Impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, attribuzione al Giudice civile ex art. 573 c.p.p., profili di illegittimità costituzionale

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Abstract: l'art. 573 comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui prevede che la decisione sul ricorso proposto avverso la sentenza del Giudice penale per i soli "interessi civili" debba essere adottata dal Giudice civile, deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 25 comma 1 della Costituzione, ai sensi del quale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", in quanto la spettanza di tale decisione al Giudice penale risulta comprovata dalle norme contenute negli artt. 578 e 2 comma 2 c.p.p. .

Article 573, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure, insofar as it provides that the decision on the appeal lodged against the sentence of the criminal judge for "civil interests" only must be adopted by the civil judge, must be considered illegitimate for violation of Article 25, paragraph 1 of the Constitution, pursuant to which "no one may be removed from the natural judge pre-established by law", since the right of such decision to the criminal judge is demonstrated by the provisions contained in Articles 578 and 2, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure.

Esso, inoltre, deve ritenersi illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto l'assegnazione, al Giudice civile, della competenza a decidere in merito al suddetto ricorso, contrasta sia con il principio della "economicità procedimentale" che sta alla base dell'istituto del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sia con il fatto che il danneggiato dal reato, il quale abbia optato per tale trasferimento (costituzione di parte civile) e non lo abbia revocato, è divenuto, perciò stesso, titolare, anche in fase di impugnazione, di un legittimo interesse a conseguire una misura risarcitoria maggiore di quella teoricamente ottenibile in sede civile, attesa la natura "essenzialmente pubblica" (fatto – reato) dell'evento causativo del danno.

Furthermore, it must be considered unlawful for violating the principle of reasonableness, since the assignment to the civil judge of jurisdiction to decide on the aforementioned appeal conflicts both with the principle of "procedural economy" that underlies the institution of transferring civil action to criminal proceedings, and with the fact that the person damaged by the crime, who has opted for such transfer (constitution of civil party) and has not revoked it, has therefore become the holder, even at the appeal stage, of a legitimate interest in obtaining a greater measure of compensation than that theoretically obtainable in civil proceedings, given the "essentially public" nature (fact – crime) of the event causing the damage.

 

L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile".

Per "interessi civili" si intendono:

i capi della sentenza che riguardano la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno;

i capi della sentenza relativi alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

 

La Cassazione Sezione Terza civile, con ordinanza interlocutoria n. 4944 del 05.03.2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU sotto i seguenti aspetti:

1) violazione del principio di immutabilità del Giudice, in quanto, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione;

2) violazione del principio di ragionevolezza, in quanto essa attribuisce alla sezione civile "la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile";

3) violazione del principio di ragionevole durata del processo, "poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso";

4) violazione del principio di parità di trattamento in situazioni analoghe in quanto la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile;

5) violazione del principio del Giudice naturale, in quanto, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.

 

Quanto al motivo sub 1)

La Sezione remittente ritiene che l'assegnazione, al Giudice civile, della decisione sull'impugnazione proposta per i soli interessi civili, sia di ostacolo ad una (eventuale) concorrente impugnazione da parte del P.M., il quale, pertanto, si ritroverebbe "coinvolto" in un giudizio, quello per l'appunto civile, che non è per lui "naturale". Ciò comporterebbe la violazione del principio di immutabilità del Giudice.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

A parte il fatto che tale principio è previsto dall'art. 525 c.p.p. solo per quanto concerne la corrispondenza tra Giudici che hanno partecipato al dibattimento e Giudici che devono deliberare la sentenza, e non riguarda invece la "corrispondenza", in sede di impugnazione, tra la parte pubblica (il P.M.) ed il Giudice decidente (che, in base a quanto sostenuto dalla stessa Sezione, dovrebbe essere quindi quello penale), va rilevato che vi sono casi, ossia quelli previsti dall'art. 70 c.p.c., nei quali il P.M. è addirittura "obbligato" ad intervenire nel giudizio civile: quindi, una sua partecipazione al giudizio di impugnazione in sede civile, qual è quello che si attiverebbe ex art. 573 c.p.p., non dovrebbe creare particolare "scandalo".

