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La “verità” nella consulenza tecnica: tra diritto, epistemologia e prassi

Scorci serali
Ph. Niccolò Gurioli / Scorci serali

La “verità” nella consulenza tecnica: tra diritto, epistemologia e prassi

Abstract: 

L’articolo 226 del codice di procedura penale e l’articolo 193 del codice di procedura civile prevedono, con minime varianti, che il consulente tecnico del giudice formuli giuramento impegnandosi a fare conoscere la “verità”. I consulenti di parte, sebbene non vincolati al medesimo impegno, sono comunque parte di questo processo volto all’accertamento della “verità”, con un vincolo più stringente per il consulente del pubblico ministero, tenuto agli obblighi del pubblico ufficiale.

La consulenza tecnica verte, praticamente sempre, su tematiche di carattere scientifico e la scienza ha, ormai da secoli, abbandonato il principio di certezza, ponendo il dubbio quale elemento essenziale del proprio sviluppo, nelle diverse forme che la filosofia della scienza è andata formulando, da Bacone e Cartesio, a Hume ai positivisti, a Popper, a Khun, fino ai nostri giorni.

Come si può allora conciliare una attività scientifica volta alla ricerca della “verità” con un metodo scientifico basato sul dubbio?

Se all’estero, in particolare negli Stati Uniti, la tematica del rapporto tra scienza e diritto è stata ed è oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con la fondamentale sentenza della Corte Suprema del 1993 (Daubert vs Merrell Dow Pharmaceuticals), di chiara impronta popperiana, in Italia anche la dottrina ha dedicato scarsa attenzione a tale aspetto, con riflesso in una prassi che, pur con lodevoli eccezioni, appare per lo più ignorare il doveroso “dubbio scientifico”.  Spesso, nel migliore dei casi, la più plausibile risposta ai quesiti del giudice diviene, tout-court, la “verità” del consulente tecnico, per non parlare dei consulenti del pubblico ministero (ivi inclusi i funzionari tecnici con funzioni di polizia giudiziaria), per i quali la spasmodica ricerca di presunte violazioni normative fa aggio su ogni regola epistemologica quand’anche non su ogni legge scientifica.

Gli autori, partendo dai principi del positivismo giuridico e dell’epistemologia popperiana, si pongono l’obiettivo di avviare una riflessione sull’esigenza che gli esiti della consulenza tecnica non prescindano mai da verifiche interne di robustezza, basate sul principio di falsificabilità, e siano corredati dall’esplicitazione degli elementi di incertezza da cui possono essere (e, in generale, sono) affetti.  Questo aspetto rileva, in particolare, nel processo penale, dove il principio del “ragionevole dubbio” deve applicarsi non solo all’accertamento delle condotte, ma anche alle analisi delle cause e del nesso eziologico, che sono, in genere, l’oggetto dei quesiti della consulenza tecnica.

Sommario: 1. premessa: brevi cenni sulla perizia e sulla consulenza tecnica nel processo civile e penale. – 2. la valutazione consulenza tecnica e l’accertamento della verità: tra verità storica e verità processuale. – 2.1. il ragionamento probatorio e la valutazione della consulenza tecnica. – 2.2. principio del libero convincimento del giudice e ruolo specialistico del consulente: uno scomodo impasse? 2.3. lo statuto epistemologico del ragionamento giudiziale. – 2.4. lo scopo ultimo del ragionamento probatorio: accertare la verità. – 3. il dubbio nella filosofia della scienza: la limitatezza del metodo scientifico. – 4. come conciliare la ricerca della “verità” con un metodo scientifico basato sul dubbio? – 4.1. il dibattito oltre oceano: dai fondamenti della sentenza Daubert alla pronuncia Kuhmo. – 4.2. breve excursus nella giurisprudenza italiana in materia di prova specialistica. – 5. nuovi orizzonti metodologici nella consulenza tecnica: quali prospettive per il consulente (e per il giudice)?

               

1. premessa: brevi cenni sulla perizia e sulla consulenza tecnica nel processo civile e penale.[1]

La differenza tra perizia e consulenza tecnica, entrambi mezzi di prova, risiede nel fatto che, mentre il perito svolge la propria attività per il giudice e i risultati di prova sono destinati a confluire direttamente nel fascicolo per il dibattimento, il consulente tecnico agisce su incarico delle parti e propone valutazioni che si traducono in una relazione scritta.

Nello specifico, la perizia è un mezzo di prova attraverso la quale il giudice integra la propria conoscenza in tutti quegli ambiti che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche con la conoscenza di un esperto del settore di riferimento.

La disciplina della perizia nell’ambito del procedimento penale è racchiusa nel titolo dedicato ai mezzi di prova del codice di rito[2] e prevede espressamente che il perito, ossia la persona dotata di particolare competenza nella disciplina di riferimento nominata dal giudice, si impegni ad adempiere al proprio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità.[3]

Diversamente, il consulente tecnico di parte nominato una volta che sia stata disposta la perizia[4] ovvero al di fuori dei casi di perizia[5], non è tenuto al medesimo obbligo di verità, sebbene partecipi ad un unitario procedimento accertativo dei fatti.

L’obbligo di verità del perito è sanzionato penalmente con la reclusione.[6] Si tratta cioè di un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dal perito nominato dal giudicante penale per lo svolgimento di accertamenti tecnici (ovvero dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel processo civile), ma non invece dai consulenti nominati dalle parti.

Tra gli elementi più rilevanti della disciplina positiva della perizia nel diritto processuale penale, emerge la possibilità per il giudice di scegliere l’esperto anche all’esterno degli albi peritali, purché si tratti di persona fornita di particolare competenza tecnica nella disciplina di riferimento.[7] Inoltre, successivamente al conferimento dell’incarico, è il giudice a formulare -rigorosamente in contradditorio tra le parti- i quesiti che determineranno l’ambito di esplicazione dell’attività del perito. È quindi il giudice a scegliere l’ampiezza del campo d’indagine. Il perito dovrà poi esporre oralmente il proprio parere, sebbene sia quasi sempre autorizzato al deposito di una relazione peritale,[8] la cui utilizzabilità è subordinata all’esame testimoniale del perito.[9]

Al contempo, la consulenza tecnica endoperitale è un mezzo di prova a disposizione delle parti per avviare un confronto con il consulente del giudice e segue, infatti, le scansioni delle attività peritali.[10]

La consulenza tecnica extraperitale, invece, costituisce espressione del diritto alla prova scientifica ed ha assunto un ruolo sempre più importante all’interno del processo penale, potendo il giudice basare la propria decisione anche esclusivamente sulla ricostruzione dell’esperto di parte.[11]

In maniera del tutto analoga, nell’ambito del processo civile, quando è necessario per il compimento di singoli atti ovvero per l’intera durata del processo, il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio dotato di particolare competenza tecnica nella materia di riferimento.[12] Anche in tal caso il consulente del giudice giura di adempiere fedelmente le funzioni che gli sono affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.[13] Anche nel processo civile, inoltre, non incombe alcun obbligo di verità sul consulente tecnico di parte eventualmente nominato.[14]

Quella che viene definita come “prova scientifica” è, nell’economia processuale, una prova come le altre, che soggiace alle medesime regole processuali e che entra nel processo tipicamente attraverso i mezzi di prova della perizia e della consulenza tecnica. Tale prova ha assunto un ruolo di particolare rilievo nel ragionamento e nella decisione del giudice, perché -almeno apparentemente- idonea ad accorciare i tempi e gli spazi dei “percorsi di verità”, riducendo l’incertezza e il ragionevole dubbio con particolare riferimento alla ricostruzione dei fatti di reato altamente complessi.[15]

A torto, la prova scientifica è stata ritenuta, in alcuni casi, come dotata di maggiore valenza accertativa rispetto alle altre, tanto da spingere i giudici a farne un uso indiscriminato e acritico. Tuttavia, proprio per l’elevato grado di specializzazione dei contenuti di tale prova, l’attività giudiziale di controllo delle operazioni e delle soluzioni prospettate dai consulenti è più problematica. Appare quindi fondamentale recuperarne maggiore aderenza alle garanzie delle regole processuali: solo la prova scientifica attendibile, scrutinata al vaglio del contraddittorio dibattimentale e rispettosa dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti merita ingresso nel compendio probatorio che il giudice può porre alla base della propria decisione.

 

2. la valutazione della consulenza tecnica e l’accertamento della verità: tra verità storica e verità processuale.

Il nostro sistema accusatorio esalta il ruolo centrale, epistemico e cognitivo, della prova quale strumento di conferma oppure di falsificazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’enunciato formulato dall’accusa nel capo d’imputazione. La prova diviene, quindi, cruciale nel processo di accertamento del fatto e, in ultima istanza, della verità, intesa come vocazione primaria del processo penale.

