La prescrizione tributaria tra Sezioni Unite e Corte Costituzionale: un cammino di civiltà giuridica

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La prescrizione tributaria tra Sezioni Unite e Corte Costituzionale: un cammino di civiltà giuridica

 

Il baluardo delle sezioni unite della suprema corte di Cassazione e i precedenti della Corte Costituzionale 280 del 2005. Si riportano i passi più determinanti delle pronunce citate onde permettere una più efficace ed immediata valutazione

La Corte Costituzione n.280 del 2005  : “questa Corte (ordinanza n. 352 del 2004) ha ribadito «che è conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all'azione esecutiva del fisco» ed ha osservato che l'esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire un termine decadenziale non poteva essere soddisfatta interpretando il termine fissato dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 (all'epoca, attraverso il richiamo dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973) per attività interne all'amministrazione (formazione e consegna dei ruoli all'Intendente) come comprensivo anche delle successive attività previste dagli artt. 24 (consegna al concessionario) e 25 (notifica della cartella al contribuente) del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973. Nel ribadire tale principio, riaffermato nella ordinanza n. 352 del 2004, questa Corte non può che trarne la conseguenza della illegittimità costituzionale dell'art. 25, come modificato dal citato d.lgs. n. 193 del 2001, non essendo consentito, dall'art. 24 Cost., lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole. Irragionevolezza – come più ampiamente si dirà sub 4.2. – che discende dal peculiare trattamento che verrebbe riservato, con la soggezione al termine prescrizionale ordinario, proprio all'ipotesi nella quale l'Amministrazione (lato sensu intesa), sempre soggetta a rigorosi termini di decadenza per attività ben più complesse, è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica (non a caso definita dalla legge meramente) formale. Il presente giudizio, pertanto, deve essere definito con una pronuncia di illegittimità costituzionale che rende indispensabile un sollecito intervento legislativo con il quale si colmi ragionevolmente la lacuna che si va a creare. Ma questa Corte non può esimersi dal rilevare che la ragionevolezza del termine che verrà stabilito dal legislatore, ferma la sua natura decadenziale, discenderà dalla adeguata considerazione del carattere estremamente elementare (tanto da richiedere “procedure automatizzate”) dell'attività di liquidazione ex art. 36-bis e della successiva attività di iscrizione nei ruoli: attività che la vigente disciplina prevede si esauriscano entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (laddove, significativamente, la più complessa attività prevista dall'art. 36- ter deve esaurirsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione). Così come, nel fissare il termine la cui mancanza qui si dichiara incostituzionale, il legislatore non potrà non considerare che il vigente art. 43, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che l'avviso di accertamento – quale atto conclusivo di un ben più complesso procedimento – sia notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il contribuente è obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione.

 

È di tutta evidenza che la Corte Costituzionale  in materia definisce  principi chiave  a cui deve attenersi la legislazione tributaria nel rispetto dell’ordinamento costituzionale. Ossia il divieto dell’esposizione del contribuente all’azione esecutiva del fisco senza limiti temporali, mentre il pretendere una  prescrizione decennale ( prescrizione si badi non decadenza che comporta che per sua natura  può risorgere con il solo impulso di un semplice atto interruttivo, al contrario della decadenza che al contrario definisce per sempre la cessazione del potere impositivo) significa proprio esporre il contribuente ad una azione esecutiva senza una fine  prevedibile, impedendo qualsiasi recupero economico del contribuente. Inoltre l'Amministrazione Finanziaria ha già a disposizione ampi termini di decadenza per accertare l'imposta, permetterle di azionare una prescrizione decennale ordinaria (pensata per i rapporti privatistici) su una cartella esattoriale (che richiede una verifica meramente formale) è, per usare le parole della Consulta, certamente eccessivo e irragionevoleLa durata dei termini di prescrizione per essere ragionevole deve essere commisurata ai termini  di accertamento delle imposte e quindi commisurata alla complessità dell’indagine  quindi ridimensionata agli stessi la dove l’accertamento è automatico  e mai superiore al periodo richiesto dalla norma per la conservazione dei documenti reddituali. Quindi nel rispetto dell’art 3 della Costituzione per l'attività di liquidazione e iscrizione a ruolo (ex artt. 36-bis e 36-ter) è un'operazione elementare e automatizzata non è possibile applicare   la prescrizione ordinaria di 10 anni (il massimo previsto dal codice civile) senza  violare apertamente il principio di ragionevolezza intrinseco all'Articolo 3 della Costituzione. Ed allo stesso modo il superamento dei 5 anni scardina l'equilibrio tra i poteri del Fisco e i doveri del cittadino . Il contribuente è obbligato per legge a conservare le scritture contabili e i documenti della dichiarazione per un periodo allineato ai termini di accertamento che non raggiungono mai i 10 anni e si fermano intorno ai 5 anni. Se le sezioni semplici della Cassazione concedono al Fisco 10 anni per riscuotere, pretendono implicitamente che il cittadino conservi le prove della sua innocenza per un tempo doppio rispetto a quello stabilito dalla legge tributaria, ledendo il diritto di difesa (Art. 24 Cost)

