Può un docente avvocato proporre cause contro il Ministero dell’Istruzione?

Può un docente avvocato proporre cause contro il Ministero dell’Istruzione?
L’oggetto del giudizio ha riguardato la vicenda processuale di un docente/avvocato che era stato sanzionato dall’U.P.D. (ufficio procedimenti disciplinari) del Provveditorato di Bologna - con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - perché disattendo il divieto previsto per i dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali aveva assunto il patrocinio in controversie nelle quali era parte il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
In primo grado il Tribunale di Bologna decideva la causa con la sentenza n. 443/2023 con la quale, statuiva: «(…) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione». Il Tribunale di Bologna poneva rilevante importanza alla circostanza che il docente/avvocato aveva richiesto e ottenuto regolare autorizzazione all’esercizio della professione forense da parte il Dirigente Scolastico.
Avverso la predette sentenza il Ministero dell’istruzione e del Merito ricorreva in Appello e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, preliminarmente ha evidenziato che in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS, non vi era motivo di ritenere che il professore/avvocato avrebbe dovuto astenersi dall’assumere il patrocinio contro l’amministrazione datrice di lavoro.
Dunque, la Corte di Appello di Bologna ha stabilito l’indubbia e incontestata compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l‘impiego pubblico del docente/avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell’art. 508, comma 15, d lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo «previa autorizzazione del direttore didattico o del preside" - autorizzazione che pacificamente il docente ha ottenuto nel corso degli anni - e a condizione che il suo esercizio non era di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e era compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio».
Quindi, nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all’esercizio della professione forense, concesse negli anni, conteneva limitazioni di sorta.
In conclusione, la Corte di Appello di Bologna – condannando alle spese di lite il Ministero appellante - ha stabilito che deve escludersi la perdurante vigenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto per i docenti che svolgono al contempo la professione forense a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.