La perizia e la consulenza tecnica si innestano all’interno del processo penale come mezzi di prova[16] e soggiacciono quindi alle regole del codice di rito relative al procedimento probatorio. Questo consta di una serie di passaggi e ingranaggi alquanto complessi che identificano un vero e proprio percorso in grado di guidare il giudice nell’elaborazione di una valutazione di tipo probabilistico: a partire dalla ricerca della fonte di prova,[17] e dalla relativa ammissione[18] ed assunzione[19] in giudizio, il ragionamento probatorio elaborato entro le coordinate normative[20] consente al giudice di giungere al risultato probatorio attraverso criteri di inferenza, quali le massime di esperienza e le leggi scientifiche.

Proprio nella fase finale del ragionamento probatorio, ossia la valutazione della prova, emergono le criticità maggiori in riferimento alla c.d. prova specialistica e, in particolare, alla prova scientifica: al di là della indicazione di un preciso onere motivazionale, alcun criterio viene indicato dalla legge circa le modalità attraverso le quali detta valutazione deve essere condotta e, pertanto, non risultano norme regolatrici del processo di valutazione della prova. Il giudice rimane quindi libero nel proprio convincimento potendo operare in totale autonomia la valutazione della perizia; autonomia che stride con la necessità stessa di ricorrere al parere di un esperto nonché, al contempo, con lo scopo primario del ragionamento probatorio e del processo penale stesso: l’accertamento della verità.

Il superamento di questo scomodo impasse è la chiave per introdurre nuove metodologie nella consulenza tecnica, che consentano agli esperti di evidenziare i limiti del metodo utilizzato e ai giudicanti di cogliere tali profili per farli propri all’interno del ragionamento probatorio specialistico.

Nel presente paragrafo saranno analizzati brevemente il giudizio di concludenza probatoria demandato al giudice e le difficoltà applicative incontrate nella prassi giudiziale, per giungere a delineare quale ragionamento probatorio virtuoso dovrebbe essere individuato come modello, con particolare riferimento alla valutazione della prova scientifica e alla sottesa necessità di accertamento della verità.

Nei paragrafi successivi saranno forniti alcuni cenni sugli approdi più recenti della filosofia della scienza che hanno portato a concepire il c.d. metodo scientifico come fondato sul principio di falsificabilità (par. 3) e, quindi, sulle difficoltà di conciliare il dubbio scientifico con la ricerca della verità cui partecipa la consulenza tecnica nell’alveo del procedimento probatorio (par. 4). Saranno quindi individuati gli sforzi giurisprudenziali più rilevanti, a partire da alcune sentenze della Corte Suprema statunitense (par. 4.1.) sino ai più recenti arresti della Corte di Cassazione (par. 4.2.), che hanno dato impulso al cambiamento ormai da tempo invocato al fine di garantire la giustezza del ragionamento probatorio.

 

2.1. il ragionamento probatorio e la valutazione della consulenza tecnica.

La valutazione della prova costituisce l’ultimo momento del procedimento probatorio ed individua il meccanismo attraverso il quale l’elemento di prova assurge a risultato probatorio. Nel giudizio di concludenza probatoria, la prova quale strumento di conoscenza diventa prova intesa quale epilogo conoscitivo attraverso un’inferenza di tipo logico-giuridica. Tale momento finale, eppure essenziale, di tutto il processo penale consta di due fasi fondamentali: il vaglio della singola prova, in termini di credibilità della fonte ed attendibilità dell’elemento di prova che ne è scaturito; e la valutazione dell’intero compendio probatorio raccolto nel corso dell’istruttoria dibattimentale con finalità di coordinamento del patrimonio conoscitivo acquisito. I risultati così ottenuti[21] e i criteri adottati,[22] ossia i principi logico-argomentativi utilizzati ai fini della decisione, dovranno essere esplicitati nella motivazione della sentenza.

In breve, il percorso intellettivo del giudice consiste in un sillogismo nel quale la regola d’inferenza (prova scientifica generale o statistico-qualitativa di tipo probabilistico o massima di esperienza) funge da premessa maggiore, l’elemento di prova da premessa minore e il risultato probatorio da conclusione.[23]

L’ancoraggio della valutazione all’obbligo di motivazione delinea uno statuto epistemologico[24] che assicura -o dovrebbe assicurare- un criterio di motivazione particolarmente qualitativa.

Tuttavia, fil rouge dell’intero procedimento probatorio e, in particolare, della fase valutativa finale è il principio del libero convincimento del giudice, che si traduce in una vera e propria libertà di convincimento nella valutazione della prova. Nella valutazione probatoria scientifica, pertanto, assumono rilevanza due principi determinanti: libero convincimento e ragionevole dubbio.

 

2.2. principio del libero convincimento del giudice e ruolo specialistico del consulente: uno scomodo impasse?

Con l’eloquente formula “iudex peritus peritorum”, la dottrina si è confrontata con l’autonomia valutativa del giudice investito di questioni probatorie specialistiche, anche scientifiche, quale espressione della libertà di convincimento riconosciutagli dall’ordinamento.[25]

Con tale espressione, cioè, ci si riferisce al potere del giudicante di risolvere questioni probatorie specialistiche attraverso un ragionamento autonomo, non essendo sottomesso ad alcun esperto, nemmeno quello da lui nominato. Si è quindi tratteggiato un ruolo “superperitale”[26] del giudice, che è legittimato ad individuare autonomamente i parametri scientifici di riferimento da applicare nel proprio ragionamento probatorio, giungendo financo a respingere le conclusioni degli esperti convocati nel processo ovvero ad aderire incondizionatamente ai risultati dagli stessi proposti. Si tratta di modi diversi di esercizio del potere accertativo giudiziale riconducibili ad altrettante figure di giudicanti nel proprio ruolo di periti peritorum.[27]

Tali figure di giudicante sono tutte ugualmente possibili grazie alla disciplina della prova fissata dal codice di rito: da un lato, non è previsto un obbligo per il giudice di assumere la prova peritale; dall’altro, il principio del libero convincimento ne consente una totale autonomia valutativa.

Quanto al primo aspetto, una volta identificato un tema di prova il cui accertamento richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche, il codice di rito sembra imporre sul giudice l’obbligo di assumere la perizia. Tuttavia, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, vi è un obbligo di perizia unicamente laddove il giudice ritenga necessario l’ausilio di un esperto, non potendo ricorrere alla propria scienza privata.[28] Può, invece, evitare di ricorrere a tale strumento laddove ritenga di poter giungere alle medesime conclusioni attraverso altri elementi di prova.[29]

Al contempo, peraltro, il codice di rito non appresta alcuna specifica sanzione per il caso in cui non venga osservato l’obbligo di disporre la perizia laddove sussistano i presupposti di legge. Proprio perché la valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto di ammissione della perizia è fortemente discrezionale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale mezzo di prova possa dirsi sottratto allo spettro applicativo del diritto alla prova e, quindi, alla disponibilità delle parti.[30]

Quanto al secondo aspetto, come già accennato, la discrezionalità del giudice non si esaurisce nella valutazione dei presupposti di ammissibilità della perizia, ma si estende altresì alla valutazione della prova così acquisita. Alla luce del principio del libero convincimento, infatti, il giudice dovrà sottoporre al proprio vaglio critico anche i risultati dell’accertamento peritale. Questi non sono quindi vincolanti per il giudice ed anzi, proprio in riferimento alla prova tecnica nei settori in cui il sapere scientifico non è definitivamente consolidato, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto il principio del libero apprezzamento delle risultanze dell’accertamento peritale da parte del giudice.

Non vi sono, infatti, puntuali norme regolatrici del processo di valutazione della prova, all’interno del quale il convincimento del magistrato rimane totalmente libero, ma solamente uno standard probatorio minimo da raggiungere al fine di ritenere confermata l’ipotesi accusatoria: al di là di ogni ragionevole dubbio.[31] Tale regola di giudizio risponde al principio di non colpevolezza costituzionalmente garantito, e si riflette sul procedimento probatorio tramite l’individuazione di uno standard minimo nell’elevata probabilità logica e credibilità razionale. Pur orientando, dunque, la modalità e finalità di acquisizione del materiale probatorio,[32] tale criterio lascia comunque nelle mani del giudice il compito di definire il valore dimostrativo di un determinato fatto e il raggiungimento dello specifico livello di prova richiesto dalla legge.

Il libero convincimento giudiziale, nella assunzione della perizia e, soprattutto, nella valutazione della stessa, reca con sé almeno due scomode conseguenze.

In primo luogo, implica una aporia definita “paradosso della perizia”:[33] assumendo che il giudice sia sempre in grado di individuare ovvero applicare autonomamente il più appropriato criterio scientifico, sarebbe superfluo imporre sullo stesso l’obbligo di ricorrere al parere di un esperto; d’altro canto, assumendo che il giudice non sia dotato di tali capacità, e che dunque debba necessariamente rivolgersi ad un esperto, non sarebbe ammissibile un sindacato sulle conclusioni da questo raggiunte.

