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Cassazione: legittimato a proporre querela è anche l’addetto del supermercato

Truffa
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Cassazione: legittimato a proporre querela è anche l’addetto del supermercato

Con la sentenza n. 11478 del 17 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di qualificazione del bene giuridico nei reati contro il patrimonio, con conseguente individuazione della persona offesa e di legittimato a proporre querela ai fini della procedibilità del reato.

In un caso di truffa perpetrata per l’acquisto di un bene nei confronti dell’addetto di un supermercato, la Cassazione ha ritenuto sussistente la legittimazione a proporre querela anche da parte del caporeparto del supermercato in quanto titolare di una relazione di fatto con la cosa determinante un “autonomo potere di custodia e gestione.

Come precisato dai giudici di legittimità, si tratta di un principio di diritto ormai consolidato a livello giurisprudenziale già in materia di furto, dove si afferma che “ai fini della procedibilità dei furti commessi all’interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva è che il querelante sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l’autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione”.

Tale principio di diritto, che individua il legittimato a proporre querela nel mero detentore del bene oggetto del reato, si pone in continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 40354/2013) che hanno stabilito che “con l’incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili”, che, a tali fini, il possesso “non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine”.

Ciò discende dal fatto che bene giuridico del reato di furto è non solo il diritto di proprietà o altri diritti reali e personali di godimento, ma anche il possesso, da intendersi quale mera detenzione qualificata del bene, con il conseguente potere di utilizzarlo e di disporre di esso e ciò anche in assenza di un titolo giuridico legittimo. Pertanto, persona offesa (e conseguente legittimato a proporre querela) è il mero detentore del bene, indipendentemente dal fatto che egli abbia anche i poteri di rappresentanza del proprietario e anche se ha acquisito tale potere in modo clandestino o illecito.

Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, affermando il seguente principio di diritto: “il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”.

A parere dello scrivente, alla stessa conclusione si sarebbe giunti operando una corretta distinzione tra danneggiato (l’imprenditore, quale proprietario dell’esercizio commerciale e di tutti i beni ivi presenti) e persona offesa/legittimato a proporre querela (l’addetto alla cassa, collaboratore dell’imprenditore, titolare del bene giuridico protetto dalla norma che nel caso di truffa è anche la libertà di autodeterminazione negoziale, conculcata dagli artifici e raggiri tipici della truffa) del reato.

Di fatto, la sentenza in commento, prevedendo che l’addetto dell’esercizio commerciale “assume la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e riveste la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”, conduce ad un definitivo superamento della tradizionale distinzione, di origine civilistica, tra institore, procuratore e commesso, riservando anche al commesso (ex art. 2210 c.c.) il potere di porre in essere un atto personalissimo dell’imprenditore, quale l’esercizio del potere di proporre querela per un fatto criminoso pur in mancanza di un mandato o conferimento di formale rappresentanza a tale scopo.