Le spese extra assegno nel mantenimento dei figli: natura, titolo esecutivo e recupero

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Le spese extra assegno nel mantenimento dei figli: natura, titolo esecutivo e recupero

 

Uno dei profili maggiormente conflittuali nella fase successiva alla disgregazione del nucleo familiare con figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti è il recupero delle spese extra assegno sostenute nell’interesse di questi. La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha progressivamente chiarito la natura di tali esborsi, che non hanno disciplina codicistica, le modalità di formazione del titolo esecutivo e gli strumenti processuali a disposizione del genitore che abbia anticipato le somme.

 

Le spese extra assegno. La distinzione tra spese routinarie e spese imprevedibili

Come accennato, il concetto di spese extra assegno, o straordinarie, non è normato, ma di formazione giurisprudenziale. Le prime sentenze in tema si trovano negli anni ’80 e ’90: i tribunali dell’epoca introdussero la distinzione tra spese ordinarie – quelle cioè prevedibili e ricorrenti, come il vitto, l’abbigliamento e le spese abitative –, comprese nell’ordinario mantenimento, e spese straordinarie, caratterizzate da imprevedibilità nel tempo o nell’importo, eccezionalità. Sempre nello stesso periodo i tribunali adottano i primi protocolli di catalogazione delle une e delle altre spese. La giurisprudenza si è poi evoluta anche con riferimento alla problematica più frequente: il mancato rimborso della quota al genitore anticipatario da parte dell’altro.

A tal proposito, un punto fermo è rappresentato dalla distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra spese routinarie e spese imprevedibili, come ribadito dalla Cassazione civile, sez. I, ord. 13 gennaio 2021 n. 379 e, più di recente, dalla Cassazione civile, sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7169.

Le spese routinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni ordinari del figlio: si tratta di esborsi certi nel loro ripetersi, prevedibili anche se non sempre predeterminabili nell’ammontare, che finiscono per integrare l’assegno di mantenimento (ad esempio, spese scolastiche ricorrenti, spese mediche ordinarie, abbonamenti mensili per la pratica di sport già concordati).

Le spese imprevedibili, invece, si caratterizzano per la loro eccezionalità, imprevedibilità e rilevanza economica. Proprio per tali caratteristiche, esse recidono ogni legame con l’ordinarietà dell’assegno di mantenimento e richiedono un diverso inquadramento giuridico (ad esempio, un farmaco eccezionalmente costoso per la cura di una malattia improvvisa, la vacanza studio all’estero).

 

La formazione del titolo esecutivo

Sotto il profilo processuale, le spese extra assegno routinarie possono essere azionate in forza del titolo originario di condanna emesso nei procedimenti di separazione, divorzio o nei giudizi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. All’atto di precetto che viene redatto deve però essere allegata la ricevuta di spesa di cui si chiede il rimborso, che abbia puntuale riferimento al figlio minore e indicazione dell’importo speso, in modo che tramite una mera operazione aritmetica, sia possibile preservare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti dall’art. 474 c.p.c in tema di titolo esecutivo.

Diversamente per le spese imprevedibili, la giurisprudenza di legittimità sopra citata richiede un’autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale.

 

Il problema del consenso preventivo tra i genitori

Un tema particolarmente delicato connesso al recupero è quello della necessità di un previo accordo tra i genitori riguardo il sostenimento della spesa. La risposta a detto quesito si intreccia inevitabilmente con il regime di affidamento del figlio minore: il problema del consenso si porrà unicamente con riferimento ai figli affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, andando a limitarsi unicamente alle questioni di maggiore interesse per quelli affidati in via esclusiva ad uno dei genitori e annullandosi del tutto nelle ipotesi di affidamento superesclusivo, in cui ogni decisione relativa al figlio viene rimessa ad uno dei due genitori.

Sul punto occorre inoltre ricordarsi che in ipotesi di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, starà ai figli stessi concertare con entrambi i genitori la necessità di affrontare una determinata spesa.

La Cassazione (Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. n. 14564 del 25/05/2023, ma anche Cassazione Civile, Sez. 1, Ord. n. 5059 del 24/02/2021) ha chiarito che non esiste una distinzione rigida tra spese straordinarie soggette o meno a consenso preventivo. Si può dire che tale differenziazione è stata progressivamente sovrapposta in via giurisprudenziale a quella tra spese routinarie e imprevedibili.

Secondo l’orientamento consolidato infatti, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente le spese che, pur qualificate come straordinarie, siano caratterizzate da ordinarietà e prevedibilità nel loro ripetersi, e sono quindi routinarie. Il consenso preventivo è richiesto solo per quelle spese che, per imprevedibilità e rilevanza, esulano dall’ordinario regime di vita del minore.

In ogni caso, anche in tali ipotesi, la mancanza di accordo non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso. Il genitore anticipatario potrà comunque chiederne il rimborso dimostrando al giudice la rispondenza della spesa all’interesse preminente del figlio e la compatibilità con le condizioni economico-patrimoniali del genitore che non le ha sostenute.

 

Gli strumenti per il recupero delle spese imprevedibili

Quanto alle modalità di recupero delle spese imprevedibili, l’avvocato è chiamato a scegliere lo strumento processuale più adeguato al caso concreto per la formazione del titolo esecutivo.

In particolare:

            •          il ricorso per decreto ingiuntivo è consigliabile quando vi sia prova del consenso dell’altro genitore oltre che un documento di spesa: ad esempio i genitori hanno concordato la vacanza studio all’estero, ma poi uno dei due ha rifiutato il rimborso della quota di sua spettanza del viaggio pagata dall’altro. Nella presentazione del ricorso, il legale dovrà documentare la spesa e il consenso espresso dalla controparte.

            •          l’azione di accertamento risulta preferibile quando non c’è stato un preventivo accordo, ed è quindi necessario dimostrare la rispondenza della spesa all’interesse del minore e al tenore di vita familiare, oltre che nelle ipotesi in cui le spese sono siano documentabili per iscritto. Si ricorda che per le domande fino a 50.000 euro l’invito alla negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità ex art. 3 d.l. 12 settembre 2014 n. 132.

 

Consigli pratici per prevenire il contenzioso

In chiave preventiva, appare utile una puntuale elencazione delle spese extra assegno già in sede di accordo di separazione/divorzio/affidamento figlio, qualificando ove possibile le spese da considerarsi routinarie. In ipotesi invece di contenzioso, è altresì opportuno indicare nel piano genitoriale le attività abitualmente svolte dal figlio di modo che, se presenti in entrambi i piani genitoriali presentati dalle parti, si avrà la prova della loro routinarietà.

Sul piano pratico, una gestione trasparente delle spese – ad esempio attraverso un gruppo whatsapp dedicato tra i genitori per il riepilogo degli esborsi e lo scambio delle ricevute, da tenere distinto rispetto ad ogni altra comunicazione – può contribuire a ridurre il conflitto e facilitare eventuali azioni di recupero.