Al contempo, tale discrezionalità giudiziale si traduce nella possibilità di atteggiamenti schizofrenici da parte dei giudici sparsi sul territorio nazionale e, come detto, di trovarsi avanti a figure assai eterogenee di iudex peritus peritorum.

 

2.3. lo statuto epistemologico del ragionamento giudiziale.

A parere di chi scrive, una modalità di superare questo impasse risiede nella possibilità di recuperare maggiore aderenza al dato normativo e a quello che è stato definito statuto epistemologico del ragionamento giudiziale. Invero, unico vero argine al libero convincimento del giudice sembra essere individuato dal legislatore nel collegamento tra il processo di valutazione della prova e la motivazione della sentenza. Se da un lato, cioè, il giudice è libero nella valutazione del compendio probatorio acquisito, dall’altro è altresì tenuto a dare conto del percorso logico-giuridico seguito nel raggiungere la propria conclusione. Il combinato disposto degli artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. fornisce un importante canone metodologico che struttura -o dovrebbe strutturare- la motivazione della sentenza e, di fatto, della decisione in ordine alla responsabilità dell’imputato.

In altri termini, un obbligo motivazionale imperniato sulla enunciazione dei criteri adottati e dei risultati acquisiti impone al giudice di seguire i canoni dell’epistemologia contemporanea ossia di ancorare la ricostruzione della vicenda fattuale alla falsificazione delle ipotesi alternative respinte.

In astratto, quindi, l’obbligo motivazionale funge da argine ad eventuali sconfinamenti della libertà valutativa in affermazioni apodittiche.

Ciò è tanto più vero nei casi in cui l’accertamento del fatto non può avvenire attraverso le conoscenze ordinarie possedute dal magistrato e necessita invece del supporto di un esperto. In queste situazioni, il sapere scientifico di un tecnico esterno al processo integra le limitate conoscenze del giudicante, consentendogli di comprendere la complessità degli eventi attraverso una spiegazione facilmente comprensibile ai più. La motivazione dovrà quindi rendere conto anche dei risultati ottenuti con la prova scientifica.

In tali casi di iniezione del sapere scientifico nel processo penale, tuttavia, emergono due problemi fondamentali: la correttezza logica della conclusioni elaborate a partire dalle generalizzazioni esplicative della scienza e la determinazione del grado di affidabilità e imparzialità delle informazioni che, solitamente attraverso l’indagine peritale, entrano nel processo. Parallelamente, il giudice è chiamato a vagliare l’autorità scientifica dell’esperto chiamato a contribuire alla formazione della prova e a determinare se gli enunciati proposti trovano effettivamente dimora nella comunità scientifica di riferimento.

In questo contesto, l’unico ragionamento probatorio in grado di assicurare l’accertamento della verità nel processo penale, oltre che il rispetto dei principi di tassatività e determinatezza, è quello svolto dal modello di giudice-custode, che richiama la figura del “gatekeeper” coniata dalla Suprema Corte americana nella sentenza Daubert.[34] Pur destreggiandosi nel margine di discrezionalità assegnatogli dalla legge, tale figura di giudicante non recepisce acriticamente tutte le risposte rese dal consulente, né se ne discosta con motivazioni apodittiche, ma scrutina -e solo eventualmente fa proprie- le informazioni fornite dall’esperto.

Tale metodo andrebbe operato sia sulla individuazione del criterio scientifico di riferimento da parte dell’esperto, controllando che lo stesso possieda i requisiti minimi di affidabilità specialistica; sia sul piano della applicazione di tale criterio, controllando che le evidenze utilizzate dal tecnico integrino veramente le condizioni di base illustrate dallo stesso.

Ciò si rende necessario poiché il sillogismo giudiziale che fonda il ragionamento probatorio si compone di due premesse essenziali: il criterio probatorio specialistico, ossia la legge scientifica di riferimento,[35] e le evidenze raccolte nel caso di specie riconducibili al criterio utilizzato.[36]

Non sempre nella prassi giudiziale è dato trovare ragionamenti probatori, rectius motivazioni delle sentenze, tanto raffinate. Ciò che accade invece più frequentemente è un’adesione incondizionata al patrimonio conoscitivo fornito dall’esperto senza alcun tipo di vaglio critico.

Invero, il modello del giudice custode del metodo scientifico nel processo non può certo dirsi consolidato nel nostro ordinamento. Ed anzi, solo a partire dal 2010 la giurisprudenza ha iniziato a porre timidamente le basi per la figura virtuosa del giudice-custode[37] all’interno di un’evoluzione che ancora oggi non è definitivamente maturata e che rende quindi necessari ulteriori riflessioni.[38]

 

2.4. lo scopo ultimo del ragionamento probatorio: accertare la verità.

Un ragionamento probatorio virtuoso, perché in equilibrio tra principio del libero convincimento e correttezza metodologica all’interno della motivazione, consente quindi di raggiungere risultati probatori altrettanto virtuosi, in grado cioè di assicurare il fine ultimo della prova stessa e del processo penale complessivamente inteso: la verità.

Sebbene vi siano concezioni minoritarie che individuano lo scopo della prova, e del processo, nella soluzione delle dispute tra i consociati e, quindi, nella ricostruzione dei fatti più persuasiva possibile, la concezione oggi dominante guarda al processo come luogo per l’esercizio del Diritto, inteso come fenomeno culturale in costante tensione verso la giustizia. L’accertamento probatorio è dunque coessenziale all’adozione di decisioni giuste, intese come decisioni fondate sulla corrispondenza dei fatti accertati alla realtà. In altri termini, secondo tale impostazione, la verità è presupposto fondamentale della giustezza di una decisione giudiziale.[39]

La ricerca della verità quale funzione primaria del processo penale è confermata anche dalla giurisprudenza costante della Cassazione.[40]

In che cosa consista la ricerca del vero nel contesto processuale, tuttavia, non è di facile spiegazione: da un lato, infatti, vi è una inevitabile discrasia tra verità storica e verità processuale; dall’altro, i criteri per l’accertamento della verità processuale, come sopra esposto, sono solo parzialmente delineati dal codice di rito, all’interno delle norme che presiedono l’ammissione e l’assunzione della prova, lasciando invece un’ampia discrezionalità al giudice nella valutazione della stessa.

Nell’ambito del processo accusatorio è possibile affermare che lo stesso consiste nello stabilire se l’ipotesi descritta nel capo d’imputazione corrisponde alla realtà passata, in quanto confermata dalla presenza di sufficienti ragioni a carico e, al contempo, dall’assenza di ragioni a discarico.[41] In questo senso, la verità processuale si astrae da quella storica perché il suo accertamento ha ad oggetto la corrispondenza tra ipotesi accusatoria e realtà passata, e non direttamente quest’ultima. Pertanto, il fulcro dell’esame che porta a definire la verità accertabile processualmente ruota attorno all’accertamento delle ragioni a carico e a discarico dell’imputato.

Pur in assenza di una sovrapponibilità perfetta tra verità processuale e storica, è stato autorevolmente osservato che, in ogni caso, la prima non consiste in una verità di “serie B” alla quale doversi adeguare in mancanza di una ricostruzione migliore, ma di una verità empiricamente definita, soggetta a verificabilità e revisione qualora mutino e si affinino le conoscenze sui fatti oggetto del caso.[42]

Forti di queste premesse, in base alle quali il giudice-custode è l’unico in grado di assicurare un accertamento adeguato della verità all’interno del processo, è possibile ripercorrere brevemente l’evoluzione giurisprudenziale in materia di valutazione della prova tecnica che ha virtuosamente contribuito a delineare tale figura giudicante.[43]

In via incidentale, appare altrettanto necessario affrontare una breve parentesi sul c.d. metodo scientifico, che ci consentirà quindi di tratteggiare gli aspetti principali del modello scientifico in ambito processuale.

 

3. Il dubbio nella filosofia della scienza: la limitatezza del c.d. metodo scientifico

Il c.d. metodo scientifico è uno dei temi più discussi nella filosofia della scienza e, tra i contemporanei, Karl Popper ha sicuramente contribuito in maniera rilevante alla sua definizione. Secondo il filosofo austriaco, la risoluzione di un problema sulla base di un’ipotesi teorica rimane sempre aperta alla possibilità di successive critiche e, quindi, al sorgere di nuovi problemi.[44]

La scientificità del metodo, cioè, risiederebbe nel fatto che i mezzi utilizzati sono idonei rispetto al fine conoscitivo e validi secondo la comunità degli esperti. Una conoscenza certa ed indubitabile, tuttavia, è possibile solo nel campo delle scienze formali come la matematica o la geometria, nelle quali la verità delle premesse si trasmette alle conclusioni. Nel campo delle scienze empiriche, invece, occorre rassegnarsi all’impossibilità di individuare un metodo che assicuri la certezza assoluta delle conclusioni.

