Un'ulteriore Nota sul caso della «famiglia nel bosco»
Un'ulteriore Nota sul caso della «famiglia nel bosco»
INTERROGATIVI E PROBLEMI
Quello della «famiglia nel bosco» è un «caso» che pone diversi interrogativi sia di carattere etico, sia di carattere politico, sia di carattere giuridico. Le questioni che esso solleva, lo trascendono.
Chi scrive si è già occupato con tre Note pubblicate nella presente rivista on line «Filodiritto»: La «famiglia nel bosco»:autodeterminazione e diritto (27 novembre 2025); La «famiglia nel bosco»:appunti per una controreplica (16 dicembre 2025); Ancora sul «caso» della «famiglia nel bosco» (16 marzo 2026).
Sul «caso» si devono registrare diversi altri interventi e prese di posizione (talvolta contraddittorie).
È opportuno considerare, perciò, sia pure brevemente alcuni aspetti della questione.
1. A chi spetta allevare ed educare i figli?
Il diritto di allevare ed educare i figli spetta ai genitori. Questo diritto non è né una rivendicazione né una semplice facoltà. Esso è, propriamente parlando, esercizio di un dovere al quale i genitori non possono né debbono tentare di sottrarsi. Questo diritto/dovere è un’obbligazione naturale che non può essere cancellata. Nemmeno con una norma positiva. L’obbligazione naturale scaturisce dal fatto che i genitori sono stati la causa della procreazione dei figli, verso i quali «contraggono» per ciò stesso doveri che vanno adempiuti. Ex facto oritur ius, recita a ragione un brocardo giuridico. Si può essere inadempienti ma non si può considerare la obligatio, necessariamente contratta con l’atto della procreazione, tamquam non esset. Per parlare di inadempienza bisogna che esista un’obbligazione. L’inadempienza sottolinea, così, l’impossibilità di mettere nel nulla l’obbligazione che scaturisce necessariamente dal fatto.
Non si tratta, pertanto, di scelte legate a personali visioni del mondo, a ideologie, a fideismi: l’obbligazione è naturale. Vale per tutti. Essa si impone per la sua universale oggettività una volta contratta.
2. Il diritto all’educazione dei figli non è «attribuito»
È opportuno che l’ordinamento giuridico positivo dello Stato «riconosca» questo diritto. Il suo «riconoscimento», però, non è istitutivo del diritto stesso. Rappresenta semplicemente una «presa d’atto» che può indicare e sottolineare l’esistenza dell’obbligazione e può contribuire al suo adempimento.
Questo «riconoscimento» è avvenuto anche da parte delle Costituzioni. Quella italiana, per esempio, stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio» (art. 30 Cost.).
Va osservato che l’art. 30 Cost. italiana è inserito nel testo della Legge fondamentale della Repubblica, la quale rivendica la sovranità come supremazia (quindi una «signoria» sul diritto, su ogni diritto). Tanto che la Sentenza della Corte costituzionale n. 98/1979 afferma in modo inequivocabile il giuspositivismo assoluto: diritti sono quelli e solamente quelli «posti» anche se interpretabili «a fattispecie aperta». In questo caso non è riconosciuta la naturalità dell’obbligazione, essendo essa posta dal potere sovrano. Il diritto/dovere dei genitori è stato e viene così subordinato al potere (arbitrario) del legislatore (nel caso de quo del legislatore costituzionale). Esso è caratterizzato da una «precarietà», vale a dire dalla sempre contingente volontà del legislatore. Fino a quanto esso è mantenuto in vigore, però, esso è invocabile sia pure come sola facultas ex norma agendi.
3. Il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli scaturisce dal «diritto di proprietà»?
Sarebbe un errore – e un errore imperdonabile – sostenere che questo diritto è la conseguenza del diritto di proprietà. Le persone non sono «cose». Delle persone non si può «usare ed abusare». La schiavitù è antigiuridica. L’abuso delle persone è immorale oltre che un reato. Questo sarebbe considerato (erroneamente) diritto perché il «diritto di proprietà» come definito dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) porta a conseguenze assurde ed inique: la proprietà come «ius utendi et abutendi», interpretato, quindi, come diritto di «usare ed abusare» (il Codice civile di Napoleone del 1804 – com’è noto – diede questa «lettura» stabilendo coerenti prescrizioni), è irrazionale persino se riservato alle sole «cose». Tanto più sarebbe irrazionale se comprendesse le persone e ancora più irrazionale se istituisse il (e, quindi, consentisse l’esercizio del) dispotismo sui figli.
