Assegno ordinario d'invalidità: la Corte Costituzionale estende l'integrazione al minimo anche al sistema contributivo puro (sent. n. 94/2025)
Assegno ordinario d'invalidità: la Corte Costituzionale estende l'integrazione al minimo anche al sistema contributivo puro (sent. n. 94/2025)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2025, ha posto fine a una disparità che durava da trent'anni: quella tra invalidi "ante 1996" e "post 1996" nell'accesso all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità (AOI).
Il principio dichiarato incostituzionale
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (riforma Dini), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo..
Il contesto: la riforma Dini e la frattura tra ante e post 1996
La riforma del 1995 aveva introdotto il sistema contributivo per chi aveva iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, escludendo per questi lavoratori l'integrazione al minimo prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 222/1984. Il risultato pratico: due persone con lo stesso grado di invalidità e importi altrettanto bassi ricevevano trattamenti radicalmente diversi solo in base alla data di inizio della propria vita lavorativa — nel caso concreto giunto alla Consulta, un assegno di appena 112,69 euro mensili.
La decisione della Corte
La Consulta ha richiamato la natura bidimensionale dell'AOI — previdenziale, perché presuppone una base contributiva, e assistenziale, perché scatta per un evento invalidante che riduce la capacità di guadagno — e ha ritenuto la disparità priva di giustificazione razionale, in violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La data di inizio dell'attività lavorativa, estranea alla condizione di invalidità e alla capacità reddituale della persona, non può legittimamente determinare la perdita di una tutela essenziale legata a un bisogno di vita costituzionalmente garantito.
Gli effetti pratici
La sentenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 28) il 9 luglio 2025, con effetti dal giorno successivo; il riconoscimento economico dell'integrazione decorre però dal 1° agosto 2025, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. Da quella data l'integrazione al minimo (603,39 euro nel 2025, 611,85 euro nel 2026) spetta anche ai titolari di AOI contributivo puro, senza distinzione ante/post 1996 — ma senza arretrati per il periodo precedente, poiché la Corte non ha disposto effetti retroattivi.
La circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 ha fornito le istruzioni operative: per chi ha già comunicato all'INPS i redditi rilevanti l'adeguamento avviene d'ufficio; altrimenti va presentata domanda di ricostituzione reddituale tramite portale INPS, Contact Center o patronato. Chi in passato si è visto respingere la domanda in base alla norma ora dichiarata incostituzionale può chiederne il riesame, salvo che il diniego non sia stato confermato da una sentenza passata in giudicato. Le nuove regole si applicano anche alle domande giacenti e ai ricorsi pendenti.
In sintesi
La sentenza n. 94/2025 corregge una discriminazione strutturale che per trent'anni ha penalizzato proprio i lavoratori con le carriere più fragili — brevi, discontinue o interrotte anzitempo da una malattia invalidante — e lascia al legislatore il compito di intervenire in modo organico anche su altre prestazioni previdenziali fondate su carriere contributive frammentate.