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Art. 1328

Revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [Codice civile 782, 1329, 1887]. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede [Codice civile 1337, 1366, 1375] l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l’iniziata esecuzione del contratto.

L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [Codice civile 1335] del proponente prima dell’accettazione [Codice civile 1326, 1329, 1336].

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