Ancora sul «caso» della «famiglia nel bosco»
Ancora sul «caso» della «famiglia nel bosco»
Perché tornare sul «caso»?
È opportuno tornare sul «caso» della «famiglia nel bosco». È opportuno, infatti, riconsiderare brevemente la questione dopo la Nota La «famiglia nel bosco»: autodeterminazione e diritto, pubblicata nella presente rubrica «Osservatorio tre Bio» il 27 novembre 2025, dopo la Nota di risposta La «famiglia nel bosco»: appunti per una controreplica («Osservatorio tre Bio», 16 dicembre 2025) alle obiezioni dell'avv. Lucio Scotti del Foro di Taranto, formulate con la di lui Nota Minori, giustizia, legalità: una risposta al prof. Castellano («Filodiritto», 3 dicembre 2025).
L'opportunità è data dall'evoluzione del «caso», dai nuovi problemi che la sua istruttoria pone, dal rinnovato e ampliato dibattito che esso ha suscitato e tuttora suscita.
È opportuno avvertire in via preliminare che gli appunti che seguono sono fondati sulle notizie di stampa, non sulla lettura degli atti giudiziari.
È opportuno, inoltre, avvertire che essi sono … appunti, non trattazione vera e propria delle questioni sollevate dal «caso» de quo.
Premessa
Il diritto è innanzitutto esercizio di un dovere. Non è, quindi, una facoltà concessa, non è «riconoscimento» di un potere di agire come sostengono, invece, le dottrine gnostiche e idealistiche. La patria potestà (o la responsabilità genitoriale) è un'obbligazione che consegue al concepimento e, ancor più, alla nascita del figlio. I genitori diventano «titolari» di questo diritto/dovere per natura. Esso consegue a una scelta ma non è lasciato a una libera scelta. Consegue alla scelta di concepire. Non è, però, esercizio di un'opzione abbandonata alla contingente volontà dei genitori. In altre parole i genitori non hanno la facoltà di sottrarsi all'esercizio della patria potestà (o della responsabilità genitoriale)[1].
La patria potestà (o la responsabilità genitoriale) non dipende, poi, - la cosa va sottolineata – dalla volontà dello Stato. Lo Stato è chiamato unicamente a vigilare che essa sia effettivamente e correttamente esercitata. E sia effettivamente e correttamente esercitata non con riferimento alle sole norme positive ma secondo le leggi naturali, le quali sono sovraordinate anche all'ordinamento giuridico positivo.
Lo Stato, inoltre, non ha il potere di revocarla (se non in casi eccezionali tassativamente stabiliti dalla legge positiva). Ha il dovere sussidiario, in alcune gravi situazioni, di porre rimedio a un'incapacità (o impossibilità) o di imporne l'esercizio nel caso in cui i genitori non adempiano al loro dovere naturale. Ciò, però, solamente in casi estremi. Non, quindi, sulla base di discutibili opinioni e di contingenti modelli di vita, ma sulla base di valutazioni il più possibile oggettive che considerino attentamente le finalità naturali inscritte nel soggetto[2] che non gode (ancora) della capacità di agire.
L'«interesse» del minore non dipende da condizioni di vita comoda. Talvolta, anzi, sono le condizioni difficili che temprano, che educano la volontà, che concorrono alla formazione della persona.
Non è lo stile di vita egemone condizione e criterio della valutazione della normalità della vita, né di quella individuale, né di quella famigliare, né di quella sociale. Tutte le scelte di vita sono legittime purché non siano vulnera al diritto naturale classico.
Il «caso» della «famiglia nel bosco»
È opportuno tenere presente questa premessa considerando il «caso» della «famiglia nel bosco». Esso pone il problema della legittimità (nel caso de quo persino della legalità) dell'intervento dello Stato che ha privato della responsabilità genitoriale i genitori dei minori della «famiglia nel bosco». Tanto più dal momento che esso segna una palese contraddizione con il riconosciuto «diritto all'autodeterminazione» assoluta della volontà del soggetto[3]. La Corte costituzionale ha reiteratamente sentenziato fino al 2023 che l'autodeterminazione è uno dei due pilastri sui quali si regge l'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana (cfr. Sentenze n. 203/1989, n. 13/1991, n. 467/1991, n. 334/1996). Solamente di recente la Corte costituzionale, sulla base di argomenti extragiuridici, ha posto paletti all'esercizio di questo «diritto»; paletti che sembrano non segnare confini all'esercizio dell'autodeterminazione come quello esercitato dalla «famiglia nel bosco». Le Sentenze della Corte costituzionale, com'è noto, hanno efficacia erga omnes. Esse, quindi, devono essere rispettate da tutti, anche dai giudici[4].
È vero che nel caso de quo l'autodeterminazione non può essere esercitata dai minori. Va notato, però, che se si privano i genitori della responsabilità genitoriale, la famiglia viene privata di ogni potere. Paradossalmente, in questo caso, l'autodeterminazione viene esercitata dai giudici in nome dello Stato il quale elimina ogni possibilità di decisione della famiglia quale società naturale i cui diritti sono riconosciuti anche dalla Costituzione (art. 29). La Costituzione, infatti, esplicitamente afferma che è «dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli».
