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L'avvocato che non paga l’affitto di studio sospeso per 2 mesi

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L’avvocato che non paga l’affitto di studio sospeso per 2 mesi

L’avvocato che non adempia con puntualità alle sue obbligazioni è sospeso dalla professione per 2 mesi.

La vicenda esaminata dal Consiglio Nazionale Forense riguarda un collega di 60 anni che in una situazione di difficoltà economica non ha fatto fronte alle spese di affitto dell’immobile.

A nulla sono valsi i suoi tentativi di giustificare l’inadempimento delle obbligazioni assunte e in sua difesa il collega deduceva che i debiti erano derivati dalle sue difficoltà economiche a causa di un calo vistoso del lavoro professionale in tempi di pandemia.

Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione numero 55 del 13 maggio 2022 ha comminato al professionista la sospensione di mesi 2 dalla professione: “Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal CDD della Corte d’Appello di Bologna in data 12 marzo 2018 nei confronti dell’avv. [RICORRENTE], riduce la sanzione alla sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due. Conferma nel resto”.

Così motivando la decisione:

Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.

E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza.

Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda (art. 21 cdf), deve essere tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità (Nel caso di specie, l’incolpato era inadempiente nei confronti di diversi creditori, omettendo tra le altre cose di corrispondere il canone di locazione del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima il CNF ha mitigato in due mesi la sospensione di sei mesi comminata all’incolpato in sede territoriale).