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Nomina ad Amministratore di sostegno/tutore: la ricerca del patrimonio dell’assistito con modalità telematiche ex art. 155 sexies disp. att. cpc

amministratore di sostegno
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Nomina ad Amministratore di sostegno/tutore: la ricerca del patrimonio dell’assistito con modalità telematiche ex art. 155 sexies disp. att. cpc

 

Abstract: L’autrice analizza l’applicabilità all’istituto dell’Amministrazione di sostegno e della tutela dell’art.  sexies disp. att. cpc, ovvero ricerca telematica del patrimonio. Vengono indicati i presupposti applicativi, le modalità di ricerca ed i risultati ottenibili.

Sommario: 1. Inquadramento della problematica: la ricerca del patrimonio dell’assistito – 2. La soluzione: l’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – 3. La modalità di accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e le informazioni reperibili – 4. Accesso ad ulteriori banche dati

 

1. Inquadramento della problematica: la ricerca del patrimonio dell’assistito

Questo testo si rivolge a quanti fra voi si approcciano alle prime nomine ad Amministratore di sostegno/tutore quali professionisti - avvocati.

I non professionisti infatti ricevono nomine solitamente da parte di parenti o conoscenti, pertanto all’atto dell’accettazione sono tendenzialmente a conoscenza del patrimonio di quelli che diverranno i loro assistiti. In alcuni casi addirittura, sono già stati “amministratori” di alcuni rapporti su semplice delega anche prima della nomina (si pensi ad esempio alle deleghe ad operare sui conti correnti conferite dai genitori ai figli).

Il professionista -avvocato- invece viene nominato dal Tribunale, scelto in modo casuale. In taluni Tribunali esistono elenchi in cui gli avvocati si iscrivono -talora previo aver frequentato specifici corsi di formazione- per offrire al Giudice Tutelare la propria disponibilità a ricoprire incarichi di ADS/tutore/curatore speciale.

In seguito alla nomina ed al giuramento, che viene prestato nella maggioranza dei casi in assenza della persona interessata dalla misura e talvolta in via cartacea, spetta all’ADS/tutore di fresca nomina entrare in contatto con la persona assistita, presentandosi, e prendere contezza del patrimonio da amministrare e delle problematiche da affrontare.

Tuttavia ci si trova spesso di fronte a persone anziane, malate, a volte con disabilità intellettive gravi, diffidenti, che sfuggono di fronte alle domande dirette o, addirittura, non in grado di riferire con compiutezza circa il loro patrimonio e le modalità con cui lo stesso è stato amministrato fino ad allora. Sporadicamente si ha la fortuna di poter contare su familiari collaborativi.

In campo patrimoniale, nemmeno il Servizio Sociale può fornire informazioni precise ed affidabili.§
 

2. La soluzione: l’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Viene in aiuto del professionista l’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che dispone che “Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare -art. 492 bis cpc e art. 155 quinquies disp. att. cpc- si applicano anche per […] procedimenti […] relativi alla gestione di patrimoni altrui”.

E’ pertanto possibile che l’ADS/tutore nominato richieda direttamente ai gestori delle banche dati ex art. 155 quater disp. att. cpc le informazioni relative allo stato patrimoniale del soggetto assistito.

Si potranno così ottenere le certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi da lavoro dipendente o autonomo riferite all’annualità più recente tra quelle trasmesse nell’ultimo biennio, gli estremi degli atti del registro degli ultimi 10 anni, l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali l’assistito ha intrattenuto rapporti nell’ultima annualità presente in banca dati.
 

3. La modalità di accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e le informazioni reperibili

E’ possibile rivolgere l’istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente in base alla residenza anagrafica dell’amministrato, seguendo le modalità di accesso – di tipo telematico – indicate sui canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter promuovere l’istanza, l’ADS deve essere stato autorizzato dal Giudice Tutelare, in sede di nomina, a presentare istante alla Pubblica Amministrazione. In alternativa, qualora tale autorizzazione mancasse, può farne richiesta con specifica istanza motivata al Giudice Tutelare competente.

Si ritiene invece che il tutore sia sempre legittimato essendo investito da una nomina più ampia e non dettagliata.

L’istanza all’Agenzia delle Entrate si invia dalla pec del professionista unitamente al decreto di nomina, all’autorizzazione all’accesso, se contenuta in un provvedimento successivo, ed al modello di istanza predisposto dall’Agenzia delle Entrate compilato di tutti i dati richiesti e firmato digitalmente.

L’Agenzia risponde solitamente protocollando la domanda e quindi inviando i resoconti ed i documenti intestati al soggetto amministrato rinvenuti nelle varie banche dati consultabili.

Questi costituiscono nella maggioranza dei casi un ottimo punto di partenza per il neo-ADS/tutore per dare avvio alla gestione del patrimonio del proprio assistito con chiarezza.
 

4. Accesso ad ulteriori banche dati

Si ricorda infine che gli stessi ADS/tutori possono comunque accedere al cassetto fiscale del proprio amministrato, al portale online dell’INPS ove reperire le altre informazioni fiscali e pensionistiche necessarie.

Inoltre, per quanto riguarda le informazioni ipotecarie e catastali, rimangono ferme le modalità di accesso presso gli uffici Provinciali competenti o per via telematica, mentre eventuali informazioni sulle partecipazioni societarie e sulle cariche ricoperte potranno essere richieste alle competenti Camere di Commercio. Per quanto concerne i dati gestiti dal P.R.A. o, perfino, dalle Capitanerie di Porto occorrerà rivolgersi direttamente a tali enti.