Obbligazioni, obbligazioni alternative ed il legato oggettivamente complesso
Obbligazioni, obbligazioni alternative ed il legato oggettivamente complesso
Premessa
Il diritto successorio puro ed il diritto più ampio e generico “delle obbligazioni” hanno numerosi ed interessantissimi punti di contatto. Il rapporto bifasico che in questa sede si è scelto di approfondire è quello costituito dalla dicotomia obbligazioni alternative – legato oggettivamente complesso (da non confondere con la più articolata questione del legato causalmente complesso, che meriterebbe un’opera monografica). In questa sede si coglierà l’occasione per ricordare una pronuncia interessante in materia di rapporti tra legato e testamento, sottolineando come anche il testamento possa divenire, in un certo senso, “fonte dell’obbligazione”.
Segue: i principi essenziali che dominano la disciplina delle obbligazioni, le obbligazioni alternative ed il legato oggettivamente complesso
1. Art. 1173 cc. - Art. 1174 cc. - Art. 1175 cc. - favor debitoris - favor creditoris - obbligazioni solidali - obbligazioni diseguali - obbligazioni parziarie sussidiarie - obbligazioni alternative definite anche oggettivamente complesse - legato oggettivamente complesso.
2. Norma primaria: Art. 1173 cc. Le fonti delle obbligazioni sono, infatti: - Contratto (o legato ad effetti obbligatori che consente di affermare che anche il testamento è fonte di obbligazione); - Fatto illecito; - Atti o fatti idonei a produrli.
3. Patrimonialità della prestazione: la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (paragone con il matrimonio).
4. Art. 1175 cc.: il debitore ed il creditore devono gestire il rapporto secondo principi di correttezza e buona fede.
5. Riguardo al rapporto tra debitore e creditore, occorre considerare che le obbligazioni solidali eguali sono improntate al principio del favor creditoris: obbligazioni solidali (rapporti interni tra condebitori e rapporti esterni creditore/debitori); obbligazioni solidali diseguali (fideiussioni - beneficium ordinis - beneficium excussionis).
6. Le obbligazioni solidali differiscono da quelle parziarie: le obbligazioni parziarie sono espressione del favor debitoris.
7. In questo frangente si inseriscono le obbligazioni alternative che possono essere considerate come espressione del favor debitoris perché consentono al debitore di scegliere quale prestazione eseguire, cosa che accade anche per il “legato oggettivamente complesso”, in cui possono essere legati due beni diversi, ma uno solo costituirà oggetto di successione a titolo particolare.
8. Obbligazione oggettivamente complessa e legato oggettivamente complesso hanno in comune lo stesso principio della alternatività della scelta ai fini, nel primo caso, della estinzione dell’obbligazione, nel secondo caso, di una successione mortis causa. Hanno in comune, inoltre, la stessa disciplina (art. 1288 e ss. cc.).
9. Nulla esclude, tuttavia, che i punti di contatto possano essere maggiori: anche il legato oggettivamente complesso può produrre un effetto estintivo di una obbligazione con oggetto facoltativo. Al riguardo può essere interessante tracciare le differenze tra legato alternativo e legato con facoltà alternativa, nonché tra obbligazione alternativa ed obbligazione facoltativa.
10. In conclusione, si può dire che è configurabile il legato oggettivamente complesso, con le sue differenze rispetto al legato di cosa generica.
I principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione, Sez. II Civile, n. 28602 del 2020
Ripassati brevemente (e, si spera, efficacemente) alcuni istituti del diritto civile successorio, può essere più facilmente compreso il principio di diritto espresso dalla pronuncia in esame, che qui si riporta integralmente: “[…] il legatario, in quanto portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento contenente la disposizione a titolo particolare in suo favore, non è legittimato alla conferma del testamento stesso che sia nullo o annullabile, posto che tale legittimazione sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari. Conseguentemente il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l'invalidità del testamento contenente una molteplicità di disposizioni a titolo particolare in favore di più soggetti, può proseguire l'azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato […]”.