Il mantenimento, l'istruzione e l'educazione non sono né uniformi né generalizzati (il mantenimento), né opera necessariamente della scuola statale (l'istruzione), né modellati secondo un unico paradigma imposto dallo Stato (l'educazione). Mantenimento, istruzione, educazione sono conseguibili (in taluni casi debbono e possono essere conseguiti) con una pluralità di scelte e di metodi sui quali i giudici non hanno il potere di pronunciarsi.
Sarebbe frutto del totalitarismo l'esercizio di un potere improprio esercitato a questo proposito dallo Stato sia pure attraverso i giudici.
Possibili conseguenze
L'imposizione (sia pure indiretta) di un unico modo di mantenimento, di un'unica via per l'istruzione, di un unico paradigma di educazione alla luce della Legge fondamentale della Repubblica italiana rappresenterebbe senza dubbio un abuso di potere anche se esercitato nominalisticamente in nome del (presunto) «interesse» dei minori, i quali, nel caso de quo, - lo si vedrà più avanti – da questa situazione escono sicuramente turbati (la cosa è già avvenuta), probabilmente anche gravemente danneggiati.
Non è dato sapere se l'attuale Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, abbia parlato in termini tecnici quando ha affermato (cfr., per esempio, «La Verità» del 9 marzo 2026) che i bambini sono «sequestrati» e che è necessario procedere al loro «dissequestro», alla loro liberazione. Ciò al fine di consentire loro di vivere nella loro famiglia insieme con i genitori cui andrebbe «restituita» la piena responsabilità genitoriale.
Non è dato sapere, inoltre, se sulla base di questa valutazione di Matteo Salvini sia doverosa una denuncia dei magistrati del Tribunale dei minori de L'Aquila. Quello che è certo, invece, è il fatto che se Salvini disponesse di informazioni che consentano un simile giudizio, dovrebbe procedere a una formale denuncia alla competente Procura della Repubblica.
Psicologi e psichiatri di provata competenza si sono pronunciati sul caso. Essi ritengono che dalla separazione dei minori dalla famiglia, in particolare dalla madre, possano derivare conseguenze psicologiche negative. Vittorino Andreoli, decano della psichiatria italiana, per esempio, ha avvertito che l'alterazione del legame bambino-madre può porre le condizioni per l'insorgenza di disturbi mentali. Trattasi di un «danno temuto», che magistrati e difensori della «famiglia nel bosco» dovrebbero prendere in attenta considerazione; il «danno temuto», in questo caso, non investe una minaccia a un diritto reale: esso rappresenta un danno temuto per la persona, il quale è ancora più grave rispetto al danno temuto reale. Il pregiudizio, infatti, che deriva ai minori dalla decisione del Tribunale dei minori de L'Aquila non consente di continuare a invocare il loro superiore interesse: essi, infatti, sono esposti a un (probabile) danno duraturo e, ove verificatosi, irreparabile. Ciò imporrebbe di riconsiderare con urgenza i provvedimenti adottati dai magistrati aquilani.
La situazione in cui versa la «famiglia nel bosco» sotto il profilo formalistico può apparire legale. L'indagine, però, andrebbe condotta in profondità, considerando innanzitutto i suoi aspetti sostanziali e valutando simultaneamente quelli formali con criteri non formalistici.
Pare accertato che i minori – lo si è già detto – abbiano subito un forte turbamento dalla situazione loro imposta. Si tratta certamente di danni alla persona e di danni esistenziali, cui vanno aggiunti i danni morali (e certamente anche i danni materiali) subiti dai genitori ai quali finora – almeno così pare – non sono stati contestati reati né accertate incapacità genitoriali. Ciò fa sorgere il dubbio che la vicenda sia, propriamente parlando, caratterizzata da un abuso di potere.
[1] Consente, invece, di violare le obbligazioni naturali il D.P.R n. 396/2000, il quale concede la facoltà di partorire in incognito. Esso, infatti, concede alla madre la facoltà di chiedere di non essere nominata nell’atto di nascita del proprio figlio, liberandola così da ogni obbligazione nei suoi riguardi.
[2] I minori, com’è stato giustamente sottolineato, sono soggetti. In quanto tali non sono «proprietà» né dei genitori né dello Stato. I genitori e, in via eccezionalmente sussidiaria, lo Stato hanno unicamente il dovere/potere di farli crescere secondo l’ordine della natura dei soggetti. Non, quindi, arbitrariamente. L’arbitrio – la cosa va sottolineata - può stare anche nella norma positiva. Sta nella norma positiva allorché essa non ha per propria regola il diritto naturale.
[3] Sulla controversa questione del cosiddetto «diritto all’autodeterminazione» assoluta della volontà del soggetto si rinvia a R. DI MARCO, Autodeterminazione e diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, nonché ad AA. VV., La autodeterminación: problemas jurídicos y políticos, a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Marcial Pons, 2020. L’autodeterminazione è un diritto del soggetto. Essa, però, per essere un diritto dev’essere autodeterminazione responsabile. L’autodeterminazione assoluta della volontà «respinge» la responsabilità e, pertanto, non può essere considerata un diritto. Essa è rivendicazione della dottrina liberal-radicale che, attualmente, caratterizza l’Occidente.
[4] A coloro che sono soliti porre la domanda: dove sta scritto?, va fatto presente che l’autodeterminanzione liberal-radicale trova conferma «scritta» nella Costituzione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Essa, pertanto, è inscritta, a torto o a ragione, nel diritto «positivo».