x

x

È improcedibile il procedimento di mediazione svoltosi tra i soli avvocati e mediatore

È improcedibile il procedimento di mediazione svoltosi tra i soli avvocati e mediatore
È improcedibile il procedimento di mediazione svoltosi tra i soli avvocati e mediatore

Il Giudice del Tribunale di Vasto si è pronunciato in merito alla parte istante che, non presenziando in prima persona al procedimento di mediazione, vi partecipi mediante un soggetto non legittimato a rappresentarla, riconfermando un orientamento precedente secondo il quale “è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente” agli incontri di mediazione.

 

Ripercorrendo la vicenda: dal fatto al procedimento di mediazione

Facendo un passo indietro, secondo quanto emerge dalla sentenza, la parte istante aveva concesso in locazione alla società convenuta un immobile ad uso commerciale.

Preso atto dell’inadempienza della convenuta, in relazione al mancato pagamento del canone di locazione, la parte istante si era rivolta poi al Tribunale di Vasto al fine di ottenere una convalida di sfratto per morosità a carico della controparte.  

Costituitasi in giudizio, la società intimata, nel contestare le circostanze allegate dalla controparte, ha eccepito l’inammissibilità ed improcedibilità dell’azione di sfratto, “per avere essa ad oggetto un contratto di locazione che, a suo dire, avrebbe già cessato i propri effetti, a seguito dell’inoltro della lettera raccomandata con la quale la locatrice ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza prestabilita”.

Rigettata l’istanza di convalida, il Giudice ha disposto invece il mutamento del rito ai sensi dell’articolo 667 del Codice Civile, assegnando di conseguenza alle parti un termine di quindici giorni per l’attivazione del procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5 comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo n.28 del 2010.

La convenuta aveva infine tempestivamente sollevato un’ulteriore eccezione di improcedibilità della domanda, a fronte, soprattutto, delle ripetute assenze della parte istante, che avevano portato ad una conclusione negativa del procedimento, a causa della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore.

 

La presenza delle parti personalmente

Come sottolineato dal Giudice competente, la parte istante non aveva mai personalmente (o a mezzo del legale rappresentante) preso parte al procedimento di mediazione o fornito un giustificato motivo per la propria assenza, presenziandovi soltanto tramite il difensore munito di procura notarile.

Richiamando alcuni precedenti orientamenti in materia (cfr. Tribunale di Vasto, 09.03.2015, n. 130), il Tribunale di Vasto ha ribadito che “ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore”, e in particolare "[...] al primo incontro”. Per di più, l’assenza ingiustificata - di una o di entrambe le parti - è da intendersi come comportamento “antidoveroso” e in grado di produrre conseguenze sanzionatorie, sia sul piano economico che processuale, e pertanto non idonea a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n.28 del 2010.

Condizioni per la valida presenza di un terzo 

Nel caso in cui le parti decidano di delegare un soggetto terzo, ai fini del corretto svolgimento del procedimento, queste sono soggette all’osservanza di alcune condizioni:

  • dimostrare l’esistenza di una causa tale da impedire loro di essere presenti personalmente. In particolare, l’impedimento deve avere le caratteristiche di “un impedimento oggettivo (cioè tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di presenziare agli incontri), assoluto (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza) e non temporaneo (cioè idoneo a protrarsi per un periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione)”.
  • È necessario, inoltre, che la parte delegata sia effettivamente a conoscenza dei fatti che hanno dato origine al conflitto e che sia dotata - tramite il rilascio di una speciale procura - “del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata, nella fase di ricerca di una soluzione amichevole della controversia”.

Come precisato nella sentenza, tuttavia, tenendo conto della natura del procedimento di mediazione stesso, il rappresentante non potrà mai identificarsi nella persona dell’avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio. In particolare, la funzione meramente assistenziale dell’avvocato all’interno del procedimento di mediazione, non essendo diretta a formulazioni normative e funzioni di rappresentanza, andrebbe solamente a minare i canoni più sentiti della mediazione, ovvero informalità e speditezza.

In conclusione, il solo svolgimento della mediazione tra gli avvocati e il mediatore precluderebbe un contatto diretto con le persone protagoniste del conflitto e comprometterebbe le notevoli potenziali dell’istituto, sia dal punto di vista di una soluzione amichevole e pacifica, sia sotto il profilo della deflazione del contenzioso giudiziario.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, sentenza del 17 dicembre 2018)