Quindi i principi da salvaguardare sono individuati dalla Corte Costituzionale  nella impossibilità di lasciare il cittadino esposto indiscriminatamente alla azione del fisco , nella necessità di una valutazione ragionevole del periodo di prescrizione commisurata alla difficoltà o meno del periodo di accertamento, nella necessità della tutela del diritto di difesa del contribuente  che non deve temere attacchi fiscali anche quando la norma gli consente  di  non dover più conservare la documentazione reddituale ( art. 3 e 24 della Costituzione)

 

Cassazione a sezioni unite n. 23397 del 2016 e  la richiamata sentenza a sezioni unite  n.25790 del 2009  .” Nella sentenza di queste Sezioni Unite 10 dicembre 2009, n. 25790 - nella quale si trattava di stabilire se l'art. 2953 cod. civ. potesse trovare applicazione soltanto in caso di sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizi aventi ad oggetto l'obbligazione tributaria o anche in presenza di giudicato su ricorsi avverso provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie amministrative - è stato affermato che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio judicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario". A tale principio - che, come si è detto, tradizionalmente era già stato affermato dalla prevalente giurisprudenza in materia di crediti dell'Amministrazione finanziaria per tributi e sanzioni - si è uniformata la gran parte della giurisprudenza successiva in tale ambito materiale (vedi, per tutte: Cass. 12 marzo 2010, n. 6077; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2011 n. 5837; Cass. 13 luglio 2012, n. 1194; Cass. 6 luglio 2012, n. 11380 Cass. 6 luglio 2012, n. 11380; Cass. 5 aprile 2013, n. 8380; Cass. 19 luglio 2013, n. 17669; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27674; Cass. 17 gennaio 2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623 e di recente: Cass. 13 giugno 2016, n. 12074) 18.8. Al riguardo va ricordato che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 280 del 2005, ha ribadito il proprio costante indirizzo secondo cui è conforme a Costituzione, e va dall'interprete ricercata, soltanto una ricostruzione del sistema tributario che "non lasci il contribuente esposto, senza limiti temporali, all'azione esecutiva del fisco" ed ha osservato che l'esigenza, pur costituzionalmente inderogabile, di rinvenire termini decadenziali nella materia non può essere soddisfatta facendo riferimento a termini fissati per attività interne all'Amministrazione (nello stesso senso: Corte cost. ordinanza n. 352 del 2004, ivi richiamata). Nel caso esaminato, da tale principio il Giudice delle leggi ha tratto la conclusione della illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001 - nella parte relativa alla mancata previsione di un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell' art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - "non essendo consentito, dall'art. 24 Cost., lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole" ed essendo irragionevole che questo avvenga in ipotesi in cui l'Amministrazione (lato sensu intesa) è chiamata a compiere una semplice operazione di verifica formale”

