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Capo II – Dei requisiti del contratto

Art. 1325

Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

1) l’accordo delle parti [Codice civile 1326];

2) la causa [Codice civile 1343];

3) l’oggetto [Codice civile 1346];

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità [Codice civile 1350, 1351, 1352].

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Sezione I – Dell’accordo delle parti

Art. 1326

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte [preleggi 25; Codice civile 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401].

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi [Codice civile 1328, 1362, 2964].

Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte [Codice civile 1457].

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [Codice civile 1352].

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta [Codice civile 1335, 1336].

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Art. 1327

Esecuzione prima della risposta dell’accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

L’accettante deve dare prontamente avviso [Codice civile 1326] all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

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Art. 1328

Revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [Codice civile 782, 1329, 1887]. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede [Codice civile 1337, 1366, 1375] l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l’iniziata esecuzione del contratto.

L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [Codice civile 1335] del proponente prima dell’accettazione [Codice civile 1326, 1329, 1336].

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Art. 1329

Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo [Codice civile 1887], la revoca è senza effetto [Codice civile 1328, 1331, 1333, 2964].

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità [Codice civile 414] del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia [Codice civile 1330].

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Art. 1330

Morte o incapacità dell’imprenditore

La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa [Codice civile 2082], non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace [Codice civile 414, 1425] prima della conclusione del contratto [Codice civile 1326, 1722, n. 4], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [Codice civile 2083] o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze [Codice civile 1270, 1329].

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Art. 1331

Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile [Codice civile 1328] per gli effetti previsti dall’articolo 1329 [Codice civile 1355].

Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice [Codice civile 1183].

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Art. 1332

Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [Codice civile 2525].

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Art. 1333

Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza [Codice civile 1335] della parte alla quale è destinata [Codice civile 1326, 1328, 1329].

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi [Codice civile 2964]. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [Codice civile 1236, 1399].

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Art. 1334

Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali [Codice civile 1324, 1414] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza [Codice civile 1335] della persona alla quale sono destinati [Codice civile 1324, 1335, 1724].

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Art. 1335

Presunzione di conoscenza

La proposta, l’accettazione [Codice civile 1326], la loro revoca [Codice civile 1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario [Codice civile 1333, 1334], se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

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Art. 1336

Offerta al pubblico

L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [Codice civile 1326, 1329], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi [Codice civile 1989].

La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente [Codice civile 1396, 1990], è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia [Codice civile 1328].

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Art. 1337

Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [Codice civile 1175, 1328, 1338, 1358, 1366, 1375, 1460].

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Art. 1338

Conoscenza delle cause d’invalidità

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto [Codice civile 1418], non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [Codice civile 139, 1175, 1337, 1398, 1439, 1892].

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Art. 1339

Inserzione automatica di clausole

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [Codice civile 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936].

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Art. 1340

Clausole d’uso

Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti [Codice civile 1368, 1374].

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Art. 1341

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto [Codice civile 1342, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto [Codice civile 1326, 1679] questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [Codice civile 1176, 1370, 1932].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [Codice civile 1229], facoltà di recedere dal contratto [Codice civile 1373] o di sospenderne l’esecuzione [Codice civile 1461], ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze [Codice civile 2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [Codice civile 1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [Codice civile 1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie [Codice di procedura civile 808] o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria [Codice civile 1469-bis; Codice di procedura civile 6, 28, 29, 30].

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Art. 1342

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [Codice civile 1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate [Codice civile 1469-bis].

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente [Codice civile 1341].

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Sezione II – Della causa del contratto

 Art. 1343

Causa illecita

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31; Codice civile 1322, 1354, 1418, 2035].

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Art. 1344

Contratto in frode alla legge

Si reputa altresì illecita [Codice civile 1354] la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa [Codice civile 743, 1418].

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Art. 1345

Motivo illecito

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [Codice civile 626, 788, 1418].

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Sezione III – Dell’oggetto del contratto

 Art. 1346

Requisiti

L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [Codice civile 1349, 1429, n. 1].

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 Art. 1347

Possibilità sopravvenuta dell’oggetto

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva [Codice civile 1353] o a termine [Codice civile 1184, 1185] è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine [Codice civile 1354, 1465].

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Art. 1348

Cose future

La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto [Codice civile 1472], salvi i particolari divieti della legge [Codice civile 179, 458, 771, 820, 2823].

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Art. 1349

Determinazione dell’oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo [Codice civile 1346] e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [Codice civile 1286, 1287, 1473, 2603].

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede [Codice civile 733]. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo [Codice civile 1418].

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

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Sezione IV – Della forma del contratto

Art. 1350

Atti che devono farsi per iscritto

Devono farsi per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata [Codice civile 2702], sotto pena di nullità [Codice civile 812, 1351, 1392, 1403, 1418, 2725]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [Codice civile 1470, 1537, 2643, n. 1];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [Codice civile 978] su beni immobili, il diritto di superficie [Codice civile 952], il diritto del concedente [Codice civile 960] e dell’enfiteuta [Codice civile 957, 959, 2643, n. 2];

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [Codice civile 1100, 2643, n. 2 e n. 3];

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [Codice civile 1027, 1051, 1058, 1068], il diritto di uso [Codice civile 1021] su beni immobili e il diritto di abitazione [Codice civile 1022, 2643, n. 4];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [Codice civile 1070, 2643, n. 5];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [Codice civile 971, 2643, n. 7];

7) i contratti di anticresi [Codice civile 1960, 2643, n. 12];

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [Codice civile 1108, 1571, 1572, 1573, 1607, 2643, n. 8];

9) i contratti di società [Codice civile 2247, 2251] o di associazione [Codice civile 2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato [Codice civile 2643, n. 10];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [Codice civile 1862] o vitalizie [Codice civile 1872], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [Codice civile 1871, 2643, nn. 1 e 11];

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [Codice civile 713, 1111, 1113, 1116, 2646];

12) le transazioni [Codice civile 1965] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 2643, n. 13];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [Codice civile 14, 47, 162, 484, 519, 601, 782, 1392, 1403, 1503, 1543, 1888, 1928, 1978] [Codice civile 2125, 2328, 2464, 2475, 2504, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2879, 2882] [Codice di procedura civile 807, 808; Codice della navigazione 237, 249, 328, 565, 852, 857, 1027].

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Art. 1351

Contratto preliminare

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo [Codice civile 1325, n. 4, 1350, n. 13, 1392, 1399, 1403, 1822, 2725, 2806, 2932].

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Art. 1352

Forme convenzionali

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo [Codice civile 1324, 1325, n. 4, 1326, 1362, 1367, 2725].

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