Pertanto, l'ipotizzata violazione del suddetto principio non sembra trovare un solido fondamento. 

 

Quanto al motivo sub 2).

La Sezione remittente ritiene che l'eventuale illegittimità di una decisione emessa dal Giudice penale possa essere valutata solo alla stregua dei principi penalistici, anche quando la stessa abbia riguardato aspetti di natura civilistica, quali appunto quelli relativi a risarcimento, restituzioni e spese processuali sostenute dalla parte civile.

Al riguardo, si osserva quanto segue:

- per quanto riguarda il diritto al risarcimento e/o alle restituzioni, esso è sorto da un fatto che ha costituito un illecito penale, e, considerata la estrema rilevanza di quest'ultimo sotto il profilo della antigiuridicità, una rilevanza che assume una dimensione ben più ampia di quella privatistica, anche la decisione in ordine all' "an" e/o al "quantum" di tali diritti non può che dipendere dalla valutazione della rilevanza del suddetto illecito. La condotta del denneggiante ha violato una norma penale, e quindi ha leso anche un interesse pubblico. Ciò comporta necessariamente l'attrazione nell'ambito penale anche delle questioni civili (gli "interessi" ex art. 573 c.p.p.) conseguenti alla condotta. Pertanto, l'assegnazione al Giudice civile della decisione sull'impugnazione proposta per i soli interessi civili, sembra effettivamente violare, come correttamente sostenuto dalla Sezione remittente, il "principio di ragionevolezza", anche considerato che la norma attribuisce comunque al Giudice penale la valutazione in ordine alla "non inammissibilità" dell'impugnazione stessa;

- per quanto riguarda la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, l'art. 82 c.p.p. prevede che "la costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento", e dispone inoltre che, in caso di revoca, "il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile", con la conseguenza che "l'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile". Da ciò si ricava che, se la costituzione di parte civile non è stata revocata nel grado di impugnazione, deve essere il Giudice penale a decidere sul ricorso proposto in merito alle suddette spese, sia nel caso in cui il ricorso sia stata proposta dal danneggiato sia nel caso in cui esso sia stato proposto dall'imputato e/o dal responsabile civile. Una "uscita" dell'azione civile dal processo penale si giustifica solo nel caso in cui sia avvenuta la suddetta revoca: se questa non vi è stata, non si capisce per quale ragione l'impugnazione ex art. 537 c.p.p. debba essere decisa dal Giudice civile.

Pertanto, la tesi sostenuta dalla Sezione remittente appare fondata.

 

Quanto al motivo sub 3).

La Sezione remittente, lamentando la "macchinosità" del meccanismo per cui l'impugnazione della sentenza per quel che riguarda gli interessi civili, pur essendo proposta dinanzi al Giudice penale, viene poi sottratta a quest'ultimo per essere trasferita al Giudice civile, ritiene che tutto ciò violi il principio di ragionevole durata del processo.

Anzi, la stessa Sezione è ancora più "drastica" quando afferma che l'art. 573 c.p.p. comporta il trasferimento della decisione "ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso": come a dubitare anche del fatto che il Giudice civile abbia effettivamente competenza in materia di interessi civili.

L'art. 74 c.p.p. prevede che "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno". Tale norma, quindi, legittima la parte danneggiata dal reato a proporre, innanzi al Giudice penale (e non a quello civile), la domanda sia restitutoria che risarcitoria.

Il motivo per il quale il Giudice penale può essere investito delle suddette domande risiede proprio nell'esigenza di evitare al danneggiato l'onere di dover attivare un separato giudizio (quello, appunto, civile) per ottenere la tutela restitutoria e risarcitoria. La ratio, pertanto, è proprio quella di garantire al danneggiato, tramite la "concentrazione" delle questioni civili nel giudizio penale, una più celere decisione in ordine alle medesime, cosa che non avverrebbe nell'ipotesi in cui fosse previsto che le stesse possano essere oggetto soltanto di un ricorso dinanzi al Giudice civile.

Pertanto, l'assegnazione al Giudice civile, ex art. 573 c.p.p., della decisione sul ricorso proposto avverso la sentenza del Giudice penale per i soli interessi civili, è palesemente in contrasto con il principio della "economicità procedimentale" che sta alla base dell'istituto del trasferimento dell'azione civile nel processo penale.