La granitica sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 23397 del 2016 pur intervenendo in campo giuslavoristico finisce per essere un ponte  solido e coerente con l’intera giurisprudenza e la formulazione dei principi  di costituzionalità della Consulta in ambito di riscossione tributaria o meno dato che comunque gli enti impositivi sono sottoposti comunque alle medesime norme di riscossione divergendo di pochissimo e quasi esclusivamente nei campi di  contribuzione  professionale  là dove operano  enti privati con funzione di rilevanza pubblica. Non si può quindi prescindere da questa sentenza anche nel campo della prescrizione delle tasse dello Stato senza contestualmente violare la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005. I principi sono ribaditi in modo esplicito e sono i medesimi della Corte Costituzionale : l’irragionevolezza di una pretesa impositiva senza reale limite temporale, al di fuori di un corretto rapporto tra una reale semplicità dell’accertamento  che si conclude in modo automatico e quando invece comporta una più approfondita valutazione non raggiunge mai i dieci anni di indagine  ed una  coriacea  pretesa di una banalissima cartella esattoriale o accertamento definitivo ma solo perché non opposto che promana la sua ombra oltre ogni  aspettativa ai sensi di una riproducibile prescrizione che si pretende decennale. E questo nonostante ogni norma tributaria preveda termini di  indagine, di verifica, di prescrizione delle sanzioni  e di  conservazione delle documentazioni sia da parte del privato che da parte dell’ente impositore non superiori ai cinque anni . Citiamo in questo contesto due sentenze della Cassazione delle sezioni semplici  che si inseriscono in questa linea  anche se sono state poste successivamente ai margini dalla giurisprudenza successiva

Cassazione 30362 del 2018 : La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste del creditore. Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, la quale ha ampliato l’ambito d’applicazione della prescrizione breve. Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione, sicchè nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc..).”

Cassazione n.5577 del 2019 :  “ Inoltre, questa Corte, ha affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cass. Civ., 10 dicembre 2009, n. 25790).”

Queste sentenze dimostrano come la giurisprudenza di legittimità avesse già individuato e perseguito nel principio di equità e  nell’unitarietà del termine di prescrizione  ( tra imposta principale e sanzioni accessorie  come  unica lettura costituzionalmente orientata. Il successivo arroccamento delle sezioni semplici sul termine decennale ordinario per il solo capitale erariale rappresenta  un evidente arretramento rispetto a queste tappe di civiltà giuridica

 

 

2. Il "muro" delle sezioni semplici ed il distinguo tra capitale ed accessori ove interessi e sanzioni si prescrivono in cinque anni e la tassa vera e proprio si conferma con prescrizione decennale

  • LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N.13781 Del 18 maggio 2023 L’art. 20 decreto legisltativo  472 del 1997 sancisce che le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni . Abbiamo già visto che Equitalia prima e Agenzia delle Entrate Riscossione dopo hanno cercato di annullare la valenza della norma  mascherandola dietro altre normative che però non hanno riguardo al rapporto tra contribuente ed esattore ma regolamentano il rapporto tra ente esattore  o concessionario ed ente impositivo.  Abbiamo già visto che esistono Corti di Giustizia Tributaria schierate o acquiescenti ed invece Corti di  Giustizia Tributaria che rispettano ed applicano il dettato dell’art. 20. Lo stesso vale per gli interessi che in ambito tributario si prescrivono in cinque anni  ai sensi e per gli effetti dell’ art.   2948 cc numero 4 . Ma anche l’art. 2948 del codice civile in alcune aule tributarie prendeva la via del cestino della carta straccia.   In questo contesto adire la Corte di Cassazione per ripristinare la legge dello Stato e gli articoli base del Codice civile diventa un passaggio obbligato per il contribuente
  • Il Nucleo della Sentenza:  prescrizione quinquennale interessi e sanzioni e autonomia della prescrizione del capitale ossia della tassa vera e propria “Quanto alle sanzioni, occorre partire dalla previsione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, per il quale «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Come osservato in dottrina, l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza e della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della l. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Diversamente, l’art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l’art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012), non essendo nemmeno applicabili i normali termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa tributaria (Cass. n. 9076 del 07/04/2017; Cass. n. 16730 del 09/08/2016; Cass. n. 21623 del 23/10/2015; Cass. n. 330 del 09/01/2014; Cass. n. 5837 del 11/03/2011); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017; in materia di IVA, Cass. n. 15665 del 09/07/2014). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016 secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione del carattere speciale dell’illecito tributario (Cass. n. 12989 del 02/10/2000). disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione dello stesso Ufficio (Circolare Min. Finanze del 10 luglio 1998 n. 180), secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni.  Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, infine, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario, non ravvisandosi in merito alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. “
  • L’applicazione dell’ art. 20 è dunque totale senza limiti e senza ulteriori considerazioni al di là di ogni distinguo e contestazione ritenuta non solo anomala ma anche fuorviante rispetto a quello che è la conoscenza delle norme da  parte di Ader che la Suprema Corte le contesta come acquisita. Unica eccezione è l’applicabilità dell’art. 2953 cc  nel caso in cui la cartella  o comunque il debito del contribuente sia coperto da giudicato per una pronuncia di merito divenuta irrevocabile conseguentemente la prescrizione più breve lascia il posto alla prescrizione decennale per effetto dell’actio iudicati .
  • Al contrario l’art.  l’art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce
  • Sulla  prescrizione degli interessi La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.  La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione  del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214 del 05/05/2022) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass. n. 28930 del 05/10/2022), quali quelli previsti dall’art. 1499 cod. civ. (Cass. n. 11605 del 14/05/2018). Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell’obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, e moratori, quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le originarie e distinte discipline. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell’obbligazione “accessoria” degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all’obbligazione principale; e lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, attraverso l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell’obbligazione degli interessi rispetto all’obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell’obbligazione pecuniaria (Cass. n. 10692 del 20/05/2005). La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale Se questo è il quadro che si trae dalla disciplina ordinaria, deve dedursi che per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l’assenza di norme speciali. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune. Deve, pertanto, riconfermarsi la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria. “
  • Per la Suprema Corte di Cassazione quindi la natura e la disciplina di capitale ( ossia tassa) sanzioni ed interessi devono essere considerati ed eviscerati autonomamente  ed è quindi ammissibile che interessi  si prescrivano in cinque anni in forza dell’art. 2948 cc , che le sanzioni si prescrivano in cinque anni in forza del citato articolo 20 e che il tributo dello stato invece si prescriva in dieci anni
  • La sentenza della Cassazione n.4220 del  25 febbraio del 2026  invece interagisce con una diversa posizione consolidata in altre corti tributarie come quelle dell’Emilia Romagna e del Lazio dove si sceglieva di applicare uniformemente la prescrizione  quinquennale per capitali ed interessi, ma confermando il principio della divisione tra interessi e sazioni da una parte e il capitale dall’altra  Ai primi si applica la prescrizione quinquennale mentre rimane  decennale per il capitale
  1. Le pronunce delle Corti tributarie di merito  Il problema quindi della difficoltà pratica di applicare un doppio binario  di calcolo delle prescrizioni sulla medesima  cartella esattoriale o sul medesimo accertamento  si ripercuote nella dinamica di una giustificazione della scarsa volontà di alcune Corti di giustizia tributaria di applicare la prescrizione tributaria a sanzioni ed interessi e la volontà di altre corti di giustizia tributaria di sostenere invece un rapporto più gestibile tra contribuente e fisco applicando sempre la prescrizione quinquennale  sia al capitale, quindi all’ imposizione tributaria, che agli interessi ed alle sanzioni. La questione non è  da un punto di vista economico di poco conto perché sanzioni ed interessi incidono per almeno un terzo e fino alla metà dell ‘importo definitivo preteso dal concessionario della riscossione  o dal fisco . E poiché abbiamo spesso una costante correlazione tra  Corti di Giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado il problema finisce per  manifestarsi con una spaccatura territoriale tra regioni e regioni nel medesimo territorio  italiano. Quindi abbiamo da una parte Corti di Giustizia tributaria che applicano uniformemente la prescrizione decennale sia per interessi e sanzioni sia  per il capitale  come quelle del Piemonte e Corti di Giustizia tributaria che applicano uniformemente la prescrizione quinquennale sia per il capitale che per gli interessi e le sanzioni. La Cassazione sceglie una soluzione mediata che convince a metà dato che a parere di chi scrive l’orientamento vero e proprio è stato dato dal 2005 dalla Corte Costituzionale e replicato più volte dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite  La Cassazione cioè si orienta ad applicare la norma in modalità stretta riconoscendo al  contribuente una  prescrizione quinquennale solo per interessi e sanzioni, una scelta però a parere di chi scrive che mal si concilia con le posizioni espresse prima dalle sentenze della Corte Costituzionale e con le sentenze a sezioni unite della medesima Corte di Cassazione .
  2. L’attesa della nuova pronuncia della Corte Costituzionale  richiesta dalla Corte di Giustizia tributaria del Lazio  con ordinanza del 19 settembre 2025 pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 19 novembre  2025 .  La corte di giustizia tributaria del Lazio ha formulato  con ordinanza ha rimesso alla Corte Costituzionale la richiesta di valutazione di incostituzionalità dell’art. 2946 del cc nel momento in cui viene applicato alla prescrizione delle tasse statali. Le motivazioni a sostegno della non manifesta infondatezza della questione sono la violazione dell’art. 3 della Costituzione perché non vi sarebbe ragione di differenziare il periodo di prescrizione delle tasse statale da quelle degli enti locali; la violazione dell’art. 97 della costituzione perché una norma può diventare incostituzionale  nel momento in cui i sistemi di comunicazione e di interrelazione cambiano, si semplificano, diventano sostanzialmente immediati. In questo contesto applicare una  prescrizione decennale è fuorviante, appesantisce un contesto socio economico sostenendo esclusivamente la pubblica amministrazione in modo eccessivo ed indebito e soffocando il sistema produttivo ed il singolo contribuente . In sostanza quello che già la Corte Costituzionale del 2005 aveva riconosciuto ossia che la prescrizione decennale finiva per essere un elemento che dilatava i termini all’infinito  asservendo il contribuente, nel 2025, venti anni dopo, diventa un metodo brutale  ed incongruo quando tutto viaggia ad una velocità istantanea determinata dalla progressione della informatica;  Ancora violazione dell’art. 97 della Costituzione perché la norma tributaria sta sempre più evidenziando  il termine quinquennale di decadenza per accertamenti ecc o comunque termini ben diversi da uno spettro decennale come anche con riferimento al nuovo discarico quinquennale introdotto con decreto legislativo n.110 del 2024  . Ora in questo contesto mantenere la lettura della prescrizione decennale non ha senso giuridico. La medesima questione  era già stata affrontata positivamente dalla sentenza della Corte Costituzionale già citata nel 2005;   Ancora violazione dell’art. 97 della Costituzione  per la violazione dei termini di  reciprocità tra accertamento e riscossione  L'accertamento e' l'atto  (a  volte  molto  complesso)  che  deve essere motivato e, quindi,  richiede  uno  sforzo  intellettuale  non insignificante.  L'esecuzione,  al  contrario,  presuppone  il   solo consolidamento dell'accertamento.  Il paradosso (e, quindi, la sussistenza dei vizi  denunciati)  e' che (allo stato della legislazione e dell'interpretazione)  il  tempo riservato all'accertamento  (cinque  anni)  e'  la  meta'  del  tempo riconosciuto per l'attivita' di riscossione (10 anni).  Violazione del principio di coerenza dell’ordinamento giuridico quando tutti i termini processuali vengono dimezzati mantenere in piedi una prescrizione decennale  non ha senso logico né giuridico;  Violazione dell’art. 111 della Costituzione  ai fini della ragionevole durata del processo perché risulta impossibile immaginare che sia lecito mantenere in piedi una questione giudiziaria per un periodo anche  superiore ai 25 anni. 

