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Licenziamento per giusta causa per Uso di alcol sul posto di lavoro

Licenziamento per giusta causa per Uso di alcol sul posto di lavoro
Licenziamento per giusta causa per Uso di alcol sul posto di lavoro

L’assunzione sporadica non permette il licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro.

L’elenco delle norme di riferimento in materia è riportato in calce:

Da una lettura delle norme riportate in calce si evince che sul datore di lavoro incombe un obbligo di sorveglianza, un divieto di somministrazione di alcol sul posto di lavoro, un obbligo di allontanare, a suo insindacabile giudizio, il lavoratore che abbia assunto alcol dalla mansione a rischio per sé o per gli altri, che non appaia in grado di assolvere in sicurezza i suoi compiti.

Pertanto, il datore che assegna compiti delicati a un lavoratore troppo spesso ubriaco viola la legge e si espone a possibili conseguenze sanzionatorie, anche di natura penale . Tenuto conto che per le attività lavorative ad elevato rischio vige il divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali attività è consentito bere alcolici al di fuori dell’orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel sangue durante il lavoro deve risultare pari a ‘zero’.

La cassazione sul licenziamento per giusta causa per Uso di alcol

La Cassazione parte dalla premessa che il lavoratore spesso ubriaco mette a rischio la propria persona, poiché l’abuso di alcolici limita la sua capacità di comprendere e prevenire i pericoli e attenua i riflessi. Ciò determina un rischio aggiuntivo sia per sé stesso, sia per i colleghi che in gruppo prestano la propria opera. Per cui, al fine di evitare ciò, laddove non riesca a convincere il lavoratore a Cassazione un episodio isolato non può giustificare la sanzione estrema del licenziamento. È necessario che la condotta sia ripetuta o abituale perché costituisca giusta causa di licenziamento (il singolo episodio, infatti, non è di per sé inteso come violazione disciplinare). In tal senso Cassazione sez. lav. 10.09.2010, n. 19361, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore al quale era stato contestato in ben 12 occasioni lo stato di ebrezza sul posto di lavoro.

In precedenza, per Cassazione, Sez. lav., 26/05/2001, n. 7192, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la dipendenza da alcool non è di per sé motivo sufficiente a far venire meno la fiducia del datore di lavoro, essendo necessario accertare di volta in volta la condotta del dipendente, nella concretezza dello svolgimento del rapporto, così come per ogni altro lavoratore, alla stregua degli ordinari criteri stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, al fine di valutare la legittimità o meno della sanzione irrogata (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla Cassazione, aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente bancario, avendo accertato che il provvedimento non era stato adottato per il fatto in sé della patologia da cui questi era affetto, ma per taluni comportamenti particolarmente gravi dello stesso dipendente che, ancorché favoriti dal suo stato psichico, avevano comportato discredito e disordine anche nei confronti della clientela).

Cassazione, Sez. lav., 13/02/1997, n. 1314 aveva affermato anche che, nel rapporto di lavoro subordinato, l’assenza dal servizio e l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione della medesima non possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento quando sono dovute, non già a stati episodici di ubriachezza, bensì a un danno cerebrale, costituente l’esito della prolungata assunzione dell’alcol e dei suoi effetti tossici, poiché in tal caso si verificano le condizioni impeditive dell’adempimento tipiche della malattia. Nella specie, la consulenza tecnica svolta nel giudizio di merito aveva accertato che nel lavoratore si era determinato uno stato di alterazione psichica e di rallentamento dei processi cognitivi, prodromici dell’insorgenza della cosiddetta demenza alcolica.

 

Elenco delle norme sul licenziamento per giusta causa per consumo di alcol

I) l’articolo 15 della l. 30.03 2001 n. 125 del (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati), che al comma 1 recita: “Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

II) il Provvedimento 16.03.2006 della Conferenza Stato-Regioni, che nell’allegato 1 individua le attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del R.D. 09.01.1927, e succ. mod.);

b) conduzione di generatori di vapore (d.m. 01.03. 1974);

c) attività di fochino (art. 27 del D.P.R. 09.03.1956, n. 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 06.05. 1940, n. 635);

e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 30.12. 1970, n. 1450, e succ. mod.);

g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 30.04.1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del d.lgs 17.08.1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli art. 236 e 237 del D.P.R. 27.04. 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi compresele attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d’aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere”

III) il D. Lgs. 81/2008 che all’art. 18 impone al datore di lavoro “c) nell’affidare i compiti ai lavoratori [deve] tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” e questo rappresenta per il datore di lavoro un obbligo legale, la cui inosservanza può comportare delle conseguenze penali per il datore di lavoro in caso di infortunio.