Di conseguenza, la censura operata dalla Sezione remittente appare fondata.

 

Quanto al motivo sub 4).

La Sezione remittente evidenzia quanto segue: la Cassazione penale, prima di emettere la sentenza di condanna risarcitoria a seguito della costituzione di parte civile del danneggiato, deve eseguire, ex art. 606 c.p.p., una verifica ancor più stringente di quella che normalmente è tenuto a compiere il Giudice civile sulle domande di risarcimento; di conseguenza, assegnare a quest'ultimo la decisione sul ricorso proposto in merito alle questioni risarcitorie (appunto, gli "interessi civili" di cui all'art. 573 c.p.p.), comporterebbe una disparità di trattamento tra il danneggiato dal reato che abbia scelto di non costituirsi parte civile e che quindi abbia voluto esercitare il proprio diritto risarcitorio dinanzi al Giudice civile, ed il il danneggiato dal reato il quale, invece, abbia scelto, costituendosi parte civile, di esercitare il medesimo diritto in sede penale.

Ad avviso della Sezione, si verificherebbe quindi una "violazione del principio della parità di trattamento in situazioni analoghe".

Sul punto si osserva quanto segue.

La ragione per la quale il danneggiato dal reato decide di costituirsi parte civile, risiede non soltanto nell'esigenza di ottenere la tutela risarcitoria in tempi più brevi, ma anche nel fatto che la condotta dell'imputato, pur se è stata rivolta specificamente contro una singola persona (ossia il danneggiato medesimo),  ha leso, al tempo stesso, un "interesse pubblico", e cioè ha violato un principio – il "neminem laedere" – che l'ordinamento ha posto a tutela della generalità dei consociati e quindi della collettività: il reato contro la persona (nel caso di specie, quello di lesioni personali) ha sì recato danno, dal punto di vista materiale, esclusivamente a quest'ultima, ma ha anche violato il diritto di ciascun cittadino ad essere protetto, mediante l'applicazione di una pena detentiva (o comunque proporzionata alla gravità della condotta), dall'eventuale commissione, ai propri danni, del reato stesso. Quindi, siccome il fatto commesso costituisce un "reato", ossia una condotta che deve essere "punita nell'interesse di tutti", il danneggiato, costituendosi parte civile, deve considerarsi titolare di un interesse legittimo, in virtù appunto della natura "essenzialmente pubblica" del bene leso, a che le proprie istanze risarcitorie vengano soddisfatte in misura ancor più ampia di quanto e satisfattiva di quanto potrebbe essere riconosciuto dal Giudice civile.

Di conseguenza, la ratio della costituzione di parte civile consiste non soltanto nella "economicità procedimentale" ma anche nella (ragionevole) aspettativa di una "tutela risarcitoria maggiore", data dalla "riprovevolezza pubblica" del fatto causativo del danno.

Quindi, la tesi della Sezione remittente secondo la quale il sindacato operato dalla Cassazione penale, ex art. 606 c.p.p., sulla domanda risarcitoria sarebbe ancor più rigoroso di quello compiuto dal Giudice civile, con la conseguenza che si verificherebbe una dispraità di trattamento a favore del danneggiato dal reato che abbia scelto di non costituirsi parte civile, desta qualche perplessità, in quanto è proprio l'aver scelto di trasferire l'azione civile nel processo penale che dovrebbe garantire al danneggiato una tutela risarcitoria più ampia di quella teoricamente ottenibile nel giudizio civile.