Ora come si vede si tratta in sostanza dei medesimi ragionamenti formulati nella sentenza della Corte Costituzionale  280 del 2005 e riprodotti nella sentenza  della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 23397 del 2016  La Corte Costituzionale riteneva violato l’art. 3 della Costituzione e l’art. 24 della Costituzione per motivi che l’ordinanza della CGT del Lazio ha riproposto  ossia  l’eccessiva esposizione del contribuente all’azione del fisco, la non proporzionalità tra i termini decadenziali  e l’applicazione di una prescrizione ordinaria di impianto civilistico a rapporti ad impianto pubblicistico,  l’eccessivo divario tra termini  di accertamento e quelli di riscossione in alcun modo giustificati  se non dal sostenere una pressione fiscale che potrebbe anche irrigidire il sistema a danno del contribuente, del sistema economico ed anche a ben vedere  danno del fisco: tutte valutazioni di illegittimità costituzionale che hanno indotto la Consulta a ritenere incostituzionale  il dettato dell’art. 25 del DPR 602 del 73 ed a riformulare la norma inserendo al suo interno stretti termini decadenziali. La Corte Costituzionale specificò di non poter andare oltre il quesito che le era stato proposto ma il seme di civiltà giuridica era lanciato.  Chi scrive non può che augurarsi che nuovamente interpellata anche se a distanza di 20 anni o proprio perché 20 anni dopo le condizioni si sono evolute in senso di una maggiore dinamicità delle dinamiche tanto umane quanto processuali, la Consulta non receda dalle sue posizioni ed assicuri certezza giuridica al contribuente come alle condizioni sociali di sviluppo.