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La successione ereditaria in Iran

Analisi sul piano civilistico e fiscale della normativa iraniana in materia di successione ereditaria
Iran
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Il corpo normativo che regola la successione ereditaria in Iran è costituito dal Codice Civile, dalla “Legge sulla giurisdizione non-contenziosa”, nonché da una serie di regolamenti complementari.

Il diritto successorio iraniano si basa sul principio dell’appartenenza religiosa, sancito dall’Articolo 12 della Costituzione: in base ad esso, i musulmani iraniani ereditano secondo le disposizioni del diritto sciita duodecimano previste nel Codice Civile (la religione musulmana sciita duodecimana è la religione ufficiale dello Stato iraniano), mentre i non-musulmani ereditano conformemente alle norme successorie stabilite dall’ordinamento religioso di affiliazione, premesso che le religioni riconosciute in Iran oltre all’Islam sono il cristianesimo, lo zoroastrismo e l’ebraismo.

Su questi presupposti, a titolo esemplificativo, la successione ereditaria dei membri della comunità cristiana iraniana viene disciplinata da disposizioni speciali, contenute nel “Regolamento sullo stato personale dei Cristiani-armeni”.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, invece, la legge prevede che essi ereditino in base alle proprie leggi nazionali.

Va però chiarito che i soggetti aventi una doppia nazionalità, una delle quali iraniana, sono sottoposti alle norme previste per quest’ultima, in quanto l’ordinamento locale non riconosce la doppia cittadinanza.

Va inoltre precisato che sono considerati automaticamente cittadini della Repubblica Islamica dell’Iran, i figli e le figlie di colui che è già cittadino iraniano, a prescindere dal fatto che essi posseggano effettivamente il passaporto del Paese.  Conseguentemente, a loro saranno applicate le norme successorie iraniane.


I soggetti chiamati all’eredità

La legge iraniana chiama all’eredità due categorie principali di soggetti: i consanguinei ed i parenti acquisiti. Nella prima categoria rientrano i figli del defunto, i genitori, i fratelli, gli zii ed i cugini. Nella seconda categoria, invece, l’unico erede previsto è il coniuge del defunto.

I soggetti successibili sono suddivisi dalla legge in tre classi premesso che, comunque, il coniuge è considerato erede in ogni caso:

I - Classe: i genitori, i figli ed i loro discendenti diretti

II - Classe: gli ascendenti, i fratelli, le sorelle ed i loro discendenti diretti

III - Classe: gli zii e zie ed i loro discendenti diretti

L’ordine delle classi dei successibili assume un rilievo in quanto, all’apertura della successione ereditaria, i soggetti di una data classe escludono quelli degli ordini successivi. Unicamente tra gli appartenenti alla stessa classe è possibile un concorso sull’eredità.

In assenza di successibili così come individuati dalle tre summenzionate classi, la ripartizione del patrimonio del defunto viene determinata dal tribunale.

Preme sottolineare che in Iran sono ancora previste ampie limitazioni nei diritti ereditari dei figli naturali, a norma dell’articolo 884 il Codice Civile.


Le quote

Con riferimento alla ripartizione delle quote dell’eredità, in Iran vige ancora una ampia distinzione tra uomini e donne. Ai sensi dell’articolo 907 del Codice Civile, infatti, quando un genitore muore e vi sia un concorso tra figli maschi e figlie femmine, i primi ereditano il doppio delle seconde.

Se invece vi sono solo figlie femmine, esse ereditano tutte in quote uguali.

La moglie del defunto eredita un quarto della proprietà del marito se egli non ha lasciato figli e un ottavo se ha lasciato figli. Invece, in base all’articolo 913, il marito superstite eredita metà dei beni della moglie defunta se questa non ha lasciato figli e un quarto se ha lasciato figli.


Il testamento

Così come in tutti gli ordinamenti, anche in Iran un individuo può disporre testamento, ma a norma dell’articolo 843 del Codice Civile gli atti dispositivi sono privi di efficacia se interessano più di un terzo del valore dell’intero patrimonio, a meno che gli altri eredi lo abbiano espressamente consentito.

La legge classifica i testamenti in due categorie: traslativi della proprietà e nominativi.

È definito traslativo il testamento che trasferisce gratuitamente dai suoi beni ad un’altra persona la proprietà di una cosa o un’utilità. Il testamento nominativo consiste nell’incarico dato dal de cuius, ad una o più persone, di compiere uno o più atti.

Da un punto di vista formale, la legge distingue i testamenti in due categorie: testamenti ufficiali e testamenti olografi. I testamenti ufficiali sono quei testamenti che sono rilasciati avanti un notaio. I testamenti olografi sono validi solo se sono stati redatti di pugno e sottoscritti dal defunto.


Questioni fiscali

In base alla “Legge sulle imposte dirette” le imposte ereditarie sono riscosse con aliquote progressive, a seconda del rapporto di parentela esistente tra l’erede e il defunto. Nello specifico le aliquote previste attualmente sono le seguenti:

  • Fino a Rial 50.000.000: 5%
  • Da Rial 50.000.000 fino a Rial 200.000.000: 15%
  • Da Rial 200.000.000 fino a Rial 500.000.000: 25%
  • Per l’importo superiore a Rial 500.000.000: 35%

In ultimo, va sottolineato che in Iran la qualità di eredi deve essere accertata dal tribunale competente, e cioè da quello del luogo in cui il defunto risiedeva al momento della morte, tramite la proposizione di una domanda giudiziale formulata dai soggetti successibili.