Inoltre, sul fatto che la verifica, da parte del Giudice civile, in merito alla sussistenza dei presupposti previsti per la condanna risarcitoria, sia "meno stringente" rispetto a quella operata dal Giudice penale, ci sarebbe da discutere in quanto: per ciò che concerne l'illecito contrattuale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno può essere risarcito solo nel caso sia stato "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, ragion per cui vi deve essere una stretta correlazione, sotto il profilo causale e temporale, tra illecito e lesione; ai sensi dell'art. 1227 c.c., la misura del risarcimento è ridotta nel caso in cui il danno avrebbe potuto essere evitato qualora il creditore avesse usato la "ordinaria diligenza"; per ciò che concerne l'illecito extra contrattuale, il risarcimento viene riconosciuto solo ove il danno sia stato "ingiusto", ossia soltanto laddove non vi siano norme che escludono la tutela risarcitoria a vantaggio di diritti ritenuti meritevoli di maggiore protezione, e quindi solo ove, nel caso di specie, non vi fossero i presupposti della "legittima difesa" o dello "stato di necessità" o di altre "cause di giustificazione".

Pertanto, la suddetta tesi, incentrata su una (presunta) "violazione del principio di parità di trattamento in situazioni analoghe", non sembra trovare un sufficiente fondamento.

 

Quanto al motivo sub 5).

La Sezione remittente evidenzia quanto segue: nel caso in cui la Sezione Civile della Cassazione, assegnataria ex art. 573 c.p.p. della decisione sul ricorso proposto in ordine alle questioni civili, dovesse ritenere che l'impugnazione non è ammissibile, "riformando" pertanto la decisione della Sezione Penale, la quale si era invece espressa nel senso della "non inammissibilità" del ricorso stesso, si verificherebbe una violazione del principio del "Giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.).

Tale tesi poggia sul principio per cui la suddetta violazione si verifica non solo quando il potere decidente viene assegnato, da una determinata norma, ad un organo giurisdizionale di "natura" diversa da quella dell'organo che è giuridicamente preposto, in via esclusiva, all'esercizio dello stesso potere (p. es. al Tribunale civile viene assegnata una competenza che, in base al codice di procedura civile, è del Giudice di Pace), ma anche quando la competenza a decidere sull'impugnazione viene assegnata ad una "sezione" (in tal caso, quella civile) diversa da quella (penale) del medesimo organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza impugnata.

Si tratta di vedere se tale tesi sia fondata.

Quali sono i casi in cui si può effettivamente dire che, per quella determinata materia, "quello" è il Giudice "naturale", e che quindi la competenza non può essere assegnata ad altri organi giurisdizionali?

Per esempio, quando la normativa processuale ripartisce la giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice speciale (p. es. amministrativo), assegando a ciascuno delle precise competenze. La "naturalità" è data in tal caso proprio dal fatto che il potere giurisdizionale è stato "ripartito", ossia "distribuito", in base a precisi criteri legati all'oggetto del ricorso, e cioè alla fattispecie sostanziale dedotta in giudizio.

Di conseguenza, quando, nonostante ciò, viene emanata una disposizione la quale invece riserva al Giudice ordinario una competenza che la normativa processuale attribuisce al Giudice speciale (o viceversa), la "naturalità" del Giudice viene ad essere violata (a meno che, contestualmente, si decida di modificare la stessa normativa, che resta la disciplina principale in materia di potere giurisdizionale).

E cosa succede in questi casi? Che viene sollevato il c.d. "conflitto di giurisdizione".

L'art. 362 c.p.c. prevede che "possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

- i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;

- i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario".

Come si può vedere, il conflitto di giurisdizione, all'esito del quale si stabilirà chi sia il "Giudice naturale", è solo quello che si innesca tra organi giurisdizionali di tipo diverso, e non anche quello che possa eventualmente sorgere tra sezioni diverse (civile e penale) di un medesimo organo (la Cassazione).

Per quanto riguarda i "conflitti tra le Sezioni giurisdizionali", l'art. 374 c.p.c. comma 2 attribuisce al Primo Presidente della Cassazione il potere di "disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici".

La questione di cui parla la norma potrebbe essere, oltre che di diritto sostanziale, anche afferente alla "giurisdizione", nel senso che le sezioni semplici avevano rivendicato la loro esclusiva competenza a decidere in merito mentre il Primo Presidente ritiene che tale competenza debba essere delle Sezioni Unite. Ma si tratta di un conflitto (di giurisdizione) tra sezioni interne (semplice da un lato ed unite dall'altro) di una medesima articolazione (quella penale), e non di un conflitto sorto tra sezioni diverse (civile e penale) di un medesimo organo (la Cassazione), qual è invece quello ipotizzato nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.