In altri termini, secondo l’epistemologia popperiana, la possibilità di sottoporre un’affermazione a tentativi di falsificazione permette di attribuirle carattere scientifico (e più in generale specialistico), e di distinguerla così dai discorsi metafisici; dall’altro lato, l’esperimento di tentativi di falsificazione di un’affermazione contribuisce alla sua corroborazione, e a distinguerla così dai discorsi scientifici ancora in via di consolidamento.[45]

Ad oggi, il modello scientifico maggiormente diffuso cerca di preservare l’esigenza di razionalità e metodo propria della scienza proprio attraverso la proposta falsificazionista di Popper. Centrale nel ragionamento scientifico è infatti il momento della critica: se una data ipotesi teorica resiste al controllo dei suoi potenziali falsificatori può dirsi una teoria corroborata, quantomeno provvisoriamente e in attesa magari di uno di quei “cambi di paradigma” di cui ha parlato il filosofo della scienza post­popperiano T. Kuhn.[46]

Il modello popperiano è anche quello ripreso dalla dottrina e giurisprudenza più avvedute.

In campo processuale, infatti, la ricerca di un metodo scientifico di accertamento della verità è stata via via elevata a cardine dell’intera struttura del processo, al fine di delineare in modo certo e inoppugnabile i risultati dell’indagine giudiziaria. Un tempo, cioè, e in taluni casi ancora oggi, l’intreccio tra diritto e scienza si è rivelato privo di profili critici, maturando in un recepimento unilaterale del sapere scientifico, quale strumento epistemologico privilegiato, da parte del diritto. Questo approccio tradizionale, tuttavia, è entrato in crisi, sia per l’aumento esponenziale delle conoscenze offerte dal progresso scientifico, sia per il riconoscimento da parte degli stessi filosofi della scienza dei limiti e delle incertezze del metodo scientifico.[47]

Questa tensione alla certezza assoluta si è quindi finalmente rivelata come patologica, arrivando ad essere definita come deriva scientista del processo penale, da cui è possibile emanciparsi recuperando un modello più fedele all’impostazione popperiana: la scienza non si prefigge più obiettivi assoluti, giacché l’epistemologia contemporanea si affida a teorie scientifiche falsificabili, che durano fintanto che qualcuno le mette in crisi;[48] al contempo, nemmeno il processo è il luogo per spiegare con certezza assoluta gli eventi occorsi, ma per la rappresentazione dei fatti giuridici allegati dalle parti. Sicché, la conclusione giudiziale rappresenta una “verità” che nasce da un percorso probatorio in cui ciascuno svolge un ruolo predeterminato dalla legge.[49]

 

4. Come conciliare la ricerca della “verità” con un metodo scientifico basato sul dubbio?

Acclarato che il fine ultimo della prova -e del processo- è l’accertamento della verità, quantomeno oltre ogni ragionevole dubbio a tutela dell’imputato, e che il metodo scientifico elaborato dalle più recenti evoluzioni della filosofia della scienza si attesta sul principio di falsificabilità, la questione principale da risolvere è comprendere come una consulenza tecnica fondata su un metodo scientifico dubitativo possa contribuire alla ricerca della verità, ancorché processuale.

A fare i conti con i difficili rapporti tra scienza e diritto è stata, in maniera alquanto pionieristica, la giurisprudenza statunitense, a partire dalla esemplare sentenza Daubert di chiara impronta popperiana. In Italia, invece, il dibattito dottrinale in materia si è attivato con un certo ritardo, a fronte di una prassi ancora troppo recente all’interno delle Corti. Negli anni che ci separano dalla fondamentale sentenza Cozzini, tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale è stata incalzante sebbene tutt’altro che definitiva, delineando faticosamente un modello di motivazione rafforzata sulla prova scientifica.

Sulla spinta di tali lodevoli eccezioni, gli autori individueranno il labile solco già tracciato che può essere percorso con più convinzione per evitare di ignorare il doveroso “dubbio scientifico” e superare, dunque, l’inaccettabile appiattimento del giudicante sulle statuizioni dell’esperto.

La risposta alla domanda posta nel presente paragrafo potrà quindi anticiparsi sin d’ora: gli esiti della consulenza tecnica, fondati su un metodo scientifico dubitativo, possono veicolare l’accertamento della verità all’interno del processo penale, e consentire quindi di raggiungere un risultato giudiziario affidabile, solamente se sono rispettate le regole che presiedono il procedimento probatorio e con esse l’onere motivazionale -rafforzato- imposto sul giudice. Il mantenimento di tale difficile equilibrio non è solo compito del magistrato, ma può essere attribuito più a monte anche al consulente, il quale potrà esplicitare il principio di falsificabilità nei propri risultati peritali, consentendo un allineamento nel metodo scientifico con il modello scientifico in ambito processuale, di cui il giudice dovrà rendere conto nelle proprie motivazioni.

 

4.1. Il dibattito oltre oceano: dai fondamenti della sentenza Daubert alla pronuncia Kuhmo.

Negli Stati Uniti, il trittico di sentenze Daubert, Joiner e Kuhmo, ha consentito di delineare una metodologia della prova scientifica che, nel sistema giudiziale d’oltreoceano, trova ingresso attraverso la c.d. testimonianza esperta.[50] Nello specifico i tre arresti hanno portato alla modifica della Federal Rule of Evidence 702,[51] ossia la regola federale che governa l’ingresso della prova scientifica nel processo penale, ritenuta incapace di impedire l’ingresso della c.d. “junk science”.[52]

Con la sentenza Daubert del 1993,[53] la corte suprema statunitense inaugura il c.d. Daubert test, che nasce per effettuare una scrematura della pseudoscienza.

I criteri Daubert si fondano nel tentativo di smentita e nella conoscenza del tasso di errore. In questo senso, la sentenza Daubert recepisce pienamente i principi dell’epistemologia popperiana condensati in alcuni approdi fondamentali.

In primo luogo, lo standard di ammissibilità della prova scientifica non si riduce al requisito della rilevanza probatoria, ma comprende altresì il requisito della affidabilità della testimonianza. In aggiunta, tale affidabilità sussiste in presenza di quattro presupposti, non esclusivi né tassativi, ossia a condizione che la teoria o tecnica fatta valere dall’esperto: 1) sia stata effettivamente, o possa essere, messa alla prova tramite esperimenti; 2) sia stata valutata dalla comunità scientifica di riferimento e pubblicata a seguito di peer review; 3) abbia un tasso di errore noto o potenziale non troppo elevato; 4) ne sia stata verificata la falsificabilità mediante test di smentita con esito negativo; 5) sia stata generalmente accettata nella relativa comunità degli esperti. Inoltre, la sentenza Daubert individua il contraddittorio come principale argine all’infiltrazione di informazioni pseudoscientifiche nel processo. Infine, è proprio la sentenza Daubert ad aver coniato l’immagine del “custode” o “gatekeeper” per indicare il rapporto tra giudice e sapere scientifico fatto valere dalle parti nel processo: l’uno controlla la sufficiente affidabilità dell’altro.[54]

Con la successiva sentenza Joiner del 1997,[55] la giurisprudenza d’oltreoceano introduce il criterio dell’abuse of discretion per lo scrutinio del giudice d’appello delle decisioni delle corti di prime cure di ammissibilità della prova mediante l’esperto. In altri termini, il sindacato del giudice di secondo grado sulla decisione di quello di primo grado circa l’ammissibilità di una testimonianza esperta vale solo nel caso estremo di “abuso di discrezionalità”. L’arresto giurisprudenziale afferma inoltre la necessità che la legge scientifica presa come riferimento dal tecnico esterno al processo sia effettivamente pertinente ai fatti da accertare, evitando il c.d. analytical gap between the data and the opinion proferred.[56]

Infine, la sentenza Kuhmo del 1999[57] ha chiarito che i criteri Daubert valgono per tutte le testimonianze di esperti, a prescindere dalla conoscenza specialistica su cui le stesse si fondano. IN tal caso, la Suprema Corte statunitense ha specificato che il controllo di affidabilità può avere ad oggetto non solo i principi e i metodi -ossia i criteri probatori- fatti valere dall’esperto, ma anche la loro applicazione al caso concreto.[58]

 

4.2. breve excursus nella giurisprudenza italiana in materia di prova specialistica.

