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Si può controllare la posta elettronica? Sì, ma solo se c’è un sospetto fondato

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Si può controllare la posta elettronica? Sì, ma solo se c’è un sospetto fondato

 

Il Tribunale del lavoro di Roma, sez. I, con sentenza pubblicata il 14 febbraio 2024. RG 7571-2023, ha dichiarato nullo il licenziamento per giusta causa disposto da una compagnia aerea nei confronti di un dirigente, in quanto la società ha usato alcune informazioni ottenute attraverso un accesso illecito e non autorizzato alle mail del manager, violando quindi l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori nonché la normativa europea e nazionale sulla privacy.

Non c’erano, dunque, i criteri richiesti per accedere alla corrispondenza del dipendente, ovvero un fondato sospetto di un comportamento infedele tale da giustificare questo comportamento altrimenti vietato.

Secondo il Tribunale, infatti, è da considerarsi ritorsivo il licenziamento del dirigente allontanato perché legato ad una parte della compagine societaria differente da quella preferita dall’Amministratore Delegato, preferenze carpite attraverso un accesso abusivo alle email del manager, effettuato senza le caratteristiche richieste (legittimo e fondato motivo di sospettare condotte illecite del dipendente) e dalle quali, secondo la Società, risultavano condotte volte a “denigrare i ruoli di governance aziendale, quindi preordinate a perseguire finalità non coincidenti con quelle della società, e ciò a prescindere dalla circostanza che le medesime siano state divulgate o meno”.

Il Giudice del lavoro, adito dal dipendente, ha in prima istanza accertato il carattere ingiustificato del licenziamento, per tutti i motivi sopra indicati, in quanto condotta in contrato sia con lo Statuto del lavoratori (articolo 4) che con tutta la normativa in tema privacy sia nazionale che europea. Dopodichè, effettuato l’accertamento del carattere ritorsivo del  provvedimento, che sulla base dei documenti risultava legato a dinamiche di conflitto interne alla Società, in particolare di comportamenti non graditi all’AD della società e alla “corrente” che lo sosteneva, ha dichiarato nullo il licenziamento del manager per motivo illecito ex art. 1345 del Codice Civile, ordinandone la reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato dal dirigente e il pagamento dell’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dovuto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Riconosciuto, inoltre, il diritto del ricorrente a ottenere i premi di risultato. Il Tribunale ha inoltre deciso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Roma. Non è ancora stato chiarito in che modo la compagnia aerea che ha perduto la causa darà esecuzione alla vicenda. La compagnia potrebbe provvedere alla reintegra e poi impugnare la sentenza. In alternativa, la questione potrebbe essere affrontata in termini economici.

Ricordiamo infine che un filone parallelo della contesa va avanti anche di fronte al Garante della Privacy, che ha già aperto un fascicolo su denuncia degli interessati.