Genova, con sentenza emessa il 25 maggio 1974, stabilisce che il danno alla persona riguarda sia l’ambito professionale, sia le attività extra lavorative e ricreative, giacché è attraverso queste ultime che l’individuo realizza la propria personalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 26 luglio 1979 contribuisce ulteriormente all’affermazione del diritto alla salute dell’individuo come fattispecie a rilevanza autonoma. La Corte dichiara: “il diritto alla salute è un diritto fondamentale, primario ed assoluto dell’individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (articolo 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l’articolo 2059 del Codice Civile”.
2. Anni 2000 - il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale:
Con la Sentenza 11039/2006 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nel 1979, la concezione del danno alla salute come fattispecie di danno non patrimoniale è ormai consolidata.
Si riporta un significativo estratto della summenzionata Sentenza:
“Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari (***)), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice”.
3. Il caso “Franzese”, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 30328/2002 nesso causale responsabilità del medico:
“In tema di reato colposo omissivo improprio (…) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.
Nella sentenza “Franzese” le Sezioni Unite affermano che non è consentito dedurre secondo un criterio probabilistico la sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dal sanitario ed il danno sofferto dal paziente. La Cassazione penale statuisce che il giudice ha il dovere di verificare in concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, la relazione scientifica tra la condotta del medico - omissiva o commissiva - e l’evento dannoso.
L’insufficienza, l’incertezza o la contraddittorietà del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale comportano l’infondatezza del capo accusatorio e l’esito assolutorio del giudizio.
4. Il danno esistenziale come parte integrante del danno biologico:
Le sentenze di “San Martino” emanate nel 2008 dalle Sezioni Unite della Cassazione chiariscono come i danni afferenti alla sfera non patrimoniale siano da considerarsi assorbiti nella quantificazione del danno biologico.
Antecedentemente alle sentenze di San Martino fattispecie come il danno morale o il danno dinamico relazionale erano oggetto di autonoma - rispetto al danno biologico - qualificazione e quantificazione in sede risarcitoria.
Nelle “sentenze gemelle” del 2008 la Cassazione stabilisce che ogni danno riconducibile alla sfera non patrimoniale, ossia alla disciplina dell’articolo 2059 debba essere oggetto di idonea valutazione in sede di quantificazione del danno biologico.
5. L’onere della prova dove è allocato?
rapporto |
tipologia rapporto |
onere probatorio |
Paziente – Struttura Sanitaria |
contrattuale |
in capo alla struttura sanitaria |
Paziente – Personale Sanitario |
extra-contrattuale |
in capo al danneggiato |
Se la presunzione di colpevolezza viene allocata in capo al medico sarà il danneggiato a dover provare il danno subito, in conformità con la disciplina dell’articolo 2697 del Codice Civile.
Al contrario se tale presunzione verrà allocata in capo alla struttura sanitaria sarà quest’ultima a dover provare la propria non-colpevolezza riguardo gli addebiti avanzati nei propri confronti.
Con riferimento al danno futuro e al danno morale, la prova può essere anche presuntiva, superabile con la prova del contrario. Il danneggiato deve comunque allegare alla propria domanda risarcitoria tutte le circostanze e i fatti utili ad apprezzare la lesione patita.
6.Approfondimento sugli indici tabellari:
Antecedentemente le sentenze di San Martino, ogni giudice doveva valutare in sede risarcitoria - autonomamente, secondo equità (**) - gli elementi fattuali del caso di specie e quindi procedere con la quantificazione del risarcimento.
Successivamente alle sentenze gemelle dottrina e giurisprudenza si interrogavano su quale rimedio attuare per garantire il pieno rispetto del principio di uguaglianza in sede di quantificazione del risarcimento del danno. Al fine di fornire ai giudici uno strumento di supporto in sede di calcolo del risarcimento, i tribunali di Milano e Roma formulavano degli indici tabellari che tenessero conto dell’età e della percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato ed in funzione di queste computassero l’ammontare del risarcimento.
In materia di danno alla salute è errato ogni tentativo di equiparare casi differenti con riferimento all’importo del risarcimento, in quanto ogni persona vittima di errore medico subisce un danno dissimile, pur in presenza della stessa malpractice.
Al fine di garantire ad ogni danneggiato la dovuta personalizzazione del quantum, gli indici tabellari permettono al giudice di aumentare l’importo standard entro una percentuale massima prestabilita.
Es. le Tabelle di Milano prevendono un aumento del 30% dei valori standard in riferimento alla personalizzazione del danno.
Le Tabelle di Milano rappresentano l’indice più utilizzato sul territorio nazionale, la loro implementazione è frutto della collaborazione tra l’osservatorio per la giustizia civile di Milano e diversi tribunali italiani tra i quali quello di Bologna.
7.Liquidazione del danno biologico:
La liquidazione del danno biologico può avvenire in riferimento a due voci:
- Liquidazione danno invalidità TEMPORANEA:
Consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione dal danno subito ed il ritorno alle normali attività quotidiane. Gli Ermellini con la sentenza 15385 del 2010(c) hanno escluso la risarcibilità del danno quando il danneggiato ha ricevuto nel corso della convalescenza le ù retribuzioni.
- Liquidazione danno invalidità PERMANENTE:
Viene effettuata tenendo conto degli indici tabellari di cui si è trattato in precedenza. Si tenga conto che vista la continua crescita del contenzioso in ambito sanitario, l’ultima riforma in materia - Legge Gelli(d) - ha disposto l’obbligo di assicurazione in capo alle strutture sanitarie e in capo al personale sanitario.
Note:
(***) Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d tabelle di Milano) pubblicate ogni anno dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (http://milanosservatorio.it).
(**) Il giudice e le parti si avvalgono dell’indispensabile consulenza dei periti nel corso del processo.
(c) Estratto: “nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici.”
(d) Legge 24/2017.
Elenco delle fonti normative:
1.Costituzione: articolo 32 (diritto alla salute).
2.Codice Civile: artt. 2043 (fatti illeciti – rapporto contrattuale) e 2059 (danni non – patrimoniali – rapporto extra-contrattuale).
3.Codice Penale: artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale) e 590 (lesioni personali - colpose)
4.Sentenza C. Cost. 88/1979, Sentenze di S. Martino, Sentenza C. Cass. 11039/2016.
5.Sentenza Cassazione penale SS.UU caso “Franzese” n. 30328/2002.