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Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio

Errate scelte organizzative, omessa formazione e vigilanza delle operazioni di scarico
Infortunio
Infortunio

Le scelte aziendali comportano responsabilità e la formazione antinfortunistica non è una perdita di tempo.

Il datore di lavoro è penalmente responsabile per l’infortunio occorso ad un proprio dipendente in caso di omessa informazione e formazione sulle norme antinfortunistiche e in caso di omessa vigilanza del loro rispetto nelle fasi operative ed esecutive.

Lo afferma chiaramente la Cassazione, ripercorriamo i passaggi salienti della pronuncia.

 

Le operazioni di scarico di macchinario

A seguito dell’infortunio occorso ad un suo dipendente durante le operazioni di scarico di un macchinario, il titolare di un’impresa edile era stato accusato del reato di lesioni colpose gravi.

All’imputato erano state contestate plurime inosservanze della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e profili di colpa generica

  • per aver omesso di considerare i rischi relativi alla movimentazione di carichi pesanti,
  • per non aver dotato i dipendenti di strumenti adeguati allo svolgimento di dette mansioni e
  • per non aver predisposto la formazione e l’addestramento necessari per lo svolgimento delle stesse.

Ritenuto responsabile nei giudizi di merito, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando omessa valutazione delle difese, relative all’organizzazione delle operazioni di scarico, all’inserimento nel DVR del rischio specifico relativo alla movimentazione dei carichi e alla predisposizione di specifiche misure di salvaguardia.

 

Le errate scelte organizzative aziendali: l’assenza di mezzi meccanici

Al fine di dare soluzione alla questione giuridica prospettata dal ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità omissiva e dell’elemento soggettivo del reato, i giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato come l’infortunio si fosse verificato durante le operazioni di scarico di un pesante macchinario, attività rientrante tra le mansioni affidante al lavoratore, ma per la quale lo stesso non era stato adeguatamente formato, avendo ricevuto istruzioni solo oralmente e in termini tali da comportare l’utilizzo di mezzi insufficienti e inidonei.

Relativamente alla sussistenza del nesso causale, nel testo della sentenza si evidenzia come dall’istruzione dibattimentale fosse pacificamente emerso che

la opzione di non adoperare mezzi meccanici per le operazioni di scarico del materiale, quali carrelli elevatori, gru o muletti, non dipese da una estemporanea decisione del lavoratore, o da un omesso rispetto delle consegne impartite del datore di lavoro ma in ragione dell’assenza di mezzi meccanici, che invece erano stati impiegati per le operazioni di carico, di talché la sequenza delle operazioni di scarico erano dipese da scelte organizzative aziendali”.

Pertanto, secondo la Suprema Corte,

l’infortunio realizzatosi ha rappresentato uno sviluppo del tutto adeguato, sulla base di giudizio contro fattuale, fondato su criteri probabilistici di elevata credibilità razionale in una valutazione di logica processuale, delle omissioni contestate al datore di lavoro, quale massimo responsabile della direzione delle procedure lavorative e garante della sicurezza sul luogo di lavoro”.

 

L’omessa formazione e vigilanza nella fase esecutiva

Si osserva, inoltre, che l’eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della norma antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne l’attuazione, in primis il datore di lavoro, non esime gli stessi dalle proprie responsabilità, in quanto il nesso causale tra la violazione e l’evento dannoso viene meno unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore sia stato abnorme e che proprio queste imprevedibilità ed eccezionalità abbiano dato causa all’evento.

Per quanto concerne la censura relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, i giudici di legittimità hanno evidenziato come nel caso di specie l’imputato avesse incaricato il proprio dipendente di svolgere l’operazione di scarico, senza aver previamente provveduto a formarlo adeguatamente e omettendo qualsivoglia vigilanza nella fase esecutiva.

Infine, la Corte ha rilevato come

gli obblighi a carico del datore di lavoro non si arrestano alla acquisizione dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, impongono la vigilanza sulla loro integrale e corretta utilizzazione, in quanto il datore di lavoro non deve solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle”.

Per le ragioni suesposte, la Corte di Cassazione ha ritenuto, su questi punti, il ricorso infondato.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 14 gennaio 2019, n. 1472)