In vigore dal 26 novembre 2024 il primo correttivo alla riforma Cartabia

Prima disamina
Riforma Cartabia
Riforma Cartabia

In vigore dal 26 novembre 2024 il primo correttivo alla riforma Cartabia

Prima disamina

 

Il 26 novembre è entrato in vigore il d.lgs. 164/2024, con cui il legislatore ha apportato importanti modifiche alla riforma Cartabia, tramite “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata”.

Sono, dunque, previste modifiche al codice di procedura civile, alle esecuzioni, al codice civile e penale e ad alcune leggi speciali. La riforma riguarderà, altresì, la notifica degli atti giudiziari e i processi speciali su persone, famiglia e minori.

Le novità si applicano dal 26 novembre 2024 a tutti i giudizi Cartabia, dunque  a quelli promossi dopo il 28 febbraio 2023.

In allineamento con le riforme del telematico, rileva il nuovo art. 125 c.p.c. che non contiene più l’obbligo di indicazione del numero di fax, l’art. 133 c.p.c. che prevede che la sentenza sia resa pubblica mediante deposito telematico e, infine, l’art. 136 c.p.c. secondo cui le comunicazioni di cancelleria avvengono sempre a mezzo pec.

Il nuovo articolo 136 c.p.c., sui biglietti di cancelleria, prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali.

Cambia anche la formulazione dell’articolo 149 bis c.p.c., ovvero le notificazioni a mezzo pec dell’Ufficiale giudiziario. Il nuovo comma 2 dispone che l’Ufficiale giudiziario può trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, la copia informatica dell’atto.

Sempre l’art. 149 bis c.p.c al terzo comma invece dispone che la notifica si perfeziona quando il documento informatico è consegnato all’ufficiale giudiziario per il notificante, invero per il destinatario, invece, quando il gestore di posta elettronica genera la ricevuta di avvenuta consegna.

In relazione al regolamento di competenza il nuovo decreto anticipa le tempistiche processuali e prevede che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’ 38 c.p.c siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis c.p.c., non oltre la prima udienza.

Il Giudice potrà disporre il passaggio al rito semplificato già nella fase dello scambio delle memorie (fase preliminare).

È stato, quindi, integralmente riscritto l’art. 171 bis c.p.c., precisando i passaggi delle verifiche preliminari eseguite dal Giudice, in modo da assicurare che la causa giunga alla prima udienza di comparizione solo quando siano stati compiutamente eseguiti gli accertamenti in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio ed è dunque possibile dare corso agli incombenti di cui all’articolo 183 c.p.c..

Inoltre, a scanso di equivoci, il Giudice dovrà sempre pronunciare il decreto di fissazione dell’udienza, che confermi o meno la data già fissata nell’atto di citazione.

Con riguardo al rito semplificato, viene introdotto quello facoltativo. Si chiarisce che davanti al tribunale monocratico la causa può sempre essere introdotta con rito semplificato anche quando non sia di pronta soluzione e, ricorrendone i presupposti, anche per le opposizioni a precetto, agli atti esecutivi o a decreto ingiuntivo.

All’ Art. 281 duodecies c.p.c. vengono introdotte due modiche: al terzo comma viene precisato che all’udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche le domande che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti; al quarto comma, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte, in luogo del giustificato motivo.

Il procedimento innanzi al Gdp verrà maggiormente riallineato alle disposizioni di cui agli artt. 317, 318 e 319 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 318 c.p.c., viene inserito nel secondo comma il seguente periodo “Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281 undecies , terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Viene poi eliminato il riferimento in capo all’attore all’obbligo di deposito del ricorso notificato, prevedendo unicamente che “L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.”. (art. 319 c.p.c.).

L’art. 321 c.p.c. prevede, infine, che, nel caso in cui il Giudice di Pace non desse lettura della sentenza in udienza, deve depositare la sentenza entro 15 giorni dalla discussione.

Tra le indicazioni che deve contenere l’atto di citazione viene inserita quella relativa all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto.

Il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche sulla base delle sole fatture elettroniche -es. per le imprese senza (più) necessità dell’autentica dei libri contabili. All’art. 634 c.p.c. è previsto infatti che “Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.”

Infine, il processo di esecuzione.

Varie le riforme, a partire dal precetto che, ex art 480 c.p.c. dovrà ora contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale». Diversamente, “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis”.

L’art. 492 c.p.c., prevede un nuovo secondo comma, che si occupa della forma del pignoramento. Esso prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo pec.

Importante anche la modifica che investe l’articolo 543 c.p.c., relativa alla forma del pignoramento presso terzi. Il nuovo sesto comma prevede che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo. In questo caso, l’obbligo del terzo viene meno dal momento in cui riceve la comunicazione, dunque dovrà provvedere a sboccare i conti correnti anche per evitare azioni risarcitorie.

Per approfondimenti, allegato il D.LGS. 164/2024.