Nell’ordinamento italiano, la storia è un po’ più lenta.[59]

Solamente a partire dal 2002, dottrina e giurisprudenza iniziano a prendere coscienza del mutato paradigma scientifico e della dilagante minaccia che la scienza proietta nel sistema giuridico.[60] Magistrati e studiosi intraprendono una grande sfida nel tentativo di salvare l’autorità della scienza affermando al tempo stesso il primato del diritto, senza toccare le idee di verità e giustizia.[61]

La sentenza Franzese[62] è il primo tentativo giudiziale di porre argine alla deriva scientista del processo penale, inaugurando l’ingresso del tentativo di smentita di matrice popperiana all’interno del ragionamento probatorio specialistico. Nella valutazione circa la sussistenza del nesso di causa, elemento del reato la cui prova va accertata oltre ogni ragionevole dubbio, la Cassazione inaugura un metodo bifasico: in una prima fase occorre individuare tutte le leggi scientifiche astrattamente applicabili alla fattispecie; in una seconda fase, invece, occorre dimostrare la sussumibilità del caso concreto nell’area applicativa della legge di copertura. In questi termini, la certezza processuale al di là di ogni ragionevole dubbio si raggiunge attraverso la prova per esclusione dell’esistenza di ipotesi alternative: le assunzioni del capo d’imputazione devono quindi passare il vaglio di verifica e di smentita del contraddittorio dibattimentale.[63]

La regola probatoria e di giudizio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio sarà rispettata se il ragionamento del giudice esplicitato nelle motivazioni della sentenza resiste a tale modello bifasico. Diversamente, il dubbio non potrà dirsi superato e l’unica opzione possibile sarà l’assoluzione.[64]

All’esito della storica sentenza Franzese, permane tuttavia una rilevante difficoltà nella gestione del sapere scientifico all’interno del processo penale da parte del giudice, in particolare nei casi in cui la comunità scientifica si divide in tesi contrastanti o addirittura contrapposte.[65]

La sentenza Cozzini[66] ha il pregio di aver accolto nell’ordinamento italiano i criteri Daubert, inaugurando un filone giurisprudenziale virtuoso volto a creare delle vere e proprie linee guida per il giudicante nella gestione e valutazione del sapere scientifico all’interno del processo. Si è autorevolmente sostenuto che nel 2010 la giurisprudenza avrebbe concepito in modo totalmente nuovo il ruolo del giudice di fronte alla prova specialistica.[67]

In particolare, secondo la Cassazione, il giudice deve condurre una valutazione della prova scientifica che si articola sia su un piano oggettivo sia su un piano soggettivo. Sotto il primo profilo, l’attendibilità di una teoria scientifica è data da: ampiezza, rigorosità e oggettività della ricerca alla base della legge scientifica di copertura ossia del criterio probatorio proposto dall’esperto; grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi; intensità della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio; attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica; e livello di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Sotto il profilo soggettivo, invece, occorre avere riguardo a: identità e autorità indiscussa del soggetto che gestisce la ricerca; indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca; e finalità per le quali si muove.[68]

In questo scenario, si è delineato un nuovo ruolo sia per il giudice sia per il consulente tecnico.

Da un lato, l’esperto è chiamato ad esprimere il suo personale -qualificato- giudizio, delineando al contempo lo scenario degli studi e fornendo al giudice gli elementi che consentano di comprendere se, dalle leggi scientifiche di riferimento sia possibile trarre una ricostruzione affidabile dei fatti di cui è processo.[69]

Dall’altro, il giudice assume il ruolo di custode del metodo proposto, di cui è tenuto a dare conto in motivazione. Il giudice, secondo la sentenza Cozzini, deve dapprima confrontarsi con gli esperti, operando come «garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa nel processo»[70] e, successivamente, svolgere «un penetrante […] ruolo critico, divenendo custode del metodo scientifico».[71]

La figura del giudicante viene cioè plasmata dalla sentenza Cozzini alla stregua di un direttore del procedimento probatorio specialistico: egli deve essere consapevole dei propri limiti in materia scientifica, ma deve mantenere al contempo il proprio ruolo di garante della giustizia, assicurando il rispetto di tutti i requisiti di affidabilità e, quindi, delle regole che governano la valutazione di quella prova.[72] In questo contesto, il consulente tecnico deve saper fornire attentamente gli elementi di cui il giudicante necessita per assicurare il perseguimento dello scopo della prova: l’accertamento della verità.

Gli approdi fondamentali della sentenza Cozzini sono stati successivamente ripresi dalla sentenza Cantore,[73] in materia di rilevanza delle linee-guida nella valutazione della responsabilità medica. Secondo alcuni, le due pronunce sanciscono una sorta di “principio di completezza della perizia”.[74] La Cassazione, infatti, ribadisce che il giudice deve assumere un ruolo critico nei confronti del sapere scientifico, divenendo custode del metodo. A tal fine, tuttavia, deve necessariamente servirsi delle conoscenza specialistiche di un esperto, il quale assume a sua volta il ruolo essenziale di fornire al giudicante ogni informazione utile relativamente alle diverse teorie scientifiche di riferimento.

In questo percorso giudiziale, un’altra pronuncia d’interesse è quella della Cassazione nel noto caso di Perugia,[75] che ha messo in evidenza la divergenza di opinioni sul ruolo del giudice nella valutazione della prova scientifica, con particolare riferimento ai suoi rapporti con l’esperto. In definitiva, la Suprema Corte arriva a chiarire ancora una volta che la scienza può fare il proprio ingresso nel processo penale solamente rispettandone le regole sulla prova. Inoltre, lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio impone uno scrutinio rafforzato della prova indiziaria, di cui il giudice deve dare conto in maniera analitica all’interno della motivazione.[76]

Inoltre, nell’accogliere la tesi di ispirazione popperiana per cui la sottoposizione a tentativo di smentita è presupposto della scientificità del criterio probatorio adottato, la Suprema Corte ritorna sul rapporto tra giudice e prova scientifica: scienza e diritto non esercitano l’una il primato sull’altro o viceversa, ed è quindi il giudice a dover applicare criteri rigorosi nella valutazione dell’attendibilità e affidabilità della prova scientifica.[77]

Infine, nel solco di questo vero e proprio filone giurisprudenziale che impone una motivazione aggravata nella valutazione della prova scientifica, le Sezioni Unite Pavan del 2019[78] hanno ritenuto che l’esame del perito e del consulente tecnico nel corso dell’istruttoria dibattimentale rientri a tutti gli effetti nella prova dichiarativa e, come tale, non può definirsi neutra, come a lungo invece sostenuto. Aderendo quindi all’epistemologia popperiana, le Sezioni Unite dichiarano che «se è vero che nessun metodo scientifico -per la sua intrinseca fallibilità- può dimostrare la verità di una legge scientifica, ne consegue, inevitabilmente, che anche la perizia non può essere considerata portatrice di una verità assoluta (e quindi “neutra”) tanto più in quei casi in cui il perito -del tutto legittimamente- sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un’altra».[79]

In conclusione, dal breve iter descritto[80] emerge come la giurisprudenza italiana, seppur tardivamente rispetto all’ordinamento statunitense, abbia iniziato a fare i conti con la deriva scientista del processo penale in tema di prova scientifica. Senza perdere mai di mira la struttura del ragionamento probatorio, mantenendo salda la rotta verso lo standard dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, la Suprema Corte riporta l’attenzione sulla valutazione della prova scientifica e sulla necessità di una motivazione aggravata all’interno della sentenza. Osservando i requisiti di sinteticità, esaustività e completezza argomentativa, il giudice deve trovare spazio per dare conto delle conclusioni raggiunte dal perito ovvero dal consulente tecnico, passate al vaglio del contradditorio dibattimentale.

Indossando quindi le vesti del giudice-custode, il paradosso della perizia non pone più ostacoli: il giudice non è tenuto ad esprimere un giudizio scientifico, bensì un giudizio sull’operato dell’esperto della materia nel contradditorio tra le parti e i rispettivi consulenti tecnici, nell’alveo di requisiti di affidabilità e credibilità predefiniti.

Naturalmente la strada è ancora lunga, non potendo ignorare le numerose pronunce che ancora si fondano su motivazioni totalmente apodittiche e prive di riferimenti che consentano di comprendere i motivi per cui l’apporto scientifico dell’esperto debba considerarsi affidabile. Tuttavia, gli sforzi sono apprezzabili e la via da seguire sembra essere quella segnata, nella quale non solo il giudice ma anche il consulente tecnico gioca un ruolo fondamentale.

 

5. Nuovi orizzonti metodologici nella consulenza tecnica: quali prospettive per il consulente (e per il giudice)?

Il contributo dell’esperto, e in particolare dei consulenti di parte, all’interno del processo penale appare fondamentale non solo da un punto di vista strettamente conoscitivo, ma anche per guidare il giudice nella valutazione dell’operato del perito. L’introduzione di relazioni, documenti specialistici, e materiale informativo in grado di far luce sulla questione controversa, consente al giudice di formare il proprio convincimento in maniera critica.

Al contempo, anche alla luce di quanto esposto, si può affermare che il ruolo del consulente debba andare oltre.

Assumendo di essere in presenza di un giudice non ancora custode del metodo scientifico, il consulente può spingersi sino a dare chiare indicazioni sulle incertezze delle procedure adottate e delle analisi effettuate, esprimendosi in termini di probabilità, più o meno elevata, delle proprie conclusioni. Spetterà poi al giudicante il compito di cogliere tali profili di indeterminatezza e di farli propri all’interno del ragionamento probatorio specialistico.

