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Art. 1330

Morte o incapacità dell’imprenditore

La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa [Codice civile 2082], non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace [Codice civile 414, 1425] prima della conclusione del contratto [Codice civile 1326, 1722, n. 4], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [Codice civile 2083] o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze [Codice civile 1270, 1329].

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