La decorrenza dell’assegno di mantenimento dei figli tra separazione e divorzio in ipotesi di variazione dell’importo: quanto e a partire da quando
La decorrenza dell’assegno di mantenimento dei figli tra separazione e divorzio in ipotesi di variazione dell’importo: quanto e a partire da quando
Premessa – la sentenza di separazione
Nel diritto di famiglia, il tema della decorrenza dell’assegno di mantenimento rappresenta uno dei profili più controversi nella prassi giudiziaria, soprattutto quando si susseguono procedimenti di separazione e divorzio e intervengono modifiche quantitative del contributo economico dovuto in favore del coniuge o dei figli.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha progressivamente consolidato un principio di carattere generale: l’assegno di mantenimento decorre, salvo diversa espressa statuizione del giudice, dalla data della domanda giudiziale (Cass. civ., Sez. I, ord. 2 agosto 2024, n. 21785, punto 2; in senso conforme Cass., Sez. I, ord. 20 giugno 2023, n. 17570; Cass., Sez. VI‑1, ord. 19 febbraio 2015, n. 3348; Cass., Sez. I, sent. 2 maggio 2006, n. 10119).
La sentenza che determina l’assegno di mantenimento non ha natura costitutiva dell’obbligo, ma meramente dichiarativa e determinativa di un diritto già esistente. La Suprema Corte ha ribadito che “l’obbligo di mantenimento dei figli non nasce con la sentenza di separazione o di divorzio, ma direttamente dalla legge”.
Per tale ragione, l’assegno stabilito dal giudice decorre normalmente dalla proposizione della domanda, salvo che il provvedimento definitivo individui espressamente un diverso dies a quo.
L’orientamento si fonda sul principio processuale secondo cui “un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio”, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21087/2004; Cass. n. 14886/2002; Cass. n. 4558/2000; Cass. n. 4011/1999; Cass. n. 7770/1997).
L’efficacia dell’ordinanza presidenziale nella fase introduttiva
Ulteriore profilo di rilievo riguarda l’efficacia temporale dei provvedimenti presidenziali adottati nella fase introduttiva del giudizio di separazione.
La Cassazione, con orientamento risalente ma costante, ha chiarito che l’ordinanza presidenziale produce effetti successivamente alla sua emissione e conserva efficacia sino alla definizione del giudizio, salvo che intervenga una causa idonea a impedirne l’applicazione.
Tra le decisioni maggiormente significative si annoverano Cass. 2428/1962, Cass. 11029/1999, Cass. 1841/2011.
Ne consegue che il contributo economico fissato in sede presidenziale continua a produrre effetti sino alla sentenza definitiva, salvo diversa regolamentazione sopravvenuta.
Decorrenza dell’assegno nel giudizio di divorzio
La questione assume particolare interesse quando, nel passaggio dalla separazione al divorzio, il giudice modifica l’importo del mantenimento.
Anche in tale ambito, la Cassazione ha affermato che l’assegno disposto in sede di divorzio decorre normalmente dalla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche laddove l’importo sia inferiore rispetto a quello precedentemente stabilito in separazione.
La ratio del principio risiede nella continuità dell’obbligo di mantenimento e nella necessità di evitare vuoti temporali nella tutela economica dei figli.
Tuttavia, la decorrenza può essere ancorata ad un momento diverso qualora emerga un fatto sopravvenuto specifico e puntualmente accertato, idoneo a giustificare il riequilibrio del contributo.
In tal senso si leggano Cass. 2 maggio 2006, n. 10119, Cass. 3 novembre 2004, n. 21087, Cass. 29 marzo 1994, n. 3050.
Il caso pratico: decorrenza e rivalutazione dell’assegno
Si pone ad esempio una causa di separazione con domanda è stata proposta dalla madre nel maggio 2018.
La sentenza ha determinato un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili senza indicare una diversa decorrenza rispetto alla domanda introduttiva. In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi che l’obbligo decorra dal mese di giugno 2018, primo mese successivo alla proposizione del ricorso.
Conseguentemente l’importo base di euro 400,00 deve considerarsi dovuto a partire da giugno 2018, la rivalutazione ISTAT opera dal giugno 2019.
Nelle more della causa di separazione, la madre, beneficiaria dell’assegno, ha però incassato l’assegno stabilito dai provvedimenti provvisori, di € 350,00, a partire dal mese successivo alla loro emissione. Alla data di emissione della sentenza avrà diritto a richiedere la differenza tra la somma percepita e quella disposta in sentenza, oltre alle mensilità piene dalla data della domanda di separazione a quella di emissione dei provvedimenti provvisori, non corrisposte dal padre.
Successivamente, nell’ambito del giudizio di divorzio, i provvedimenti provvisori hanno riportato l’assegno all’importo originario di euro 350,00 mensili a decorrere dal giugno 2022. La madre vedrà quindi un decremento dell’assegno rispetto a quello che era l’importo, anche rivalutato ai sensi degli indici ISTAT in base alla sentenza di separazione.
Considerazioni conclusive
L’elaborazione giurisprudenziale in materia di decorrenza dell’assegno di mantenimento evidenzia una linea interpretativa ormai stabile: il diritto al mantenimento non nasce con la sentenza, ma preesiste ad essa in forza della legge e del rapporto familiare.
La funzione della decisione giudiziale è pertanto quella di quantificare e regolare un obbligo già esistente, con conseguente retroazione degli effetti economici alla data della domanda, salvo espressa deroga.
Nel contenzioso familiare, tale principio assume particolare rilevanza pratica nella determinazione degli arretrati, nel calcolo delle rivalutazioni ISTAT, nella verifica dell’efficacia dei provvedimenti provvisori, nella continuità tra fase di separazione e fase di divorzio.
L’orientamento della Cassazione appare oggi volto a garantire una tutela effettiva e continuativa dei soggetti economicamente più deboli, in particolare dei figli minori o non economicamente autosufficienti, evitando che la durata del processo si traduca in un pregiudizio patrimoniale.