A tal fine, appare indispensabile continuare a stimolare una riflessione costruttiva sulla necessità, ormai da troppo tempo avvertita, che gli esiti della consulenza tecnica non prescindano mai da verifiche interne di robustezza, basate sul principio di falsificabilità, e siano corredati dall’esplicitazione degli elementi di incertezza da cui possono essere -e di cui, in generale, sono- affetti.

In definitiva, ciò implica un’analisi e, conseguentemente, una responsabilità bifronte: da un lato, il consulente tecnico può, e deve, farsi parte attiva nell’evidenziare la limitatezza del metodo scientifico impiegato e, quindi, della tenuta delle proprie conclusioni; dall’altro, il giudicante deve saper cogliere tali indicazioni di metodo, facendo propria l’immagine del giudice-custode e rendendo solide le motivazioni sulla prova scientifica impiegata.

In definitiva, il delicato rapporto tra scienza e diritto deve fare i conti con le regole che dominano i rispettivi ordinamenti, e gli attori coinvolti devono quindi saper osservare con rigore tale equilibrio, evitando un dominio della scienza sul processo penale. Pena: un accertamento della verità ad ogni costo foriero di inevitabili derive giustizialiste cui il nostro sistema giudiziale deve disperatamente emanciparsi.

Alcune prospettive di miglioramento sono già rinvenibili in dottrina. In epoca ormai risalente, era stato proposto in una prospettiva de jure condendo di introdurre, in ipotesi di perizia, la possibilità di valutare ex ante le qualità dell’esperto e convenire in anticipo il metodo scientifico da utilizzare in contradditorio tra le parti.[81] Al contempo, era proposta la possibilità di introdurre una sanzione processuale di inutilizzabilità dei dati probatori acquisiti in caso di mancato rispetto dei criteri concordati.[82]

In un’ottica più lungimirante, è inoltre auspicabile la stesura di vere e proprie linee guida, protocolli o best practices come già avviene in altri ordinamenti, frutto della collaborazione tra scienziati e giuristi che rappresentino un punto di riferimento per la conoscenza dello stato dell’arte nei principali settori di interesse giuridico-scientifico (es.: statistica, epidemiologia, tossicologia, biologia, chimica, etc.),[83] sia per gli operatori del diritto sia per i consulenti tecnici di cui gli stessi si avvalgono.

Nel presente quadro, ma comunque anche in ogni prospettiva futura, la professionalità e deontologia dei periti e dei consulenti di parte rappresentano elemento essenziale per fare sì che il giudice venga a disporre di tutti gli appropriati elementi per esercitare la propria funzione.

Il confronto tra gli attori nel processo di sviluppo della consulenza tecnica può e deve essere lo strumento che permette di inquadrare le conclusioni della consulenza nell’appropriato contesto tecnico-scientifico, chiarendo, in particolare alcuni aspetti essenziali, quali:

  1. il quadro dei dati ed elementi di fatto su cui la consulenza si è basata, in particolare in termini di esaustività, affidabilità, coerenza intrinseca;
  2. gli strumenti tecnico-scientifici di analisi utilizzati e il loro livello di “consolidamento” nella comunità scientifica internazionale, nonché, in particolare per strumenti più innovativi, le verifiche ed i confronti effettuati a supporto della loro affidabilità, con la chiara esplicitazione dei limiti e margini di incertezza di cui possono essere affetti;
  3. una valutazione critica sulle conclusioni a cui si è prevenuti, in termini di livello di affidabilità che ne può essere garantito, di incertezze e dubbi che possono residuare, nonché di elementi fattuali non completamente coerenti o spiegabili nelle conclusioni raggiunte.

Se il primo punto trova spesso un riscontro, seppure più o meno completo e scientificamente robusto, nella usuale prassi, in relazione al secondo aspetto appare essenziale, in un corretto procedere di una consulenza tecnica in sede penale, che il perito espliciti in modo dettagliato, nell’ambito dei confronti collegiali, la metodologia di cui intende avvalersi, in modo da permettere ai consulenti di parte di fornire gli appropriati contributi critici, sia per eventualmente affinare la metodologia sia per potere dare espressamente conto di limiti o criticità che per essa rilevino.

Il frequente approccio dei periti di richiedere alle parti di fornire elementi e contributi, senza prima conoscere in dettaglio l’indirizzo e la metodologia tecnico-scientifica che il perito intende seguire, riservandosi poi il perito di esplicitare solo nella relazione finale la metodologia adottata ed i risultati ottenuti, preclude, invece, l’effettivo contraddittorio tecnico-scientifico, da cui solo possono emergere quegli elementi che, in coerenza con i corretti criteri epistemologici, permettono di rendere la consulenza tecnica un strumento giuridicamente efficace per il giudice al fine dell’accertamento della verità al di là di ogni ragionevole dubbio a tutela dell’imputato.

La medesima preclusione sussiste anche quando non si sia svolto un approfondito confronto collegiale pure su elaborazioni, calcoli e loro risultati.

Sebbene nella consulenza tecnica nel processo penale non sia prevista una formale fase di osservazioni dei consulenti di parte rispetto alle conclusioni dei periti, prima del deposito della relazione peritale, ad un effettivo confronto di tale tipo anche la consulenza tecnica penale non può sfuggire, se non a prezzo di violare canoni epistemologici essenziali, di cui il giudice dovrebbe tenere debitamente conto.

Certamente un percorso quale quello delineato non può prescindere da elevati standard deontologici di tutti i soggetti che partecipano alla consulenza tecnica, i quali, pur nei diversi ruoli e nelle diverse visioni dell’oggetto della consulenza, devono sentirsi vincolati a contribuire alla ricerca della verità, secondo corretti canoni scientifici e procedure coerenti con il diritto processuale, così da permettere ai periti di pervenire non solo alle risposte ai quesiti del giudice, ma anche alla esplicitazione al giudice di tutti gli elementi di incertezza e dubbio da cui tali risposte possano essere affette, la quale costituisce,  in effetti, alla luce di tutto quanto si è visto, un obbligo giuridico a cui i periti sono tenuti.

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GIURISPRUDENZA ITALIANA

Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 14426 del 2.4.2019 Pavan

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 28102 del 27.6.2019

Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 52872 del 23.11.2018, Bossetti

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 54795 del 6.12.2017

Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 36080 del 7.9.2015, Sollecito e altri

Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 9358 del 4.3.2015

Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 44324 del 31.10.2013

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 16237 del 9.4.2013, Cantore

Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 43786 del 13.12.2010, Cozzini e altri

Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 41281 del 18.12.2006

Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 30328 dell’11.9.2002, Franzese

Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 9047 del 15.6.1999

 

GIURISPRUDENZA STATUNITENSE[84]

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993)

General Elec. Co. v. Joiner, 522 U.S. 136 (1997)

Kuhmo Tire Co., Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999)

 

Note:

[1] Ai fini del presente contributo si prenderanno come riferimento la disciplina e la giurisprudenza in materia di perizia e consulenza tecnica nell’ambito del procedimento penale, utilizzando in modo sovrapponibile, per mera comodità espositiva e laddove possibile, i termini perito, consulente, tecnico ed esperto.

[2] Libro III, Titolo II, Capo VI, articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale.

[3] Articolo 226 c.p.p. «Conferimento dell’incarico».

[4] Articolo 225 c.p.p. «Nomina del consulente tecnico».

[5] Articolo 233 c.p.p. «Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia».

[6] Articolo 373 c.p. «Falsa perizia o interpretazione»: «1. Il perito o l’interprete, che, nominato dall’autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente [reclusione da due a sei anni]. 2. La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione o dall’arte. »

[7] Articolo 221, comma 1, c.p.p.

[8] Articolo 227 c.p.p.

[9] Articolo 511, comma 3, c.p.p.

[10] Invero nei rapporti tra perito e consulente di parte, è stato puntualmente osservato tra la più autorevole dottrina che «se la figura del consulente tecnico di parte serve a garantire la dialettica all’interno della perizia, l’esperto di nomina giudiziale resta il dominus dell’atto e, sebbene l’investitura di quest’ultimo sia garanzia di terzietà dello stesso rispetto alle parti, tale profilo rischia di compromettere la funzione euristica della prova scientifica» in SPANGHER G., a cura di, Procedura penale. Teoria e pratica del processo. Volume primo. Soggetti. Atti. Prove., Utet Giuridica, 2015, p. 918.

[11] SPANGHER G., a cura di, Procedura penale cit., p. 930.

[12] Libro I, Titolo I, Capo III, articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile relativo alla figura del consulente tecnico quale ausiliario del giudice, nonché Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, articoli 191 e seguenti del codice di procedura civile in materia di nomina e indagini del consulente tecnico.

[13] Articolo 193 c.p.c. «Giuramento del consulente».

[14] Articolo 201 c.p.c. «Consulente tecnico di parte».

