x

x

Art. 1349

Determinazione dell’oggetto

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo [Codice civile 1346] e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [Codice civile 1286, 1287, 1473, 2603].

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede [Codice civile 733]. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo [Codice civile 1418].

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.