La non reiterabilità della messa alla prova degli adulti tra discrezionalità legislativa, funzione rieducativa e limiti del sindacato di ragionevolezza
La non reiterabilità della messa alla prova degli adulti tra discrezionalità legislativa, funzione rieducativa e limiti del sindacato di ragionevolezza
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 17 marzo 2026, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 168-bis, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di concedere nuovamente la sospensione del procedimento con messa alla prova all’imputato anche quando il precedente procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento, ovvero siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento pronunciata per l’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova.
Premessa: la questione e il contesto sistematico
Nel caso di specie, con ordinanza del 28 ottobre 2024, il Tribunale di Firenze, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p., in riferimento agli artt. 3, 27, commi 2 e 3, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU. In particolare, quanto al requisito della rilevanza, il remittente osservava di dover decidere sull’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata da un imputato già ammesso in precedenza al medesimo beneficio per il reato di guida in stato di ebbrezza. Tale istanza avrebbe dunque dovuto essere dichiarata inammissibile, poiché l’art. 168-bis, comma 4, c.p. vieta di concedere la sospensione con messa alla prova per più di una volta.
Il giudice a quo censura, in via principale, l’art. 168-bis, quarto comma, c.p. per violazione degli artt. 3, 27, commi 2 e 3, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nella parte in cui vieta una nuova concessione della messa alla prova anche quando il precedente procedimento si sia concluso con proscioglimento. In subordine, ne sospetta l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude una seconda messa alla prova anche dopo il decorso di tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della prova.
Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo riteneva che la «preclusione dell’accesso ad un rito alternativo, quale una nuova sospensione del procedimento con messa alla prova», si ponga in contrasto con il principio di presunzione di innocenza, poiché presupporrebbe «una sorta di presunzione di colpevolezza rispetto alla precedente contestazione». La norma censurata determinerebbe, inoltre, un trattamento deteriore rispetto ad altri istituti deflattivi — quali l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il decreto penale, l’oblazione e l’estinzione del reato per condotte riparatorie — che non prevedono un analogo divieto di reiterazione. La norma determinerebbe inoltre un trattamento deteriore rispetto ad altri riti alternativi – patteggiamento, decreto penale, oblazione ed estinzione per condotte riparatorie – che non prevedono analogo divieto. Il carattere assoluto della preclusione sarebbe infine irragionevole, considerati i benefici dell’istituto in termini di risocializzazione dell’imputato e di efficienza del sistema, risultando dissonante rispetto alle finalità rieducative.
La decisione della Consulta
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sviluppando un percorso argomentativo che si colloca nel solco della propria giurisprudenza in tema di discrezionalità legislativa nella conformazione dei riti alternativi. Secondo il Giudice delle leggi, il divieto di reiterare la sospensione del procedimento con messa alla prova non introduce alcuna presunzione di colpevolezza, né incide sul nucleo essenziale della presunzione di innocenza. La limitazione prevista dall’art. 168-bis, comma 4, c.p. viene letta come espressione di una scelta di politica criminale che attribuisce alla messa alla prova la natura di beneficio eccezionale, concesso una sola volta per favorire un percorso responsabilizzante dell’imputato.In questa prospettiva, la preclusione alla reiterazione non è il frutto di un giudizio anticipato sulla responsabilità per il fatto precedente, ma riflette l’idea che l’istituto non possa trasformarsi in un meccanismo ordinario di definizione del processo. La Corte sottolinea come il legislatore possa legittimamente differenziare la disciplina dei vari riti alternativi, ciascuno dei quali risponde a logiche e finalità proprie: da qui l’impossibilità di un confronto diretto con istituti quali il patteggiamento, il decreto penale, l’oblazione o l’estinzione del reato per condotte riparatorie, che non presentano la medesima struttura né perseguono gli stessi obiettivi. In definitiva, la Corte ritiene che la scelta legislativa di limitare l’accesso alla messa alla prova a un’unica occasione non sia irragionevole e non determini un trattamento deteriore ingiustificato, collocandosi entro i margini di discrezionalità che l’ordinamento riconosce al legislatore nella modulazione degli strumenti deflattivi.
