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Art. 1329

Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo [Codice civile 1887], la revoca è senza effetto [Codice civile 1328, 1331, 1333, 2964].

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità [Codice civile 414] del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia [Codice civile 1330].

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