I figli non possono essere considerati «proprietà» dei genitori nemmeno se la proprietà medesima venisse «letta» secondo il significato che lo «ius utendi et abutendi» aveva assunto nella codificazione giustinianea: nella codificazione giustinianea «ius utendi et abutendi» significa diritto di «usare e consumare». Siamo, quindi, lontani, molto lontani, dal significato illuministico di proprietà. Si deve tuttavia osservare che, per quel che riguarda i figli, i genitori non possono (e non debbono) usare e sono necessariamente impediti di consumare.
Pertanto i genitori sia alla luce del primo modo di intendere la proprietà (quello illuministico) sia alla luce del secondo modo di intendere la proprietà (quello giustinianeo) non sono titolari di questo diritto sui figli. Essi, al contrario, esercitano un’autorità ministeriale che è regolata dall’intrinseco ordine naturale della persona (anche e a maggior ragione se giuridicamente "minore") e guidato dall’oggettivo fine della persona medesima.
4. Lo Stato ha diritti sui minori e più in generale sulle persone?
Lo Stato non ha diritti sulle persone. Esso ha solamente doveri verso le persone; doveri che esercita innanzitutto servendosi dell’ordinamento giuridico positivo informato a giustizia. Il che significa che se l’ordinamento giuridico dello Stato non fosse informato a giustizia, lo Stato medesimo non potrebbe adempiere ai suoi doveri. Inoltre, lo Stato può essere «tenuto», in particolari situazioni, ad esercitare la sussidiarietà (esercitabile solamente in assenza della famiglia o nel caso di impedimento oggettivo della stessa ad adempiere alle sue obbligazioni naturali).
Lo Stato è chiamato a vigilare circa l’adempimento delle obbligazioni naturali verso i figli da parte dei genitori (o del tutore). La vigilanza non è legittimata da qualsiasi norma positiva in vigore, ma dalla norma giusta è perciò valida. In altre parole, lo Stato è subordinato anche nell’esercizio di questa sua finalità all’ordine naturale. Esso, pertanto, agirebbe in maniera illegittima se eleggesse a fondamento del proprio operare un’ideologia o adottasse il disordine. Lo Stato non ha poteri assoluti. Non ha poteri assoluti sulle persone nemmeno se questi fossero deliberati ed esercitati nel rispetto delle procedure (cosiddetto Stato di diritto).
5. Su quali basi lo Stato ha agito nel caso della «famiglia nel bosco»?
La risposta alla domanda è stata data sulla base di (discutibili) opzioni che sembrano non giustificare né la sospensione della responsabilità genitoriale, né il prelievo forzato dei minori (che gran parte dell’opinione pubblica ha considerato un sequestro), né la detenzione di essi in strutture sociali. Tutto ciò ha procurato danni psicologici ai minori (non si è agito, quindi, nel loro «interesse») e probabilmente anche fisici; danni esistenziali ai genitori; danni economici sia alla «famiglia nel bosco» sia a Enti pubblici e allo stesso Stato. Sotto questi profili si è già scritto molto e abbondantemente argomentato. Tutto, però, è stato ritenuto «irrilevante».
6. L’azione della difesa di parte
La difesa della «famiglia nel bosco», più volte rinnovata e integrata, sembra non avere (ancora) imboccato le giuste strade, cioè le strade utili alla riconsiderazione della questione e idonee a ottenere un risultato rispettoso dei diritti dei minori e dei loro genitori, nonché ad evitare loro ulteriori danni personali, materiali ed esistenziali.
La magistratura sembra essersi chiusa in uno sprezzante silenzio. Sembra siano state inutili anche le ispezioni ministeriali (ritenute, pare, formalmente corrette) contro le quali, sia pure seguendo procedure formalmente corrette, si è dimostrato il vertice del Tribunale de L’Aquila.
Non sono stati studiati – almeno non sono noti – (eventuali) aspetti penali del caso che pure si sarebbero dovuti attentamente valutare.
7. Un risvolto totalitario della Repubblica italiana?
Il «caso» della «famiglia nel bosco» è preoccupante anche per il virtuale totalitarismo politico al quale esso «apre». Non si dimentichi che anche il regime nazista diceva di operare nell’interesse dei minori e degli handicappati quando prelevava molti di essi cui non fu mai consentito un ritorno. Un cugino di Joseph Ratzinger (divenuto molti anni dopo Papa con il nome di Benedetto XVI) fu sottratto inaspettatamente alla famiglia per cure. La cura fu radicale. Di esso non si ebbero notizie nemmeno dopo morto.