La presunzione di innocenza e la natura non sanzionatoria della messa alla prova
La Consulta ha, inoltre, escluso che il divieto di una seconda ammissione alla messa alla prova possa configurare una violazione della presunzione di innocenza, sancita dall’art. 27, secondo comma, Cost., e dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, la preclusione non implica alcun giudizio anticipato di responsabilità in relazione al precedente procedimento, né presuppone che l’imputato sia colpevole del fatto per cui era già stato ammesso alla prova. La limitazione opera su un piano diverso: non riguarda l’accertamento della colpevolezza, ma la struttura stessa dell’istituto, che il legislatore ha configurato come beneficio eccezionale, concesso una sola volta per favorire un percorso di responsabilizzazione e di riparazione. In questa prospettiva, la Corte chiarisce che la scelta legislativa non interferisce con il diritto dell’imputato a essere considerato innocente fino a sentenza definitiva, poiché la preclusione non si fonda su una valutazione sostanziale della sua condotta pregressa, bensì su un limite oggettivo all’accesso reiterato al rito. La disciplina, dunque, non attribuisce alcun significato colpevolistico alla precedente ammissione alla prova, ma si limita a circoscrivere l’utilizzo dell’istituto entro confini ritenuti ragionevoli e coerenti con le sue finalità.
Considerazioni conclusive
La pronuncia in esame si inserisce in una linea di continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, e in particolare con la sentenza n. 174 del 2022, rispetto alla quale non introduce elementi di discontinuità. La Corte ribadisce, infatti, che il divieto di una seconda ammissione alla messa alla prova non è, di per sé, incompatibile con i parametri costituzionali evocati, salvo che ricorrano le peculiari condizioni già individuate nella citata decisione. In quella occasione, il Giudice delle leggi aveva ritenuto irragionevole l’applicazione rigida del limite una tantum nelle ipotesi in cui l’imputato fosse chiamato a rispondere di reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., ovvero in presenza di continuazione o concorso formale. In tali circostanze, la separazione dei procedimenti può dipendere da scelte organizzative dell’autorità giudiziaria o da evenienze processuali non riconducibili alla volontà dell’imputato. La Corte aveva dunque valorizzato il rischio che l’applicazione meccanica del divieto producesse un trattamento deteriore per ragioni meramente accidentali, con conseguente violazione del principio di eguaglianza sostanziale. La decisione attuale riprende e conferma tale impostazione, chiarendo che l’eccezione individuata nel 2022 non può essere estesa oltre i confini delle ipotesi di connessione qualificata. La ratio dell’intervento correttivo della Corte rimane circoscritta alla necessità di evitare che la frammentazione dei procedimenti — quando non dipendente dall’imputato — si traduca in un ostacolo ingiustificato all’accesso al beneficio. Al di fuori di questo specifico ambito, tuttavia, il limite della concessione una tantum conserva piena operatività e continua a rappresentare la regola generale del sistema. La Corte sottolinea, inoltre, che tale limite non è frutto di una valutazione sulla personalità dell’imputato né di una presunzione di colpevolezza per il fatto oggetto del precedente procedimento. Esso risponde, piuttosto, alla scelta legislativa di configurare la messa alla prova come un istituto eccezionale, destinato a favorire un percorso di responsabilizzazione e di riparazione che non può essere reiterato indefinitamente senza snaturarne la funzione. In questa prospettiva, la disciplina mantiene una sua coerenza interna e non appare irragionevole, né discriminatoria, né lesiva dei principi costituzionali richiamati. La pronuncia, pertanto, conferma l’impianto complessivo della disciplina e delimita con precisione l’unico spazio di intervento correttivo già individuato dalla Corte, riaffermando la centralità della discrezionalità legislativa nella conformazione degli strumenti deflattivi e la necessità di preservarne l’equilibrio sistematico.