Pertanto, la tesi della Sezione remittente, secondo cui la competenza del Giudice civile, ex art. 573 c.p.p., a decidere sull'impugnazione, per i soli interessi civili, della sentenza emessa dal Giudice penale, violerebbe il principio del "Giudice naturale precostituito per legge", non sembra trovare adeguato riscontro nella normativa processuale.

 

Passate in rassegna le motivazioni dell'ordinanza con cui la Cassazione Sezione Terza civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 c.p.p., è opportuno, a parere di chi scrive, esaminare altri aspetti inerenti alla stessa.

 

Ai sensi dell'art. 578 c.p.p. il Giudice penale può decidere "sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili" anche nel caso in cui abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione o per amnistia. Ebbene, tale potere decidente, se può essere esercitato dal Giudice penale anche quando il relativo procedimento si sia estinto a causa della sopravvenuta inidoneità del fatto a configurare una violazione punibile (estinzione del reato), dovrà ritenersi esercitabile, a maggior ragione, quando, come nel caso ex art. 573 c.p.p., l'imputato sia stato condannato e questi (oppure il danneggiato) abbiano impugnato la sentenza per i soli interessi civili. Se neanche l'estinzione del processo penale comporta il trasferimento, dal Giudice penale a quello civile, della questione relativa agli interessi civili, non si capisce perchè simile trasferimento debba essere operato quando (art. 573 c.p.p.) il processo penale abbia riconosciuto la sussistenza del reato e quindi non si sia estinto.

 

L'art. 2 comma 2 c.p.p. stabilisce quanto segue: "la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo".

Il principio è quello per cui la decisione emessa dal Giudice penale in ordine ad una questione civile, non ha alcuna efficacia nel giudizio civile solo nel caso in cui tale questione sia stata sollevata dal ricorrente non in via principale ma a seguito del ricorso proposto dalla controparte e cioè mediante un'impugnazione incidentale.

Da ciò pertanto potrebbe evincersi che, nel diverso caso in cui la questione civile sia stata oggetto non di un ricorso in via incidentale ma di una impugnazione proposta in via principale, e, anzi, abbia costituito, come nel caso dell'art. 537 c.p.p., il solo ed unico motivo di impugnazione della sentenza emessa dal Giudice penale, la decisione che quest'ultimo emetterà in ordine a tale ricorso debba assumere, necessariamente, un effetto vincolante nel giudizio civile.

Pertanto, visto tale effetto vincolante, non ha alcun senso che l'impugnazione sulla questione civile (ossia gli interessi, nel caso ex art. 537 c.p.p.), proposta innanzi al Giudice penale, venga ad essere "trasferita" al Giudice civile, in quanto quest'ultimo rimarrebbe comunque vincolato alla decisione emessa dal Giudice penale, e ciò soprattutto considerando che tale "trasferimento" avviene previo vaglio, ad opera dello stesso Giudice, sulla "non inammissibilità" dell'impugnazione stessa.

 

In conclusione, l'art. 573 comma 1 bis c.p.p., nella parte in cui prevede che la decisione sul ricorso proposto avverso la sentenza del Giudice penale per i soli "interessi civili" debba essere adottata dal Giudice civile, deve ritenersi illegittimo per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 25 comma 1 della Costituzione, ai sensi del quale "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", in quanto la spettanza di tale decisione al Giudice penale risulta comprovata dalle norme contenute negli artt. 578 e 2 comma 2 c.p.p.;

- violazione del principio di ragionevole durata del processo, in quanto l'assegnazione, al Giudice civile, della decisione sopra citata, contrasta sia con il principio della "economicità procedimentale" che sta alla base dell'istituto del trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sia con il fatto che il danneggiato dal reato, il quale abbia optato per tale trasferimento (costituzione di parte civile) e non lo abbia revocato nel giudizio di impugnazione, è divenuto, perciò stesso, titolare di un legittimo interesse a conseguire una misura risarcitoria maggiore di quella teoricamente ottenibile in sede civile, attesa la natura "essenzialmente pubblica" (fatto – reato) dell'evento causativo del danno.