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Arbitrato: le importanti novità del Decreto Legislativo 149/2022

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Arbitrato: le importanti novità del Decreto Legislativo 149/2022


Un passo avanti per l’arbitrato italiano! L’obbligo di disclosure e la possibilità di emanare misure cautelari sono solo alcune delle novità della Riforma. Sarà forse arrivata l’ora di un Italian Arbitration Act?
 

Novità in materia di Arbitrato: il Decreto Legislativo 149/2022

Poco più di un mese fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, di “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (“Riforma”).

Palazzo Chigi ha approvato una serie di decreti legislativi che hanno portato una boccata d’aria fresca in materia di giustizia all’interno del nostro sistema. L’obbiettivo è quello di adeguare il sistema arbitrale italiano al Recovery Plan for Europe, semplificandolo e rendendolo più efficiente.

Le modifiche incisive apportate dalla Riforma sono la testimonianza di come il legislatore italiano voglia incentivare il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi (“ADR”) rispetto al contenzioso giudiziale, specialmente per deflazionare quest’ultimo.

Le modifiche alle norme specifiche del codice di procedura civile sono state introdotte nel Decreto Legislativo 149/2022 e, precisamente, all’articolo 3, commi 51, 52, 53, 54 e 55, nonché all’articolo 10, ed entreranno in vigore dal 30 giugno 2023.

Inoltre, l’intento di rendere l’arbitrato uno strumento più appetibile, sia da un punto di tutela offerta che di effettiva giustizia della soluzione offerta, è correlato anche alla volontà di voler adeguare il nostro sistema alla pratica arbitrale internazionale.

Tra le varie modifiche apportate dalla Riforma, tra le più significative ritroviamo quelle relative al Codice di Procedura Civile (“c.p.c.”) nella parte relativa all’arbitrato. Di seguito le principali novità.
 

Novità in materia di Arbitrato: Domanda arbitrale e translatio iudicii

La Riforma regola per la prima volta nel sistema italiano la trasmigrazione tra procedimento arbitrale e giudizio.

Il nuovo articolo 819-quater c.p.c. (articolo 3, comma 52, lettera e), Decreto Legislativo 149/2022) stabilisce che il procedimento iniziato davanti al giudice ordinario continua davanti al tribunale arbitrale se il primo ha dichiarato la sua incompetenza e se la parte interessata proceda con la nomina del collegio arbitrale entro tre mesi dalla sentenza con cui è stata sancita la incompetenza del giudice ordinario.

Lo stesso accade nella “traslatio iudicii” dal procedimento arbitrale a quello ordinario.

Inoltre (articolo 3, comma 52, lettera a), Decreto Legislativo 149/2022), vengono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda arbitrale o giudiziale in caso di tempestiva riassunzione dinanzi all’altro giudice (come già previsto in caso di incompetenza tra giudici). Di primaria importanza è, infatti, l’introduzione dell’articolo 816-bis.1 c.p.c., in base al quale “la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall’articolo 819-quater”.

Le parti dovranno, dunque, adoperarsi per la nomina del collegio arbitrale tempestivamente entro tre mesi:

  • dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di competenza del giudice ordinario o dell’arbitro ovvero,
  • dall’avvenuto definitivo compimento delle possibili impugnazioni per la costituzione del collegio arbitrale o per la formale riassunzione della causa.

Inoltre, le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all’arbitro dichiarati incompetenti avranno efficacia di argomenti di prova nel processo riassunto.

Questa novità permette alla materia arbitrale di conformarsi alla disciplina già prevista per il processo. È proprio per questo motivo che, anche in questo caso, l’inerzia delle parti darà luogo alla estinzione del processo per inattività qualificata.
 

Novità in materia di Arbitrato: l’obbligo di disclosure
 

Altra novità introdotta dalla Riforma mira al rafforzamento dell’indipendenza ed imparzialità degli arbitri e ad assicurare maggiore trasparenza nella nomina di questi ultimi.

Il nuovo articolo 813 c.p.c. (articolo 3, comma 51, lettera b), Decreto Legislativo 149/2022) prevede oggi che gli arbitri devono effettuare una dichiarazione (“disclosure”), al momento dell’accettazione dell’incarico, di qualsiasi circostanza che possa compromettere la loro imparzialità e indipendenza.

La mancanza di questa dichiarazione può infatti costituire motivo di nullità di accettazione dell’incarico dell’arbitro e decadenza di quest’ultimo.
Entro 10 giorni dall’accettazione dell’incarico senza dichiarazione o dalla scoperta della circostanza non dichiarata dall’arbitro, la parte che intenda avvalersene può, ai sensi dell’articolo 813 bis c.p.c., fare richiesta all’autorità giudiziaria di dichiarare la decadenza dell’arbitro.

