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La delega di funzioni nel settore alimentare: prospettive di riforma

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La delega di funzioni nel settore alimentare: prospettive di riforma


La normativa alimentare non prevede espressamente la delega di funzioni, a differenza di quanto avviene, come è noto, nella normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 16 d.lg. n. 81/2008, c.d. T.U.S.L.).

Prescindendo in questa sede dalle (pochissime) prese di posizione della giurisprudenza penale sul tema, vogliamo dare conto del progetto di riforma sui reati in materia agroalimentare (AC 823) che si propone di disciplinare la delega di funzioni nell’ambito di un’impresa alimentare.

Nella nozione di impresa alimentare rientrano gli enti che operano nei settori di attività di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Questo il testo proposto del nuovo art 1-bis legge 283/1962:

1. La delega di funzioni da parte del titolare di un’impresa alimentare, come individuata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.   

Si tratta di una proposta di riforma che – con tutta evidenza – riproduce pedissequamente la delega di funzioni in materia di prevenzione degli infortuni di cui all’art. 16 T.U.S.L.

Questo intervento normativo vuole facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Di regola, tale soggetto è individuato nel titolare dell'impresa alimentare ovvero in colui che esercita i poteri gestionali, decisionali o di spesa; tuttavia, sarà possibile, alle condizioni indicate all'art. 1-bis, che le funzioni siano delegate ad un altro soggetto, sul quale ricadrebbe quindi anche l'eventuale responsabilità penale.

Dal punto di vista formale, la delega di funzioni deve essere concessa tramite atto scritto avente data certa, sottoscritto dal delegato per accettazione.

Sotto il profilo soggettivo, il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegategli, mentre sotto il profilo oggettivo devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'esercizio delle funzioni delegate, così come l'autonomia di spesa che ne consegue.

La delega deve essere tempestivamente resa nota, attraverso adeguate forme di pubblicità della stessa.

La delega di funzioni non fa venire meno, in capo al soggetto delegante, l'obbligo di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate (comma 3); in ogni caso, tale obbligo si intende adempiuto se l'impresa ha adottato un efficace modello di organizzazione ai sensi dell'art. 6-bis del d.lg. 231 del 2001.

Due osservazioni sull’obbligo di vigilanza del delegante.

Innanzitutto, la giurisprudenza in tema di sicurezza sul lavoro ha ormai chiarito che si tratta di una vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall'articolo 30, comma 4, che a sua volta disciplina il Modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Tale vigilanza, si è aggiunto, quale che ne sia l'esatta estensione, di certo non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante.

Se così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato.

L’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato.

Esso riguarda, precipuamente, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.

In secondo luogo, il medesimo AC 823 propone l’inserimento nel d.lg. 231 di un art. 6-bis rubricato “Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare”, dal contenuto sostanzialmente identico – mutatis mutandis - a quello dell’art 30 T.U.S.L.

È prevista, infine, la possibilità che anche il delegato operi a sua volta una delega di funzioni, con le stesse modalità delle delega originaria: anche in questo caso il soggetto delegante manterrà l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate.

È invece esclusa l'ulteriore delega di funzioni da parte del soggetto che ha ricevuto una delega di funzioni di “secondo grado”.

Sul tema dei reati agroalimentari, anche in relazione alle prospettive di riforma: “Le frodi alimentari”, M. Arena – M. Presilla, Edizioni Eraclea, 2023.