Riforma Cartabia: cenni alle novità in materia di separazione e divorzio

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Riforma Cartabia: cenni alle novità in materia di separazione e divorzio

 

Le novità della riforma del processo civile in tema di separazione e divorzio: dalla soppressione dell’udienza Presidenziale alle nuove competenze “propositive” assegnate al Giudice.

Il provvedimento di riforma del processo civile (il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha apportato significative modifiche alla disciplina, anche processuale, riguardante il diritto di famiglia.

In particolare, le novità legislative della cd. “riforma Cartabia” hanno interessato la disciplina della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio contenuta nella Legge 1° dicembre 1970, n. 898, introducendo un nuovo rito che ha, con tutta evidenza, l’obiettivo di semplificare e accelerare le relative procedure.

La novità più importante è senz’altro rappresentata dalla abrogazione dell’articolo 4 della Legge n. 898/1970, norma che prevedeva che, prima di procedere alla fase istruttoria, dovesse attuarsi un “passaggio” dinanzi al Presidente del Tribunale finalizzato al tentativo di conciliazione tra i coniugi e all’adozione degli eventuali e opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti “nell’interesse dei coniugi e della prole”.

La norma ha per lunghissimo tempo rappresentato il caposaldo di quel modello procedimentale bifasico che prevedeva, prima dell’avvio della fase di cognizione piena e di quella istruttoria, un passaggio preliminare con funzione di verifica della sussistenza di margini per il superamento della crisi coniugale che aveva condotto alla istaurazione del procedimento.

L’istituto, evidentemente, rispondeva alla necessità, sentita dal legislatore e dell’ordinamento in tempi meno recenti, di preservare l’unità familiare cercando di perseguire un ravvedimento dei coniugi tramite l’intervento di un giudice; intento questo che, tuttavia, ha dovuto cedere il passo di fronte alle reali, rare chance di riuscita del tentativo di conciliazione operato dal Presidente del Tribunale.

La riforma ha dunque soppresso la disposizione in commento (appunto l’art. 4 della L. 898/1070) con la conseguenza che, dal momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina (attualmente prevista per il 30 giugno 2023), non verrà più effettuato quel passaggio preliminare dall’udienza presidenziale che ha caratterizzato per lungo tempo la disciplina della separazione e del divorzio.

A ben vedere, tuttavia, il legislatore della riforma – conscio delle peculiarità e delle complessità delle dinamiche legate alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – pare aver lasciato uno spiraglio di apertura per tutti quei casi in cui l’adozione di provvedimenti urgenti appaia assolutamente necessaria: difatti il nuovo art. 473-bis.15 c.p.c. prevede che “in caso di pregiudizio  imminente  e  irreparabile  o  quando  la convocazione  delle  parti  potrebbe  pregiudicare  l’attuazione  dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui  delegato,  assunte ove   occorre   sommarie    informazioni,    adotta    con    decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti  necessari  nell’interesse dei figli e, nei limiti  delle  domande  da  queste  proposte,  delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”.

Anche per quanto riguarda il tentativo di conciliazione, l’abrogazione dell’art. 4 della L. n. 898/1970 non ha portato ad una completa eliminazione dell’istituto, che difatti rivive e si ritrova all’art. 473-bis.21 c.p.c., recante la disciplina della prima udienza di comparizione di fronte al collegio o al giudice delegato. La citata norma, al comma 3, recita infatti “All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione”.

La norma successiva (art. 473-bis.22 c.p.c.) prevede poi che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice possa procedere a dare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti e dei figli.

Tale norma merita particolare attenzione specie se letta in combinato con il successivo art. 473-bis.50 c.p.c., disposizione che già secondo i primi commentatori introduce una nuova figura di “giudice-psicologo” in quanto demanda a quest’ultimo il compito di indicare, all’atto dell’adozione dei provvedimenti urgenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c., “le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro”, nonché la possibilità di “formulare una proposta di piano genitoriale” che, qualora accettato, è vincolante per le parti al pari dei provvedimenti giudiziali.

In conclusione, l’intento del legislatore, con le descritte novità in tema di separazione e divorzio, è evidentemente quello di semplificare il procedimento rendendolo più snello e adatto a soddisfare le esigenze soprattutto dei figli, specie se minori di età.

È tuttavia già sin d’ora evidente che tale intento stenta a conciliarsi con le complessità che caratterizzano i procedimenti in tema di famiglia, e che – come si è potuto vedere – impediscono l’eliminazione di alcuni istituti quale quello collegato all’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

Un processo, in conclusione, che nella teoria si profila come unitario, ma che in concreto presenta ancora una geometria variabile.