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Art. 1326

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte [preleggi 25; Codice civile 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401].

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi [Codice civile 1328, 1362, 2964].

Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte [Codice civile 1457].

Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [Codice civile 1352].

Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta [Codice civile 1335, 1336].

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