Regolamentazione preventiva delle spese extra assegno per il figlio e loro ponderabilità e prevedibilità
Regolamentazione preventiva delle spese extra assegno per il figlio e loro ponderabilità e prevedibilità
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 16578 del 27.05.2026 in provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione dei genitori ha fissato il seguente principio:
In tema di mantenimento dei figli, le spese universitarie fuori sede (rette, alloggio, viaggi) e, in generale, le spese di istruzione non prevedibili e non ponderabili al momento della determinazione dell'assegno periodico, che per la loro entità incidano in modo rilevante sull'equilibrio degli obblighi genitoriali, costituiscono spese straordinarie non ricomprese nell'assegno ordinario e, se anticipate da un solo genitore, devono essere ripartite secondo il principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c.
La pronuncia è molto interessante in quanto resa riguardo ad una fattispecie particolare e in seguito ad un doppio ricorso alla Corte di Cassazione.
I due genitori, coniugatisi nell’anno 1993 ed avuto un figlio nell’anno 1995, si erano separati nell’anno 1998, quindi divorziati nell’anno 2006 quando il figlio aveva undici anni.
La sentenza di divorzio confermava le condizioni della separazione, che non riportavano alcuna previsione in materia di spese straordinarie ma solo la previsione di un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre.
A distanza di anni la madre, che le aveva pagate per intero, promuoveva nei confronti del padre azione di accertamento e condanna a rifusione per il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio per libri scolastici e corredo scolastico, viaggi di istruzione, iscrizione scolastica, costi di iscrizione e frequenza di università privata e le spese connesse, quali canoni di locazione per vivere fuori sede e spese di trasporto.
Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda della madre assumendo che tutte tali spese, non preventivabili e quantificabili a monte, non possono rientrare nelle spese ordinarie coperte dall’assegno di mantenimento a carico del padre e che pertanto dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate,
Il padre, condannato a rimborsare il 50% di quanto speso in totale per tali voci dalla madre, proponeva appello.
La Corte di Appello di Taranto accoglieva l’appello affermando che dovevano intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, dovendosi distinguere gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà, e che perciò richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
Degna di nota è la specificazione fatta dalla Corte di Appello quanto alla prevedibilità, da valutarsi in concreto in ragione anche della qualità professionale dei genitori (avvocato e architetto) per cui era da ritenersi prevedibile che il figlio avrebbe frequentato anche l’università e privata, e dell’importo dell’assegno di mantenimento fissato, che denotava un alto tenore di vita e lasciava presumere che il figlio avrebbe scelto di continuare la sua istruzione, anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede.
La Corte d’Appello escludeva dunque la ripetibilità delle spese per tasse per l’università privata e le spese connesse, quali i canoni di locazione per vivere fuori sede e spese di trasporto
La Corte d’Appello escludeva anche la ripetibilità delle spese mediche essendo esse analisi, accertamenti strumentali e visite specialistiche non richieste da patologie improvvise e comunque di importo non straordinario rispetto al tenore di vita familiare: ovvero spese non rilevanti economicamente e spese prevedibili. Escludeva infine la ripetitività delle spese per attività sportiva e per il corso di musica perché prevedibili per un ragazzo dell’età del figlio della coppia al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento. Lo stesso quanto alle spese dedicate a ulteriori esigenze del figlio.
La madre proponeva ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art 147 e 315 bis c.c. quanto alle spese per trasporti extraurbani, per viaggi di istruzione anche all’estero, per il conseguimento dell’”ECDL” (patente computer) per corsi di lingua inglese, per lo sport, la musica, spese mediche straordinarie, e soprattutto per l’iscrizione e la frequenza della Università Bocconi. Assumeva che tali spese non erano prevedibili né ponderabili quando era stato determinato l’importo dell’assegno di mantenimento a carico del padre, poiché il figlio aveva all’epoca della separazione quattro anni e all’epoca del divorzio undici anni. Al più erano astrattamente ipotizzabili.
Con ordinanza n. 7169/2024 il ricorso promosso dalla madre veniva accolto dalla Corte di Cassazione quanto alle spese scolastiche e all’università fuori sede, non quanto alle spese di istruzione secondaria, mediche, sportive, musicali e per le ulteriori esigenze del figlio.
In tale ordinanza la Corte, richiamato il principio di proporzionalità che regola i rapporti interni fra i genitori (art 316 bis, 147 cc), rilevava che il legislatore ha previsto l’erogazione di un assegno in caso di separazione ove necessario mantenere la proporzionalità nel concorso nel mantenimento del figlio (art. 337 ter cc), ma non ha distinto fra spese ordinarie e straordinarie.
Quindi tutto ciò che al momento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale), era prevedibile e ponderabile (misurabile nel peso economico) è compreso nell’assegno di mantenimento; ciò che non è prevedibile né ponderabile ed è di rilevante entità, è straordinario.
La prevedibilità e ponderabilità devono essere valutate con riferimento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale), che quanto al figlio della coppia lo vedeva essere all’epoca del divorzio un bambino di 11 anni.
Rammentava il principio enunciato con Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/01/2021, n. 379, quanto all’azionabilità delle spese straordinarie, che riportata anche il distinguo fra spese straordinarie destinate ai bisogni ordinari del figlio e le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, appunto per affermare che sono certo spese straordinarie le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento,
Il giudizio veniva riassunto e la Corte di Appello, come giudice di rinvio, condannava il richiesto a rimborsare le spese universitarie e complementari, spese di viaggio e di istruzione e patente europea del computer.
