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La negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia: l’attualizzazione operata dalla Legge Delega n. 206/2021*

Assisted negotiation in Italian Family Law as updated by the Enabling Act n. 206/2021
Maurizio Tangerini Ragazzi a Bologna olio su tela 120x80, 2014
Maurizio Tangerini Ragazzi a Bologna olio su tela 120x80, 2014

Abstract

L’autrice illustra la normativa che regola la negoziazione assistita introdotta, anche per le causa di separazione e divorzio, dall’art. 6 DL n. 132/2014 convertito in legge 162/2014. Affronta poi le modifiche apportate all’art. 6 dalla legge delega n. 206/2021, di immediata applicazione e di futura legiferazione, rilevando le criticità operative dello strumento che permangono nonostante la riforma in corso.

The author presents the Italian legislation disciplining the institute of assisted negotiation as implemented, with reference to legal separation and divorce agreements, by art. 6 of D.L. n. 132/2014 (converted into Law n. 162/2014). The paper then discusses the amendments to art. 6 introduced by the Enabling Act n. 206/2021 with regard to immediately enforceable provisions and others deferred to future lawmaking. In doing so, the author highlights the institute’s persisting operational criticalities despite the ongoing reform.

 

Sommario

1. L’introduzione dell’istituto della Negoziazione assistita nell’ordinamento italiano ed il suo originario ambito di applicazione

2. Focus sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

3. L’impatto della riforma sulla Negoziazione assistita in materia di famiglia

4. Le zone d’ombra della Negoziazione assistita: i casi di inapplicabilità

5. La delega al Governo per l’ulteriore ampliamento dell’ambito applicativo della Negoziazione assistita

 

Table of Contents

1. The implementation of the institute of Assisted Negotiation in the Italian legal system and its original field of application

2. Focus on Assisted Negotiation with reference to legal separation and divorce agreements

3. The consequences of the reform on Assisted Negotiation in the field of Family Law

4. The grey areas of Assisted Negotiation: a survey of the exemptions.

5. The delegation to the Government to further extend the implementation of Assisted Negotiation

 

*Traduzioni a cura di Francesca Fusi

 

1. L’introduzione dell’istituto della Negoziazione assistita nell’ordinamento italiano e il suo originario ambito di applicazione

La Negoziazione assistita è un istituto introdotto nel nostro ordinamento con DL 11.09.2014 n. 132/2014 convertito con modificazioni in Legge 10.11.2014 n. 162. La ratio dell’istituto è dichiarata nel titolo della legge “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”; lo scopo è quindi consentire la trattazione extragiudiziale di questioni civilistiche, al fine di ridurre il ricorso al processo.

Strumento per la risoluzione alternativa di controversie, la negoziazione assistita è un contratto con il quale le parti si impegnano a risolvere consensualmente, con l’assistenza di uno o più avvocati, una vertenza di tipo civilistico. L’accordo raggiunto in seguito di negoziazione conclude il procedimento ed ha natura di contratto; a tale accordo è riconosciuta efficacia di titolo esecutivo ed è titolo per l’iscrizione di ipoteca (art. 5 1° comma DL 132/2014 conv L. 162/2014).

La negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell’azione per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli o natanti e per domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di importo inferiore ad euro 50.000.

 

2. Focus sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

Controversie in materia di separazione, divorzio ex art. 3 1° comma n. 2 lett. B, e relative modifiche possono quindi essere risolte direttamente fra i coniugi con negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 1° co. del medesimo decreto.

La negoziazione in materia di separazione e divorzio non è condizione di procedibilità della relativa azione; la norma richiede però che ciascun coniuge sia assistito da almeno un avvocato.

L’accordo una volta raggiunto, formalizzato e sottoscritto dalle parti, viene sottoscritto anche dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme apposte da queste e la conformità delle pattuizioni raggiunte alle norme imperative di legge ed all’ordine pubblico. Il controllo svolto dagli avvocati non deve essere meramente formale, ma è loro dovere svolgere un positivo vaglio di legalità sostanziale degli accordi certificati, quanto alle norme imperative di legge e all’ordine pubblico[1].

Nell’accordo le parti devono darsi atto che gli avvocati hanno tentato di conciliarle e le hanno informate della possibilità di esperire mediazione familiare e dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, divorzio o modifica.

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[1] Vedasi Trib. Roma sez. IV 17.6.2019 n. 12727 Deiure.