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Trust e patrimonio famigliare

Trust and family wealth
Maurizio Tangerini – Industria acrilico su pannello 30x30 cm, 2021
Maurizio Tangerini – Industria acrilico su pannello 30x30 cm, 2021

Abstract

A distanza di trenta anni dalla ratifica della Convenzione de L’Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, nessuno dubita della possibilità di utilizzare lo strumento di origine anglosassone nel nostro ordinamento di civil law e, in particolare, nell’ambito del diritto di famiglia.

I trusts hanno avuto una grande diffusione nel nostro Paese perché hanno colto un’esigenza di protezione del patrimonio non altrimenti tutelabile, ed hanno resistito alle istanze di nullità e annullamento ogni qualvolta l’assetto negoziale è risultato perseguire una causa in concreto diretta a soddisfare interessi meritevoli di tutela, quali sono quelli inerenti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nelle diverse espressioni in cui attualmente si declina.

 

Thirty years after the ratification of the Hague Convention on the law applicable to trusts and their recognition, no one doubts the possibility of using the instrument of Anglo-Saxon origin in our civil law system and, in particular, in family law.

Trusts have been very popular in our country because they have grasped a need to protect assets that could not otherwise be protected, and they have resisted the petitions for nullity and annulment whenever the contractual arrangement has been found to pursue a cause concretely aimed at satisfying interests deserving of protection by the legal system, such as those inherent in satisfying the needs of the family, in the various expressions in which it is currently declined.

 

Sommario

1. Autonomia negoziale in ambito familiare

2. Una concreta applicazione: il Tribunale di Milano riconosce il trust come strumento per la definizione degli assetti familiari in sede di separazione e divorzio

 

1. Negotiating autonomy in the family context

2. A concrete application: the Court of Milan recognises the trust as an instrument for defining family structures in separation and divorce

 

1. Autonomia negoziale in ambito familiare

Il diritto di famiglia può apparire un ambito nel quale lo spazio per l’esercizio dell’autonomia negoziale è assai ristretto, considerate le ampie limitazioni previste dalla legge e rilevato che, proprio in questa materia, gli schemi negoziali utilizzabili sono tipizzati più di ogni altro ambito.

Un’area nella quale sembrerebbe non potersi utilizzare uno strumento come il trust che, così come riconosciuto in forza della legge di ratifica della Convenzione de L’Aja, è stato definito con molta efficacia come “amorfo”, perché può assumere le più diverse connotazioni ed è dunque uno strumento astrattamente atipico, che consente alle parti di esprimere al massimo la propria autonomia negoziale.

Proprio il trust, invece, ha trovato vasta applicazione nei rapporti di famiglia ed ha suscitato un notevole interesse nell’ambito della regolamentazione di interessi patrimoniali e non: senza violare norme inderogabili, è infatti lo strumento che consente di realizzare al meglio le finalità volute dalle parti, talvolta solo gestendo la funzione tempo, talaltra articolando i benefici, modulando e graduandone le utilità in ragione dei diversi bisogni dei soggetti, senza ledere i diritti di alcuno.

Il successo va ricercato quindi nella peculiarità dell’istituto che, più di ogni altro, si è dimostrato in grado di soddisfare i bisogni espressi dai sempre più variegati e diversi nuclei familiari, uno strumento che si è inserito nel mutato contesto normativo e sociale in cui emerge con sempre maggior vigore la tendenza a valorizzare l’autonomia privata nell’ambito dei rapporti familiari.

Gli spazi per l’esercizio dell’autonomia privata in ambito familiare sono limitati espressamente[1], tuttavia, proprio in ragione del superamento del principio patriarcale e, a conferma di una parità sostanziale dei soggetti, anche in questa materia si è sviluppata una crescente contrattualità. Dalla riforma del 1975 ad oggi, il diritto di famiglia ha vissuto profondi mutamenti ed è destinato a recepirne altri per la continua evoluzione dei rapporti civili e commerciali che caratterizza i nostri tempi, considerata l’inarrestabile migrazione delle persone, l’incessante scambio di conoscenze e saperi insieme a comportamenti e prassi. La norma cardine che fonda il riconoscimento dell’autonomia privata nell’ambito dei rapporti coniugali è l’art. 144 cod. civ., che riconosce ai coniugi, tra i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio, quello di concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare. Essa rappresenta il veicolo attraverso il quale l’autonomia privata ha potuto farsi spazio nel nostro diritto di famiglia: in virtù di tale disposizione, i coniugi possono dunque stipulare tra loro sia atti dispositivi tipici (compravendita, donazioni, permute etc.) sia contratti atipici, ex art. 1322 cod. civ., giustificati dalla c.d. causa familiare, o comunque da interessi meritevoli di tutela secondo il nostro ordinamento. Hanno senza dubbio carattere negoziale le convenzioni matrimoniali, cioè quegli accordi di contenuto patrimoniale che i coniugi possono in ogni tempo assumere non solo per derogare al regime legale patrimoniale della comunione dei beni, ma anche per segregare una parte degli stessi nel fondo patrimoniale. Ulteriori esempi della riconosciuta autonomia contrattuale sono gli accordi tra i coniugi in ordine all’adempimento degli obblighi di contribuzione, ex art. 143 cod. civ.; gli accordi in ordine all’indirizzo della vita familiare; l’accordo di separazione consensuale; l’istanza congiunta di divorzio; gli accordi di carattere patrimoniale conclusi in occasione della separazione personale, di fatto, dell’annullamento del matrimonio e del divorzio. La stessa Corte di Cassazione da tempo ha riconosciuto che l’accordo preventivo tra i coniugi in tema di conseguenze patrimoniali dell’annullamento del matrimonio è l’espressione del principio generale di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ. ed ha così ammesso la validità di clausole negli accordi di separazione con cui un coniuge riconosce all’altro la proprietà esclusiva di beni mobili e immobili, nonché di clausole che determinano il trasferimento di diritti immobiliari, così come è stata espressamente riconosciuta la validità e l’efficacia della regolamentazione di rapporti patrimoniali anche non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale, al regime di separazione e ai diritti ed agli obblighi derivanti dal matrimonio: proprio la S.C. ha altresì individuato una “causa familiare” nei negozi di regolazione dei rapporti tra i coniugi aventi una finalità più ampia e complessa che assuma natura solutorio-compensativa.

L’autonomia privata assume la sua massima estensione nella famiglia di fatto, cioè quando l’unione familiare non si fonda sul matrimonio: ad eccezione della tutela per i figli nati dall’unione naturale, che è prevista come equivalente a quella dei figli nati in costanza di matrimonio, è infatti questo l’ambito in cui gli accordi tra i partner assumono centrale rilevanza, in quanto costituiscono la sola fonte di obbligazioni reciproche.

 

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[1] Nel Codice Civile agli artt. 160 “Diritti inderogabili”, 161 “Riferimento generico a leggi o agli usi” e 210 “Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni”.