Riforma del diritto di famiglia, con particolare riguardo ai figli

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Riforma del diritto di famiglia, con particolare riguardo ai figli – RFT

 

Abstract: L’“elterliche Sorge“ è collegata all’art. 6, comma 2, 2^ parte, della Costituzione federale (“GG”) e su questo diritto-dovere, lo stato esercita una funzione di sorveglianza (“Wächterfunktion”), attraverso adeguati controlli, intesi ad assicurare il benessere del minore.

 

All’inizio di quest’anno, il ministero della Giustizia della RFT, ha pubblicato i principi ispiratori della progettata riforma del diritto di famiglia, con particolare riguardo al “Sorge- und Umgangsrecht”, all’adozione di persone non ancora maggiorenni, nonchè all’accertamento della discendenza (“Abstammunsgrecht”).

È stata ravvista l’esigenza di un profondo intervento riformatore, in quanto il fatto, che genitori non convivano più, è sempre più diffuso e i genitori di non pochi figli, non sono uniti in matrimonio.

 Il diritto di famiglia, deve essere “adeguato” alla realtà sociale; altrimenti, le conseguenze di una mancata riforma, “ricadono” – principalmente – sui figli.

S’intende dare una disciplina normativa alla “disponibilità’” di non pochi genitori – anche dopo la separazione (di fatto) o il divorzio – di “prendersi cura” dei figli, nel senso di un a “partnerschaftlichen Betreuung”.

Il ministero della Giustizia è dell’opinione, che a questi genitori debba essere riconosciuta la facoltà, di proporre e di attuare – sempre nei limiti “des Kindeswohls” (del benessere del figlio) – “soluzioni”, senza dover rispettare rigidamente precetti normativi, agevolando accordi tra i genitori, anche se non uniti in matrimonio.

Altro scopo della riforma, è di “rafforzare” i diritti dei figli, nonchè la tutela degli stessi da violenza “domestica”.

Sarà disciplinato il cosiddetto Wechselmodell, per effetto del quale, già attualmente, i figli trascorrono parte del tempo presso un genitore e parte presso l’altro.

Sarà previsto, che il giudice, in sede di separazione o di divorzio, potranno disporre la predetta “partitätische Betreuung”, qualora ciò si prospetti utile ai fini del benessere del figlio/dei figli.

Il padre convivente con la madre del figlio, ma non unito in matrimonio con la stessa, potrà ottenere più facilmente il “Sorgerecht” del figlio. Se la madre non si oppone, basta, a tal fine, una dichiarazione resa dinanzi alla competente autorità. A seguito di intervenuto accordo tra i genitori, potrà essere riconosciuta la cosiddetta Allgemeinsorge a un solo genitore; anche il “passaggio” dell’”elterlichen Sorge” da un genitore all’altro, sarà reso possibile, senza che siano necessarie tante formalità.

I “titolari” del “Sorgerecht”, avranno facoltà, di conferire “sorgerechtliche Befugnisse” fino a due altre persone (per esempio, al nuovo partner della madre o alla nuova partner del padre). Si parla, in proposito, di “kleinen Sorgerecht”.

Altra innovazione: i genitori potranno stipulare accordi con terzi aventi per oggetto l’”Umgang” con il figlio.

I figli, che abbiano compiuto il 14.mo anno di età, avranno diritto di essere consultati in materia di “Sorge- und Umgangsrecht” e avranno “voce in capitolo”, per quanto concerne il riconoscimento dei predetti diritti. Avranno pure facoltà, di chiedere l’attribuzione dell’”Umgangs- und Sorgerecht” ad altro genitore.

Al fine di rafforzare la tutela contro la violenza “domestica” (la RFT ha ratificato la Convenzione di Istambul), sarà fatto esplicitamente obbligo al giudice (“Familiengericht”), di indagare, se vi sono indizi validi circa la sussistenza di violenza da parte del genitore ai danni del figlio, nel qual caso, l’"Umgang” con questo genitore, potrà essere escluso o ridotto. Il giudice, oltre al dovere di indagare, avrà pure quello di provvedere a una “Risikoanlyse” (analisi del rischio).