[15] CANZIO G., La motivazione della sentenza e la prova scientifica: “reasoning by probabilities”, in CANZIO G. e LUPÁRIA L., a cura di, Prova scientifica e processo penale, CEDAM, Milano, 2022, p. 9. Tra i fatti di reato il cui accertamento è particolarmente complesso sono citati quelli che afferiscono all’attività medico-chirurgica, le malattie professionali, le alterazioni ambientali, i danno da prodotto.

[16] Lo spettro semantico del termine prova è assai ampio: esso comprende la fonte di prova, intesa come persona o cosa in grado di fornire un elemento di prova; il mezzo di prova come, per esempio, la perizia o la consulenza tecnica; l’elemento di prova ossia il dato ricavato dalla fonte di prova al netto della valutazione giudiziale; e il risultato di prova che è l’approdo finale del percorso istruttorio ottenuto in seguito alla valutazione giudiziale operata sull’elemento di prova.

[17] Articoli 326 e 327 bis c.p.p., riferiti alle indagini preliminari svolte dell’accusa e alle investigazioni del difensore.

[18] Articolo 190 c.p.p. «Diritto alla prova»: «1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti» e articolo 507 c.p.p. «Ammissione di nuove prove»: «1. Terminata l’acquisizione di nuove prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova».

[19] Articoli 498 e 499 c.p.p. relativi alle regole dell’esame testimoniale diretto e del controesame, richiamate anche dall’art. 501 c.p.p. che disciplina l’esame dei periti e dei consulenti tecnici.

[20] Articolo 192 c.p.p. «Valutazione della prova»: «1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» e articolo 546, comma 1, lett. e) c.p.p. «Requisiti della sentenza»: «la sentenza contiene […] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».

[21] Con il termine risultati acquisiti, utilizzato espressamente dal comma 1 dell’art. 192 c.p.p., si intende l’esito del procedimento di collegamento fra l’assunto iniziale e le emergenze probatorie. Con l’illustrazione dei risultati acquisiti nella motivazione della sentenza, si vuole evitare che elementi esterni al processo possano influenzare la decisione, ancorandola invece alle evidenze raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

[22] Quanto ai criteri adottati, la cui esplicitazione è parimenti richiesta dal comma 1 dell’art. 192 c.p.p., essi sono riferiti alle leggi scientifiche e alle massime di esperienza, utilizzate dal giudice per affermare l’esistenza o l’inesistenza del fatto enucleato nel capo d’imputazione da parte dell’accusa e, quindi, la sua attribuibilità all’imputato.

[23] SPANGHER G., a cura di, Procedura penale cit., p. 808.

[24] SPANGHER G., a cura di, Procedura penale cit., p. 807.

[25] CARLIZZI G., Iudex peritus peritorum, in Dir. Pen. Cont., vol. 2, 2017, p. 28, in cui è citata un’estesa bibliografia sul tema.

[26] Ibidem, p. 29

[27] Secondo CARLIZZI G., Iudex peritus peritorum, cit., pp. 35 ss., possono individuarsi almeno cinque figure di giudice super-perito, che si caratterizzano alternativamente per un atteggiamento di chiusura nei confronti dell’esperto oppure di apertura allo stesso. Con riferimento al primo atteggiamento, l’Autore individua: 1) la figura del giudice-apprendista, riferita al giudicante che si sforza di ricercare autonomamente -o addirittura di indovinare- i criteri specialistici, in modo completamente avulso dalla conoscenza specialistica; 2) la figura del giudice-volgarizzatore, che banalizza criteri specialistici effettivamente vigenti e condivisi dalla comunità scientifica, applicandoli in modo semplificato; 3) la figura del giudice-agrimensore, che usa da sé criteri effettivamente esistenti, ma troppo complessi per essere applicati da un soggetto privo delle abilità di un esperto della materia. All’atteggiamento di apertura possono invece essere ricondotte: 4) la figura del giudice-recettore, che accoglie in maniera totalmente acritica le conclusioni dell’esperto senza interrogarsi sul credito dei criteri scientifici impiegati ovvero sulla correttezza specialistica del loro impiego; e, infine 5) la figura del giudice-custode che recepisce in maniera critica e completa le conclusioni dell’esperto, in contradditorio tra le parti.

[28] Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 28102 del 27.6.2019, conf. Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 54795 del 06.12.2017: «l’articolo 220 del c.p.p. prevede l’espletamento della perizia ogni qualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. Dunque la perizia pur essendo rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l’acquisizione e la valutazione dei dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell’esperto, perché l’eventuale impiego, a opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico, sia di interloquire sulla validità dello stesso» e Cass. pen., sez. II, sentenza n. 9358 del 4.3.2015: «Il fatto, però, che il giudice sia, come si suoi dire, peritus peritorum, non significa che può impunemente disattendere una serie di concordi conclusioni provenienti da plurime fonti qualificate, sulla base della propria scienza personale derivante dalla lettura della voce "Demenza" tratta da un semplice Dizionario di medicina destinato, quindi, ad un pubblico generico e neppure agli specialisti.».

[29] Cass. pen., sez. V, sentenza n. 9047 del 15.6.1999: il «giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove, ma non può rinunciare all’apporto del perito per avvalersi di personali competenze scientifiche, tecniche ed artistiche, in quanto in tal caso la parte non potrebbe intervenire tramite i propri consulenti tecnici e, di conseguenza non potrebbe più incidere sull’iter di acquisizione della prova, né esaminare e contrastare detta prova prima della decisione».

[30] In un sistema di stampo accusatorio come quello vigente nell’ordinamento penale italiano, la discrezionalità del giudice nella acquisizione della perizia costituisce eccezione al principio dispositivo in materia di prova; eccezione che ricorda un’impronta processuale di stampo più inquisitorio per il quale la prova rientra nella esclusiva signoria del giudice, unico vero dominus del procedimento probatorio. Il sistema accusatorio italiano, pertanto, appare fondato non tanto sul principio dispositivo -che è invero definito attenuato- quanto sulla formazione della prova in contradditorio tra le parti, a prescindere dal fatto che essa trovi spazio all’interno del processo grazie al varco aperto d’ufficio dal giudicante oppure in forza di una richiesta formulata dalle parti.

[31] Ai sensi dell’art. 533, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio».

[32] Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 28102 del 21.3.2019 ha infatti osservato che «il principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”, pilastro del sistema per la declaratoria di responsabilità, non rappresenta solo una regola di giudizio ma proietta la propria rilevanza anche sul piano della formazione della prova, imponendo l’acquisizione di materiale probatorio di fonte non unilaterale, in modo che la decisione giudiziale possa fondarsi sull’apporto dialettico di elementi dimostrativi di provenienza contrapposta o, meglio, super partes, così da dar vita ad una feconda dialettica conoscitiva ed ad un quadro probatorio caratterizzato da ricchezza e affidabilità di apporti cognitivi, nel contesto del quale il giudice possa orientare in modo adeguato le proprie determinazioni.».

[33] CARLIZZI G., Iudex peritus peritorum, cit., p. 35.

[34] Su cui infra par. 4.1.

[35] Il criterio probatorio specialistico in ambito scientifico è tipicamente individuato nelle leggi universali ovvero nelle leggi statistiche, complessivamente riconducibili al genus delle leggi definite causali o di copertura perché in grado di spiegare una regolarità di successione tra fatti di un certo tipo e fatti di altro tipo, fondando quindi la soluzione di questioni probatorie in materia di causalità. A titolo esemplificativo, tra le leggi scientifiche che fondano i criteri probatori è possibile menzionare le leggi funzionali, attinenti alle grandezze fisiche e in grado di dare risposte a questioni probatorie quantificative, nonché le definizioni e descrizioni specifiche che consentono invece di risolvere problemi di natura classificatoria.

[36] In alcuni casi, peraltro, come nell’accertamento del nesso eziologico, il sillogismo può dirsi rafforzato perché duplice: in primo luogo, occorre indagare la causalità generale, per cui il giudice è tenuto a valutare l’attendibilità della legge di copertura utilizzata dall’esperto, la corrispondenza tra i fatti accertati e le modalità descritte dal criterio di riferimento, e infine, se sono mancate le circostanze ostative alla successione stabilita dalla stessa legge scientifica; successivamente occorre altresì avere riguardo alla causalità individuale, per cui il giudice è tenuto a verificare che nel caso specifico non abbia operato un’altra causa in grado di determinare ugualmente l’evento occorso.

[37] Il riferimento è alla sentenza Cozzini su cui infra par. 4.2.

[38] Della «deriva scientista» del processo penale, la dottrina era già stata avvisata all’indomani della sentenza Cozzini da SCALFATI A., La deriva scientista dell’accertamento penale, in Proc. Pen. e Giust., vol. 5, 2011, pp. 144-150, e nuovamente nel 2017 da CATALANO E. M., Il metodo del controesame sul letto di Procuste. Le insidie e le sfide della prova scientifica, in NEGRI D. e ORLANDI R., a cura di, Le erosioni silenziose del contradditorio, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pp. 147-162, sintomo che la strada è ancora lunga e solo appena tracciata.

