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Art. 1331

Opzione

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile [Codice civile 1328] per gli effetti previsti dall’articolo 1329 [Codice civile 1355].

Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice [Codice civile 1183].

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