x

x

Bambini e genitori: risposte complesse a domande semplici

bambini e genitori
bambini e genitori

Bambini e genitori: risposte complesse a domande semplici

Può un bambino imbracciare un fucile e sparare? Può partecipare ad una battuta di caccia? Può essere trasportato in auto o in un furgone senza seggiolino? Può essere trasportato con una motocicletta o con un monopattino elettrico? Può stare in un luogo di lavoro?

Domande queste rivolte talora agli avvocati familiaristi, per rispondere alle quale non è sufficiente il buon senso: occorre la lettura delle norme di legge.

Andiamo per ordine.

Si considerano infanti i bambini di età compresa fra 0 e 6 anni; bambini i minori di età compresa fra 6 e 10 anni; preadolescenti i minori di età compresa fra 10 e 14 anni; adolescenti i minori di età superiore a 14 anni.

Se le domande formulate si riferiscono a bambini, riguardano minori di età compresa fra i 6 ed i 10 anni.

Per ottenere il porto d’arma (articolo 42 TULPS 773/1931 e successive modifiche) è necessario essere maggiorenni ed avere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati. Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi di legge (articolo 9 TULPS). Si può prestare il proprio fucile da caccia, ma solo momentaneamente e a persona munita di porto d’armi per uso venatorio (articolo 22 legge 110/1975); fuori da tale ipotesi chi presta e chi riceve l’arma è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro (articolo 22 2° comma).

Un bambino è un minorenne, ergo non può chiedere un porto d’arma e quindi non gli si può prestare il proprio fucile da caccia, quindi farlo sparare.

Portare un bambino ad una battuta di caccia senza fargli imbracciare ed usare un fucile è un’attività in sé non vietata ma deve essere effettuata con le dovute cautele. Ovvero il bambino deve essere tenuto fuori dalla linea di tiro di ogni cacciatore che partecipa alla battuta e dalla linea di passaggio degli animali cacciati. Perché la caccia è un’attività pericolosa e il bambino un soggetto immaturo, non pienamente governabile nei suoi agiti da chi lo accompagna. In pratica pur se avute tutte le cautele del caso, può ben darsi che il bambino stesso si esponga al pericolo insito in una battuta di caccia.

Essendo il partecipare ad una battuta di caccia una attività che mette potenzialmente a rischio l’incolumità del bambino senza un giustificato motivo è decisione di straordinaria importanza e come tale deve essere assunta concordemente da entrambi i genitori (articoli 316 e 337 ter Codice Civile).

Tutto ciò vale anche per un preadolescente o un adolescente. Anzi l’adolescente (articolo 89 cpc) che spara e ferisce o uccide qualcuno risponde personalmente per i reati di lesioni personali o di omicidio.

Quanto al trasporto di bambini su autoveicoli, l’articolo 172 del codice della strada prevede che tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m debbano essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano adeguati al loro peso e di tipo omologato. Il conducente del veicolo o il genitore del minore presente al momento in cui il minore è trasportato senza l’uso di mezzi di protezione, è passibile di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 a € 332,00.

Dunque un bambino, qualunque sia la sua età, di statura inferiore ad 1,50 m può essere trasportato su un autoveicolo, di qualunque natura, solo se assicurato a seggiolino adeguato al suo peso ed omologato.

Quanto al trasporto su ciclomotore, l’articolo 170 del Codice della Strada dispone che sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni (2° comma); l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (comma 3); sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni 5 (comma 1 bis).

Quindi bambini di età superiore a 5 anni possono essere trasportati su motocicli a due posti purché siano in grado di mantenere una posizione seduta, stabile ed equilibrata. Ovvero abbiamo una struttura fisica ed una consapevolezza adeguata ad essere trasportati in motociclo.

Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto a propulsione elettrica. Il monopattino può essere condotto da maggiori di età o minorenni che siano titolari di patente di categoria AM, ovvero ultraquattordicenni con patentino (articolo 6 comma 1 DM Min. Trasporti 04.06.2019 e Circolare 20.03.2020 Polizia della Strada). È vietato in ogni caso il trasporto di passeggeri o cose e qualsiasi forma di traino (articolo 6 comma 2).

Quindi nessuno e dunque anche il bambino, può essere trasportato su un monopattino né da un adulto né da un minorenne con patentino.

Riguardo alla presenza di bambini su luoghi di lavoro, salvo che gli stessi non siano lavoratori e vedano a sé applicate le norme di tutela per i minorenni lavoratori (legge 977/1967) e il TU sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008), il minore non deve stare in un luogo di lavoro salvo che per ragioni di apprendistato.

L’apprendistato si può iniziare assolto l’obbligo scolastico, quindi oltre il 16 anni di età. In ogni caso il datore di lavoro deve rispettare e fare rispettare tutte le norme antinfortunistiche previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: ovvero prima di assumere un minorenne deve valutare il rischio connesso al suo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei pericoli lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età; i rischi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e connessi alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro; l’esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; la  movimentazione manuale dei carichi; i rischi legati all’organizzazione generale del lavoro, alla formazione e dell’informazione dei minori. Deve dare le informazioni di sicurezza anche ai genitori.

Ergo i bambini che non siano assunti come lavoratori, non possono stare sui luoghi di lavoro.  
 

Domande semplici, risposte complesse.