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L’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter del D.lgs 346/1990 fra vecchi e nuovi dubbi interpretativi

The exemption provided for in article 3, paragraph 4-ter, legislative decree n. 346/1990 between old and new interpretative critical issues
Maurizio Tangerini – Paesaggio industriale, tecnica mista su tela, 30x30 cm, 2020
Maurizio Tangerini – Paesaggio industriale, tecnica mista su tela, 30x30 cm, 2020

Abstract

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del D.lgs. 346/1990 è stata recentemente interessata da importanti pronunce giurisprudenziali ed oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò testimonia il crescente interesse (ed utilizzo) dell’agevolazione in parola, la cui fruizione risulta tuttavia gravata da criticità interpretative circa la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

The exemption from inheritance and gift tax provided in by article 3, paragraph 4-ter, Legislative Decree 346/1990 has recently been faced by important judgments and subject of several clarifications by the Italian Tax Authorities.

This testifies the growing interest (and use) of the exemption hereby analized which is however burdened by applicative critical issues regarding the verification of the necessary requirements provided by the law.

 

Sommario

1. Premessa

2. Inquadramento e ratio della normativa

3. Vecchi e nuovi dubbi interpretativi

 

1. Introduction

2. The legal framework and the regulation’s purposes

3. Applicative critical issues

 

1. Premessa

Il presente contributo tratta, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali criticità riguardanti l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (“TUS”) in caso di trasferimento di partecipazioni, prospettando quelle che si ritengono essere le soluzioni interpretative più coerenti con la finalità della norma.

Nello specifico, dopo aver evidenziato la ratio dell’agevolazione de qua, verranno esaminati i dubbi applicativi legati all’acquisizione del controllo e all’integrazione dello stesso cui fa riferimento il dettato normativo.

Successivamente si proverà a contestualizzare il requisito della prosecuzione dell’attività d’impresa al trasferimento agevolato di quote o azioni.

 

2. Inquadramento e ratio della normativa

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “Legge finanziaria 2007”), mediante l’articolo 1, comma 78, ha aggiunto il comma 4-ter all’articolo 3 del TUS.

Con la norma in commento il Legislatore, sollecitato dalla Commissione Europea, dispone l’esenzione dall’imposta di donazione e successione ai trasferimenti di partecipazioni, aziende o rami di esse «al fine di facilitare il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono […] una delle componenti essenziali della struttura produttiva del Paese»[1].

La spettanza dell’esenzione in commento è subordinata al ricorrere di tre presupposti.

Il presupposto soggettivo, in base al quale l’esenzione è riconosciuta solamente quando i beneficiari del trasferimento sono i discendenti o il coniuge del dante causa.

 

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[1] Cfr. relazione della VI Commissione permanente presso la Camera dei deputati sul disegno di legge recante la legge finanziaria per il 2007.