Sul testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno
Sul testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno
Abstract: Sulla capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno, e sulla capacità dell’amministratore di sostegno di ricevere per testamento dal beneficiario. Tale capacità, esclusa in termini generali, viene, viceversa, riconosciuta in due casi dalla legge, e in ulteriore caso dalla ricostruzione giurisprudenziale.
- Amministrazione di sostegno e testamento. Due questioni.
- La capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno.
- La capacità dell’amministratore di sostegno, di ricevere per testamento dal beneficiario.
- Amministrazione di sostegno e testamento. Due questioni. Può fare validamente testamento il beneficiario di amministrazione di sostegno? In caso di risposta affermativa, il beneficiario può, nel testamento, chiamare a succedergli il proprio amministratore di sostegno?
- La capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno. Alla prima delle questioni appena poste, la risposta è affermativa. In generale, il beneficiario di amministrazione di sostegno, conserva, a differenza dall’interdetto, e similmente all’inabilitato, la piena capacità di testare (e di donare. In merito, cfr., Corte cost., 10.5.2019, n. 114). La Cassazione ha avuto modo di sottolineare, tra l’altro, come vada esclusa l’applicabilità in via analogica, al beneficiario di amministrazione di sostegno, dell’art. 591, 2° co., c.c., in cu si stabilisce l'incapacità di testare per l'interdetto giudiziale (Cass., 21.5.2018, n. 12460). Questo, nondimeno, solo di regola e automaticamente, e sempre che nulla di differente al riguardo abbia specificamente stabilito il giudice tutelare. Ex artt. 405, 5° co., e 407, 4° co., c.c., infatti, il giudice tutelare può, anche d’ufficio, sempre – vale a dire, sia all’atto della nomina dell'amministratore, sia mediante successivi provvedimenti di modifica – decretare la limitazione della capacità di testare (o di donare) del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Si è affermato che la decretazione di tale incapacità di testare (o di donare) possa, in questi casi, risultare strumento di protezione particolarmente efficace, al fine di sottrarre la persona fragile, beneficiaria dell’amministrazione, a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di soggetti terzi (Cass., 21.5.2018, n. 12460).
- La capacità dell’amministratore di sostegno, di ricevere per testamento dal beneficiario. La risposta affermativa – salvo specifici divieti disposti dal giudice tutelare – al primo dei quesiti posti in apertura, apre la strada al secondo di tali quesiti. In merito, all’art. 411, 2° co., c.c., si stabilisce che all’amministratore di sostegno si applichi, in quanto compatibile, anche l’art. 596 c.c., che sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie, fatte dall’interdetto in favore del tutore. In termini generali, quindi, si deve affermare che l’amministratore di sostegno non ha la capacità di succedere per testamento al beneficiario, e che la relativa disposizione testamentaria sarà colpita da nullità, ai sensi del combinato dell’art. 596 con l’art. 411 c.c. Posta questa regola generale, tuttavia, vi sono alcuni casi in cui il beneficiario può chiamare per testamento l’amministratore di sostegno con piena validità. Questo accade, in primo luogo, allorché la disposizione che chiama l’amministratore di sostegno sia versata dal beneficiario nel proprio testamento prima della nomina dell’amministratore stesso o dopo che sia approvato il conto, come si ricava, ancora una volta, dallo stesso combinato dell’art. 596 con l’art. 411 c.c. In secondo luogo, il 3° co. dell’art. 411 c.c., stabilisce espressamente la validità della disposizione testamentaria a favore dell’amministratore di sostegno, in qualunque tempo sia fatta, se questi sia parente entro il quarto grado, o coniuge del beneficiario, ovvero persona con lui stabilmente convivente. In terzo luogo, sarà comunque valida la disposizione del testamento del beneficiario, in favore dell’amministratore di sostegno, quando si tratti di amministrazione di sostegno puramente, c.d., “di assistenza”. Secondo la giurisprudenza, infatti, vanno distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno c.d. “sostitutiva” o “mista” e dell'amministrazione puramente “di assistenza”. Nei primi due casi l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale, come si notava anche sopra, l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento (e donazione) che, al contrario, sono previsti per tutore (e protutore) dall’art. 596 (e dagli artt. 599 e 779) c.c. Solo ai primi due casi, quindi, va inteso riferito il richiamo che l’art. 411 fa all’art. 596 (e agli artt. 599 e 779) c.c. (Tribunale Bologna, 10.08.2021; Tribunale Savona, 01.10.2020). In sintesi, l’amministratore di sostegno è capace di succedere per testamento al beneficiario, e la relativa disposizione testamentaria è valida se: il testamento che chiama colui che diventerà amministratore di sostegno è redatto precedentemente alla nomina di costui come amministratore, o dopo il rendimento del conto; l’amministratore di sostegno chiamato nel testamento del beneficiario è parente entro il 4° grado, o coniuge, o convivente stabile di questi; si tratti di un’amministrazione, c.d., “di assistenza”, e non di un’amministrazione, c.d., “sostitutiva”, o anche soltanto di una, c.d., “mista”.