[39] CARLIZZI G., Iudex peritus peritorum, cit. p. 41.

[40] Ex plurimis Cass. pen., sez. I, sentenza n. 44324 del 31.10.2013 e Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 41281 del 18.12.2006.

[41] CARLIZZI G., Iudex peritus peritorum, cit., p. 41

[42] MANGINI M., Il ragionamento giuridico tra formalismo e retorica, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 174: secondo l’Autore «il campo della verità processuale è ciò che può essere ragionevolmente creduto vero perché può essere provato sulla base delle sue probabilità».

[43] Su cui infra par. 4.

[44] MANGINI M., Il ragionamento giuridico, cit., p. 175 cfr. POPPER K., La logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1970.

[45] CARLIZZI G., Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel processo penale, in Proc. pen. giust., 2017, vol. 4, p. 743. Secondo l’Autore, l’epistemologia popperiana «possiede un nucleo di validità universale, che corrisponde a quello della dialettica antica nel campo della filosofia e che è catturato dall’idea della potenza del negativo: al di fuori del campo della matematica, un’affermazione relativa a realtà non esperite contestualmente non può mai dimostrarsi vera in via diretta, bensì facendo vedere che essa, a differenza di quelle che vi si oppongono, resiste ai tentativi di critica condotti con metodi intersoggettivamente validi.».

[46] MANGINI M., Il ragionamento giuridico, cit., p. 175

[47] CURTOTTI D., FISHER B.A.J., HOUCK M.M. e SPANGHER G., Premesse introduttive. Diritto e scienza: Un rapporto in continua evoluzione, in CURTOTTI D. E SARAVO L., a cura di, Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine, Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 2.

[48] SCALFATI A., La deriva scientista, cit., p. 145.

[49] SCALFATI A., La deriva scientista, cit., p. 145. L’Autore, tuttavia, non è confortato per il solo fatto che la scienza sia imperniata sul paradigma della relatività. Non è infatti un motivo sufficiente per affidarsi incondizionatamente al suo apporto all’interno del processo: «il ragionamento rasserena poco perché non modifica la prospettiva secondo cui il contributo scientifico tende a dominare la giurisdizione». Una prassi giudiziale di stampo popperiano, pertanto, è solo un punto di partenza per arginare la deriva scientista del processo penale: «lì [nel processo] lo strumento scientifico può assumere un rilievo funzionale sempre che non operi liberamente, secondo propri statuti, ma si inserisca e si adegui all’itinerario processuale scandito da un preciso ordine».

[50] Come chiarisce CARLIZZI G., Giudice 2.0 cit., p. 733 «La “testimonianza esperta” (“expert testimony”) del sistema processuale americano corrisponde alla consulenza tecnica del processo penale italiano. Il suo carattere problematico può essere compendiato nel seguente interrogativo: come neutralizzare il rischio che i giurati, in genere unici legittimati a decidere se i fatti di causa siano accaduti, ma al contempo privi di una solida cultura della prova, vengano perciò tratti in inganno da chi si presenti falsamente come esperto, cioè come esclusivo conoscitore degli aspetti specialistici della controversia?».

[51] Nella formulazione originaria la FRE 702 14, recitava: «If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise».

[52] Autorevolmente definita in Italia come “scienza spazzatura” (Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 43786 del 13.12.2010 Cozzini e altri).

[53] Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).

[54] CARLIZZI G., Giudice 2.0 cit., p. 736.

[55] General Elec. Co. v. Joiner, 522 U.S. 136 (1997).

[56] Secondo CARLIZZI G., Giudice 2.0 cit., p. 736 la sentenza Joiner ha precisato il tipo di controllo che Daubert ha imposto al giudice di primo grado in base alla FRE 702: «esso non si limita all’affidabilità del criterio probatorio proposto dall’esperto, ma si estende alla sua congruenza con le evidenze processuali».

[57] Kuhmo Tire Co., Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999).

[58] CARLIZZI G., Giudice 2.0 cit., p. 737.

[59] Eloquente espressione utilizzata da CURTOTTI D., FISHER B.A.J., HOUCK M.M. e SPANGHER G., Premesse introduttive, cit., p. 5.

[60] Ibidem. Secondo gli Autori «cambiato il concetto di scienza, non poteva non cambiare anche il modo di ricostruire il fatto di reato che a quella conoscenza empiricamente sperimentata non poteva rinunciare. Dopotutto, se la scienza è quel tipo di conoscenza che ha come fine la comprensione dei fenomeni della natura, il processo penale non ne può fare a meno perché il reato è innanzitutto un fatto umano verificatosi in un tempo e in un luogo, e si materializza in un’azione criminale composta da dinamiche e relazioni generate da cause e con effetti che hanno sempre (o quasi sempre) una spiegazione fisica, chimica o semplicemente meccanica riconosciuta e sperimentata in natura; come può il processo non trovare nell’attività e nei prodotti scientifici una risorsa informativa preziosa e insostituibile per la ricostruzione del fatto di reato?».

[61] Ibidem, pp. 6-7.

[62] Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 30328 dell’11.9.2002, Franzese.

[63] CONTI C., Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il “discorso sul metodo”, in Diritto penale e processo, vol. 6, 2019, pp. 849.

[64] Ibidem. L’Autrice aderisce all’idea che il processo debba produrre “verità” che passa attraverso il concetto popperiano di probabilità logica, ossia certezza processuale oltre ogni ragionevole dubbio:  «qualora il processo non produca verità -giacché rimane il dubbio- è la legge a supplire alla lacuna conoscitiva indicando la via dell’assoluzione».

[65] Tipicamente, ciò avviene nei casi in cui si discute di malattie derivanti dall’esposizione all’amianto, per i quali permane tutt’oggi una rilevante incertezza scientifica.

[66] Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 43786 del 13.12.2010, Cozzini cit.

[67] CARLIZZI G., Giudice 2.0. cit., p. 740.

[68] Per una analisi approfondita di ciascun requisito di affidabilità specialistica v. CARLIZZI G., Giudice 2.0. cit., pp. 741-745.

[69] CONTI C., Scienza controversa cit., p. 851.

[70] Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 43786 del 13.12.2010, Cozzini, p. 37.

[71] Ibidem, p. 40.

[72] CARLIZZI G., Giudice 2.0. cit., p. 746.

[73] Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 16237 del 9.4.2013, Cantore.

[74] CONTI C., Scienza controversa cit., p. 851.

[75] Cass. pen., sez. V, sentenza n. 36080 del 7.9.2015, Sollecito e altri sul caso Meredith Kercher.

[76] Secondo la sintesi telegrafica della sentenza proposta da CONTI C., Scienza controversa cit., p. 852: «per la decisione in esame, […] il rispetto delle forme di rito è essenziale per ridurre al massimo lo scarto tra verità processuale e verità materiale. […] La deviazione rispetto a tali regole comporta che il dato acquisito sia privo dei connotati della gravità e precisione i quali, assieme alla concordanza, si compendiano nella c.d. “certezza” dell’indizio».

[77] Pochi anni dopo tali assunti saranno confermati anche dalla sentenza sul caso Yara Gambirasio: «il criterio da adottare per valutare se una certa disciplina possa reputarsi scientifica, e quindi affidabile, è quello della sua controllabilità o falsificabilità empirica. Il controllo del giudice non può quindi limitarsi alla sola circostanza se l’esperto sia stato più o meno diligente, ma deve verificare se la tesi prospettata risultati convincenti o fondata. A tal fine s’impone un’attenta verifica delle garanzie di competenza e imparzialità che offre l’esperto, per evitare che l’accertamento della verità sia affidato alla “scienza spazzatura” o alla “frode scientifica”» in Cass. pen., sez. I, sentenza n. 52872 del 23.11.2018, Bossetti.

[78] Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 14426 del 2.4.2019 Pavan.

[79] Ibidem.

[80] Percorso giurisprudenziale che potrebbe essere integrato da ulteriori pronunce che confermano gli assunti già esposti: sentenza Bordogna 2017; sentenza Pesenti 2017; sentenza Cirocco 2018; sentenza Beduschi 2018.

[81] SCALFATI A., La deriva scientista, cit., p. 150.

[82] Ibidem.

[83] Il riferimento è al Reference Manual on Scientific Evidence elaborato nel 2011 dalle Accademie nazionali statunitensi delle scienze, dell’ingegneria e della medicina in collaborazione con il Centro giudiziario federale americano. Il manuale si propone di insegnare ai giudici come impostare correttamente, e quindi risolvere all’interno del processo penale i principali problemi posti sempre più frequentemente dalle diverse discipline scientifiche (così ARCIERI S., Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence, in Dir. Pen. Cont., 6 marzo 2017).

[84] Reperibile in https://supreme.justia.com/