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Il trust fiscalmente “neutro” come tertium genus. L’interposizione fiscale nell’interpretazione recente dell’Agenzia delle Entrate. Il Registro dei Titolari Effettivi

The neutral trust from a tax perspective. The latest positions from the Italian Tax Authorities define a new kind of trust. The Ultimate Beneficial Owners’ Register
Maurizio Tangerini – Veduta orizzontale in rosso con alberi, olio su tela, 20x20 cm, 2020
Maurizio Tangerini – Veduta orizzontale in rosso con alberi, olio su tela, 20x20 cm, 2020

Abstract

La definizione di trust interposto è risalente nella letteratura fiscale del trust e sinora ha connotato negativamente taluni trust aventi determinate caratteristiche. Alla luce di recenti interventi interpretativi da parte dell’Amministrazione Finanziaria, aventi ad oggetto gli effetti dell’interposizione in relazione ai diversi tributi, possiamo oggi trarre alcuni principi; in particolare ammettere che il trust non rilevante ai fini delle imposte sui redditi non rappresenta necessariamente una specie patologica di trust, ma manifestarsi quale genere (fiscale) di trust a sé stante, i cui effetti sono accettati, financo desiderati, dal disponente. L’articolo infine accenna a taluni riflessi operativi connessi all’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi.

The definition of a “conduit” trust, when also referred to as a “sham” trust, is a long-standing one in the Italian trust tax literature and connotes in a negative sense certain trust. Recent interpretative interventions by the Italian tax authorities provide very interesting insights in terms of the effects of interposition concerning the various taxes. Furthermore, we can draw some principles; in particular, to admit that trusts that are not relevant for income tax purposes are not pathological species of trust per se, but a new distinct kind of trust, the effects of which are accepted and desired by the Settlor. Uncertainty about the Ultimate Beneficial Owners’ Register.

 

Sommario

1. Premessa. Soggettività fiscale del trust

2. L’inesistenza fiscale patologica

3. Recenti interventi dell’Ade in relazione agli effetti dell’interposizione ex art.37 comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

4. La neutralità fiscale come opzione. Considerazioni finali

 

1. Trust as a taxable person under Italian Law

2. Trust declared as “non-effective” for tax purposes

3. Recent AdE interventions about the effects of interposition under art. 37 paragraph 3, Presidential Decree no. 600 of 29 September 1973

4. Tax neutrality as an option. Final remarks

 

1. Premessa. Soggettività fiscale del Trust

Riteniamo utile richiamare alcuni principi consolidati in tema di soggettività fiscale del trust al fine di definire lo sfondo per le considerazioni che verranno svolte nel prosieguo, con particolare riguardo agli aspetti legati all’inesistenza (se così può definirsi) fiscale del trust, e dei risvolti operativi che questi trust possono esprimere, in positivo, se approcciati – come qui si propone – come tertium genus.

Non sorprende la circostanza che un istituto, soprattutto in assenza di personalità giuridica, possa essere oggetto di una disciplina fiscale multiforme e che gli effetti civili e fiscali possano divergere e comporre un doppio binario. Un doppio binario a cui i tributaristi sono soliti confrontarsi, informati dalla necessità dell’ordinamento tributario di scomporre e ricomporre i fenomeni giuridici per soddisfare il principio costituzionale dell’equo prelievo. È ai più peraltro noto che l’interposizione riguardi sovente istituti ben più usuali e tipizzati nel nostro ordinamento, quali – fra gli altri – le società a responsabilità limitata. Come è altresì noto che in determinate fattispecie sia data opzione al contribuente, attraverso norme speciali, di attuare il prelievo in capo a un soggetto diverso, ad esempio il socio (tramite il meccanismo dell’imputazione, l’opzione per il consolidato fiscale etc.)

Con riferimento al trust, l’ulteriore complicazione data dall’assenza di personalità giuridica, non ha consentito di legiferare per semplice rimando. Le norme emanate hanno dovuto necessariamente definire un centro di imputazione di interessi che prescindesse dal soggetto/persona, e che per ragioni di pura cautela fiscale in primis limitasse eventuali salti d’imposta e in secundis riducesse l’incertezza riguardo ai soggetti in capo ai quali imporre l’onere tributario (disponenti, incrementatori del fondo in trust, beneficiari etc.). Il legislatore ha quindi scelto di includere i trust (con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, commi 74, 75 e 76) fra i soggetti passivi dell’IRES per elencazione espressa all’art. 73, Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (“TUIR”), con l’unica diversione per quei trust cui si rende applicabile il meccanismo di imputazione (trust cosiddetti “trasparenti”) in capo ai beneficiari c.d. individuati.

La normazione ai fini IRES si afferma quale operazione d’eccezione giuridica, il cui fondamento è ben riscontrato in giurisprudenza. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi riguardo a un contenzioso avente ad oggetto tributi diversi dall’IRES, sostiene che “(..) il “trust” non è un ente dotato di personalità̀ giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, che costituisce l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto.” (Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 09-10-2019) 07-02-2020, n. 2894). Ancora, ed in particolare, per la Suprema Corte, V sez., ordinanza 22 marzo 2021, n. 7973, “[…] non può, in ogni caso, leggersi l’art. 73 del TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l’attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore […]”.

Questi principi assumono singolare rilevanza se osservati, ad esempio, alla luce della Sentenza della Suprema Corte, n. 3073, del 2021, ove l’applicazione del c.d. principio del “prezzo valore” ai fini dell’imposta di registro trova accoglimento in ragione della natura di persona fisica di colui che ricopriva l’ufficio di trustee, pur quest’ultimo palesatosi in tale qualità come acquirente della proprietà immobiliare.

La “fatica” dell’ordinamento nell’atteggiarsi nei confronti dell’istituto del trust trova inoltre riscontro nella disciplina antiriciclaggio e nel recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 11 marzo 2022, n. 55 (“Decreto”), che regola il funzionamento del c.d. Registro dei Titolari Effettivi. Anche in questo ambito, forse la mancanza di soggettività giuridica, induce – qui a nostro avviso discutibilmente – il legislatore a definire quali destinatari del provvedimento i (soli?) trust soggetti ad IRES. All’art. 1 del Decreto sono infatti considerati i “trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati dall’articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto antiriciclaggio” il quale a sua volta definisce tali i “(..)trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (..)”.

 

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