Poiché non indicata nella sentenza di divorzio, insieme alla regolamentazione delle spese straordinarie, la misura della partecipazione dei genitori a tali spese, la Corte di Appello, ripreso il disposto della sentenza di divorzio, che aveva accertato la capacità reddituale di ciascuno e risolto lo squilibrio fra le opposte condizioni imponendo al padre assegno per il figlio e per la moglie, riteneva conforme al principio di proporzionalità il concorso in misura paritaria.
Rammentava che la responsabilità derivante dalla procreazione impone a ciascun genitore di mettere a frutto le sue capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni della prole, non essendo sufficiente affermare di non avere più redditi sufficienti a garantire ai figli ciò cui essi hanno diritto per sviluppare capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.+ secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c., in relazione alle condizioni patrimoniali ed alle capacità di lavoro professionale dei genitori ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni stanti le responsabilità che la procreazione comporta sino a quando i figli non siano messi nelle condizioni di procurarsi un'autonomia anche economica, né d'altra parte sono fossero mai addotte circostanze tali da escludere l'impegno e le capacità del figlio.
Condannava il padre al pagamento alla madre della metà delle somme da questa sostenute per le voci ammesse.
Il padre condannato al pagamento dalla Corte di Appello, proponeva ricorso per Cassazione con 6 motivi, la madre proponeva controricorso e memoria difensiva.
I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili. Secondo la Corte di Cassazione, la Corte di Appello del giudizio di rinvio si è attenuta per alla individuazione delle spese straordinarie al principio enunciato dalla Corte con ordinanza n. 7169/2024. Ed infatti ha disposto solo in tema di spese di istruzione universitaria e alloggio fuori sede. Quanto alle altre spese, la CA ha giustamente rilevato che la questione, fatta valere in 1° grado, non era stata riproposta dal padre né in appello né in Cassazione, quindi su essa si era formato giudicato e non era dunque esaminabile nel giudizio di appello in rimessione.
Il quinto motivo è ritenuto inammissibile in quanto il Giudice non ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, con ciò contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta dall’art 2697 c.c. (onere della prova), ma ha disposto fondando il suo libero convincimento sui documenti portati al processo, ovvero sulla sentenza di separazione che imponendo al padre l’obbligo di versare assegno di mantenimento per il figlio alla madre aveva assicurato il principio di proporzionalità interno fra i genitori.
La Cassazione ha accolto il sesto motivo e cassato col rinvio alla Corte di Appello.
La motivazione della sentenza della Corte di Appello è risultata alla Cassazione viziata in quanto carente nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. In particolare non si evince dalla motivazione come la Corte, qualificate come straordinarie spese per retta di iscrizione alla Università Boccini, locazione di alloggio universitario a Milano, viaggi necessari per raggiungere la sede universitaria in totali Euro 24.321,34.=, ed affermato che il concorso al pagamento delle spese dovesse essere paritario di entrambi i genitori, abbia condannato il ricorrente al pagamento dell'intero delle spese sopra indicate.
In sintesi dalla pronuncia in commento n. 1658/2026 e dalle pronunce in essa richiamate n. 7169/2024 e n. 379/2021, si evince la riaffermazione dei seguenti principi
- La responsabilità derivante dalla procreazione impone a ciascun genitore di mettere a frutto le sue capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni della prole, non essendo sufficiente affermare di non avere più redditi sufficienti a garantire ai figli ciò cui essi hanno diritto per sviluppare capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni.
- Il riparto del carico economico del mantenimento fra i genitori è segnato dal principio di proporzionalità del mantenimento, attuazione del principio di parità fra coniugi e genitori.
- L’assegno di mantenimento per il figlio posto a carico di un genitore ha la funzione di garantire il rispetto del principio di proporzionalità fissato dall’art 316bis. e 337 ter c.c. nel riparto interno fra i genitori del generale dovere di mantenimento del figlio nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
- Le spese straordinarie sono una componente del mantenimento del figlio. il loro carico deve essere ripartito in attuazione del principio di proporzionalità.
- L'assegno di mantenimento ordinario, quantificato giudizialmente o consensualmente, copre le spese prevedibili e ponderabili al momento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale), salvo che esse non siano espressamente escluse.
- L'assegno di mantenimento ordinario è integrato dalle spese destinate a coprire bisogni ordinari del figlio, incerte nel quando e nel quodomo, ma certe nell’an in quanto attinenti al dovere generalissimo di mantenere, istruire ed educare i figli. Tali spese sono recuperabili in forza del titolo originario di condanna previa allegazione documentale che ne consenta, la verifica dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità
- Sono spese straordinarie improvvise, non prevedibili, non ponderabili al momento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale) in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento. Tali spese sono recuperabili previo l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
- La prevedibilità deve essere valutata in concreto rispetto alla fattispecie (età del figlio, tenore di vita familiare, livello di istruzione dei genitori) con riferimento al momento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale), ovvero secondo il principio di attualità.
- La valutazione di prevedibilità non può essere effettuata ex post sulla base dell'evoluzione avuta dalla vita del figlio.
- La rilevanza economica della spesa deve essere valutabile e valutata al momento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale) per ritenerla ricompresa in esso.
- Se la spesa non era ponderabile al momento della quantificazione dell’assegno (giudiziale o consensuale) ed se è stata di importo tale da alterare il principio di proporzionalità che l’assegno assicura, deve essere posta a carico di entrambi i genitori.