La Riforma incorpora nel nostro sistema una pratica già diffusa nell’arbitrato internazionale, sia da parte di istituzioni di arbitrato amministrato che da altri Paesi. L’impatto della novità sarà rilevante specialmente in materia di arbitrato ad hoc, dove non vi è nessun obbligo di dichiarazione e indipendenza se non previsto dalle parti.
 

Novità in materia di Arbitrato: un nuovo motivo di ricusazione


Di primaria importanza, inoltre, il nuovo articolo 815 c.p.c. (articolo 3, comma 51, lettera c), Decreto Legislativo 149/2022) che disciplina (in maniera sostanzialmente equivalente a quella prevista per i magistrati) i casi di ricusazione dell’arbitro: questi corrispondono ai casi di astensione obbligatoria previsti per i magistrati dall’articolo 51 c.p.c.

Inoltre, le modifiche apportate all’articolo hanno introdotto un nuovo motivo di ricusazione dell’arbitro: l’emersione di gravi ragioni di convenienza, che possano incidere sull’indipendenza e sull’imparzialità degli arbitri (n. 6 bis).

La clausola aperta richiama quanto il sistema già prevedeva sino alla riforma del 2006, cioè che la ricusazione degli arbitri potesse essere declinata mediante un rinvio integrale all’articolo 51 del codice, tale da comprendere, accanto alle ipotesi di ricusazione per i motivi di astensione obbligatoria, anche i casi di cui all’articolo 51, comma 2 c.p.c., di astensione facoltativa da parte del giudice.
 

Novità in materia di Arbitrato: Arbitri e tutela cautelare
 

Prima della riforma, l’Italia era uno dei pochi Paesi al mondo in cui i tribunali arbitrali non erano autorizzati a concedere misure cautelari. La formulazione ora abrogata dell’articolo 818 c.p.c. vietava espressamente agli arbitri la possibilità di concedere sequestri o altri provvedimenti cautelari, “salva diversa disposizione di legge” (quest’ultima assente).

L’attuale articolo 818 c.p.c. (articolo 3, comma 52, lettera b), Decreto Legislativo 149/2022) prevede invece che gli arbitri possono emanare misure cautelari quando vi sia una espressa volontà delle parti, che sia stata manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, comunque anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.

Inoltre, il nuovo articolo 818 c.p.c. prevede espressamente il potere esclusivo degli arbitri di ordinare misure cautelari, escludendo così il potere concorrente dei tribunali ordinari. Nel caso in cui le parti conferiscano questo potere agli arbitri, i tribunali ordinari potrebbero intervenire solo prima della costituzione del tribunale arbitrale e per garantire la corretta esecuzione delle misure ordinate dagli arbitri.

Questo aspetto è sicuramente una delle novità più importante apportate dal decreto. Questo cambiamento allinea infatti allineando l’Italia alle altre principali giurisdizioni arbitrali europee, tra cui Francia, Regno Unito, Germania, Austria e Spagna.
 

Novità in materia di Arbitrato: l’arbitrato societario
 

In materia societaria, ad eccezione delle società quotate in borsa, viene disciplinato (articolo 3, comma 55, Decreto Legislativo 149/2022) l’arbitrato laddove prevista apposita clausola compromissoria negli atti costitutivi, il tutto a conferma e precisazione di quanto già statuito dal Decreto Legislativo n. 5/2003, articoli 34-37.
 

Novità in materia di Arbitrato: altri cambiamenti
 

Altre novità apportate dalla riforma sono le seguenti:

  • gli effetti sostanziali e processuali della notifica dell’arbitrato sono equiparati a quelli dell’atto di citazione;
  • è espressamente concessa alle parti la facoltà di scegliere una legge diversa da quella italiana come legge applicabile al merito;
  • il termine per l’impugnazione del lodo arbitrale è ridotto da un anno a sei mesi, equiparandolo così al termine previsto per l’impugnazione delle decisioni dei tribunali ordinari;
  • l’ordinanza di riconoscimento di un lodo arbitrale straniero emessa dalla Corte d’appello è immediatamente esecutiva.
     

Novità in materia di Arbitrato: Futuri scenari
 

La Riforma rappresenta un gran passo avanti per l’arbitrato italiano.

Sempre più contendenti scelgono infatti l’arbitrato come strada per risolvere le loro controversie rispetto a quella giudiziale.

Inoltre, questa Riforma contribuirà fortemente alla promozione dell’efficienza della giustizia civile, ma aumenterà anche le possibilità dell’Italia di esser scelta come seat negli arbitrati internazionali.

Infine, questo cambiamento potrebbe essere quello più radicale dal 2006, quando il sistema italiano era stato per la prima volta (e parzialmente) allineato al Model Law della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale in materia di arbitrato commerciale.

La convergenza con il Model Law è quasi completa!
Sarà forse arrivata l’ora di un Italian Arbitration Act?