Il diritto di adozione verrà “liberalizzato”, nel senso che sarà riconosciuto anche a coppie non unite in matrimonio (allo stato della legislazione, possono chiedere l’adozione, soltanto coppie sposate). Inoltre, coppie unite in matrimonio, potranno adottare senza consenso del partner; si parla, in proposito, di “Einzeladoption”.

Il vigente “Kindschaftsrecht” (diritto minorile) prevede, che il padre, non unito in matrimonio con la madre al momento della nascita del figlio, può ottenere il “gemeinsame Sorgerecht” – senza che debba essere instaurato procedimento giudiziario – soltanto a seguito di una dichiarazione congiunta a quella della madre.

Modifiche rilevanti sono previste pure in materia di “Abstammungsrecht” (diritto di discendenza), per effetto del quale, si determinano le persone, che sono genitori di un figlio.

Se un figlio nasce nell’ambito di una “Partnerschaft” di due donne, “automaticamente” entrambe – salvo che sia stato convenuto il contrario – assumeranno la qualifica di genitori di questo figlio.

Se un figlio nasce fuori da un matrimonio o di una “Partnerschaft”, diverrà possibile il riconoscimento del figlio, indipendentemente dal sesso della persona, che effettua il riconoscimento oppure indipendentemente, da un procedimeno di divorzio.

Due donne possono assumere la qualifica di genitori di un figlio, anche senza che abbia avuto luogo procedimento di adozione.

La volontà del padre biologico, di assumersi la responsabilità della cura ed educazione del figlio, incontrerà meno ostacoli rispetto a quelli attualmente esistenti.

Il vigente “Abstammungsrecht”, non tiene sufficientemente conto della realtà, che si è profilata nei passati decenni.

La riforma prevede “Elternschaftsvereinbarungen” (accordi “genitoriali”), mediante le quali – per effetto di una dichiarazione resa dinanzi alla competente autorità, viene determinato, chi, oltre alla persona, dalla quale è nato il figlio, è il secondo genitore (che può essere una donna o un uomo). A seguito della predetta “Vereinbarung”, può essere statuito, che il padre biologico, è anche il “rechtliche Vater”, senza che sia necessario un matrimonio tra questo padre e la madre o senza un riconoscimento (della paternità) oppure senza “intervento” del giudice (“Familiengericht”).

È ammissibile, che il padre biologico rinunzi alla paternità?

La risposta è affermativa, qualora altra persona si assuma la responsabilità di adempiere tutti i doveri di un genitore.

Se il padre biologico agisce giudizialmente, per far accertare la sua paternità durante la pendenza di questo procedimento, è preclusa la proponibilità dell’istanza “auf Anerkennung der Vaterschaft” da parte di un altro uomo.

Se una donna sposata è in attesa di un figlio per effetto dell’unione con un uomo diverso dal marito – per esempio con il nuovo partner -  questi è facoltizzato a chiedere, entro il termine perentorio di otto settimane a decorrere dalla data di nascita del figlio, il riconoscimento di questo figlio, qualora vi sia consenso della madre e del di lei marito. A tal fine, non è necessaria, nè un’azione di disconoscimento, nè iniziare un procedimento di divorzio.

Lo scioglimento dell’”Elternschaft”, può essere chiesto dal marito nel corso dei primi mesi a decorrere dalla data di nascita del figlio – se vi è consenso della madre – mediante dichiarazione congiunta, resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile, se a tale dichiarazione sono allegati determinati elementi di prova.

A seguito di procedimento dinanzi al “Familiengericht”, può essere accertata la paternità biologica di un figlio, senza che sia necessario il previo disconoscimento della paternità (per effetto del quale, il figlio “perderebbe” il “rechtlichen Vater” (padre dal punto di vista giuridico)).