Riflessioni su ordinanza della Corte di Cassazione sezione I 21.07 2025 n. 20415: validi i patti  fra  coniugi su diritti sorti nel corso del matrimonio, non ammessi i patti prematrimoniali

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Riflessioni su ordinanza della Corte di Cassazione sezione I 21.07 2025 n. 20415: validi i patti  fra  coniugi su diritti sorti nel corso del matrimonio, non ammessi i patti prematrimoniali

 

Questa riflessione prende spunto dalla ordinanza della Corte di Cassazione sezione I 21.07 2025 n. 20415 che quando pubblicata ha avuto tanto risalto sia sulle riviste specialistiche che sui media. Più testate hanno scritto che la Cassazione aveva ammesso i contratti prematrimoniali, suscitando la curiosità di giuristi e non.

La Corte affermato in tale pronuncia che “è valido l’accordo tra coniugi  diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art 1322 2° comma c.c., essendo il fallimento non una causa genetica ma mero evento condizionale dell’accordo”.

Benché massimato in riviste di settore sotto la parola chiave “contratti prematrimoniali” la Corte ha riconosciuto i patti negoziali fra coniugi  sottoposti alla condizione sospensiva di efficacia del fallimento del matrimonio, definiti accordi transattivi a causa familiare, non altro.

Ha ammesso cioè contratti stipulati da coniugi, in costanza di matrimonio o in fase di divorzio, aventi ad oggetto rapporti patrimoniali fra loro correnti: contratti che hanno ad oggetto diritti patrimoniali sorti in capo ai coniugi durante il matrimonio, sottoposti quanto all’efficacia all’avveramento della condizione futura ed incerta del fallimento dell’unione matrimoniale. Il tutto fermo e ribadito il limite dei diritti indisponibili, per tali intendendo i diritti dei figli e del coniuge bisognoso.

La Corte ha  ammesso i contratti che abbiano ad oggetto obbligazioni restitutorie e compensative, inerenti a rapporti corsi fra i coniugi durante il matrimonio (od anche in epoca antecedente) con efficacia subordinata al fallimento dell’unione. Contratti che quindi trovano causa nella relazione familiare, hanno scopo transattivo, hanno ad oggetto diritti disponibili già sorti, sono assoggettati  a causa sospensiva lecita.

Il fallimento dell’unione matrimoniale, infatti, in quanto fatto futuro ed incerto non rimesso la volontà di uno solo dei contraenti, è stato ritenuto causa sospensiva lecita: la dichiarazione della fine dell’unione (separazione/divorzio) può essere chiesta giudizialmente da uno dei due coniugi, senza limite alcuno.

Nella motivazione dell’ordinanza la Corte di Cassazione si è però  spinta anche ad ammettere la derogabilità da parte dei coniugi del principio di proporzionalità alle sostanze ed al lavoro professionale e casalingo, fissato dagli artt 143 c.c. e 316 bis c.c, mediante accordo negoziale  richiamando quanto affermato nell’ordinanza n. 13366/2024, per cui tale principio è suscettibile di deroga tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale.

La Corte di Cassazione ha anche richiamato nella ordinanza  n. 20145/2025 la precedente ordinanza n. 18843/2024 nella quale aveva affermato che le pattuizioni che, sebbene contenute in un patto aggiunto e contestuale all'accordo di divorzio congiunto, siano strettamente connesse a questo per volontà delle parti e non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, pur non potendo essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, in quanto espressione della libera determinazione negoziale delle parti, devono essere prese in considerazione nel giudizio di revisione delle condizioni economiche del divorzio ex art. 9 della l. n. 898 del 1970”.

Tale assunto induce a ritenere che gli  accordi stipulati fra i coniugi  vincolano il giudice in quanto espressione di libera volontà delle parti, fermo il rispetto del diritti indisponibili del coniuge più debole e dei figli (art 160 c.c., art 315bis c.c.), e che è ammessa la possibilità di chiedere la modifica giudiziale della pattuizione presa qualora vi siano sopravvenienze di fatto che avendo inciso sugli equilibri esistenti al momento della sottoscrizione dell’accordo mutino, significativamente i presupposti di fatto delle valutazioni iniziali fatte dai coniugi nel disporre dei propri diritti, al momento dell’efficacia dell’accordo. La vincolatività  (art 1372 c.c.) di tali  accordi deve essere subordinata alla clausola rebus sic stantibus stante la causa familiare che li motiva  e quindi anche i diritti disponibili negoziati fra i coniugi che abbiano visto mutare i presupposti di fatti del loro negoziato, laddove non rinegoziati spontaneamente fra le parti, possono essere modificati dal giudice.

Queste aperture hanno indotto quindi a ritenere che siano stati ammessi i negozi fra coniugi aventi ad oggetto le loro obbligazioni coniugali ed anche  negozi pre-divorzili, che tali accordi vincolano il Giudice della separazione o del divorzio.

E’ stato anche affermato che gli accordi patrimoniali in vista del divorzio hanno lo scopo di abbreviare i tempi procedimentali definendo prima il contenuto di accordi che i coniugi possono raggiungere ex art 473bis. 51 cpc e art 4 DL 132/2014, cioè negozialmente; non v’è commercio di status, limite di ordine pubblico da sempre indicato come inderogabile quanto agli accordi prematrimoniali, che sarebbe ipotizzabile solo in caso di impegno a non divorziare, ma solo regolamentazione anticipata dei diritti nascenti dal divorzio.

Continua però banalmente ad ostare alla ammissione dei patti prematrimoniali  il divieto di natura generale di negoziabilità di diritti futuri (art 1346, 1348 c.c.). Prima del matrimonio, infatti, la parte (nubendo, appunto) non è titolare del diritto ad essere mantenuto alla cui tutela sono preposti gli artt. 156 e 4 legge n. 898/1970.  Tale diritto sorge a suo favore con il matrimonio e quindi solo successivamente ad esso può essere negoziato dal titolare.

Può dunque ipotizzarsi che possa essere fatto oggetto da persone coniugate oggetto di un patto, subordinato quanto all’efficacia al divorzio, il diritto a percepire assegno di mantenimento e o di divorzio, fermo il diritto inderogabile alla prestazione alimentare. Non oltre.

Riassumendo, quindi, la Corte di Cassazione ha solo confermato la libertà dei coniugi di negoziare i diritti patrimoniali che nascono in costanza di matrimonio, anche in deroga al principio di proporzionalità e solidarietà familiare, e l’opponibilità di essi al Giudice della separazione e del divorzio qualora essi incidano sugli assetti patrimoniali dei coniugi in modo rilevante.