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Il pubblico ufficiale e le correlate figure nel diritto italiano

Una luce nella nebbia
Ph. Luca Martini / Una luce nella nebbia

Il pubblico ufficiale e le correlate figure nel diritto italiano

Indice

1. Profili definitori

2. I principali reati tipici del pubblico ufficiale/contro il pubblico ufficiale

3. Le qualificazioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

4. Il pubblico ufficiale nella Giurisprudenza di legittimità

5. Le persone esercenti un servizio di pubblica necessità

6. La cessazione della qualità di pubblico ufficiale (Art. 360 CP)

 

  1. Profili definitori

Secondo la definizione meta-normativa del dizionario Treccani della lingua italiana, “pubblico ufficiale, nell’Ordinamento italiano, è una persona che eserciti una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale figura si distingue da quella [intermedia] di incaricato di pubblico servizio”.

Ex Art. 207 del CP Zanardelli, del 1889, “sono pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, di un istituto sottoposto, per legge, alla tutela dello Stato, della Provincia o di un Comune. [Sono pubblici ufficiali], in secondo luogo, i notai. In terzo luogo, [sono pubblici ufficiali] gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all’Ordine giudiziario”. Attualmente, l’Art. 357 CP, novellato dalla L. 86/1990 nonché dalla L. 181/1992, fornisce la seguente definizione autentica:
 

Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi

 Da segnalare è Cass., sez. pen. IV, 4 dicembre 2008, n. 45120, ai sensi della quale la maggior parte dei funzionari della PA è qualificabile come “pubblico ufficiale”, a prescindere da dettagli formali, insignificanti nella Prassi quotidiana, in quanto ciò che conta è il sostanziale e concreto incardinamento all’interno dell’apparato pubblico. In molti Precedenti della Corte Suprema, si sottolinea che la nozione “allargata” di pubblico ufficiale, ex Art. 357 CP, si sostanzia, in definitiva, “nella formazione e nella manifestazione della volontà della PA”. Dunque, la recente Giurisprudenza di legittimità esorta a liberare l’Art. 357 CP da inutili e pesanti elucubrazioni, che si fondano su criteri secondari, i quali fanno perdere di vista la ratio fondamentale del predetto Art. 357 CP.

In effetti, anche Cass., sez. pen. V, 16 gennaio 2001, n. 6138 si dimostra assai concreta e pragmatica, poiché essa asserisce che “l’esercizio di fatto delle pubbliche funzioni, senza cioè che vi sia stata un’investitura formale, […] è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale, quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall’Art. 357 CP o dagli Artt. 2699 e 2700 CC, a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni”.
 

  1. I principali reati tipici del pubblico ufficiale/contro il pubblico ufficiale

Nel senso attivo e a prescindere dai singoli corollari, solo il pubblico ufficiale può commettere i seguenti delitti tipici:

  1. Abuso d’ufficio (Art. 323 CP)
  2. Concussione (Art. 317 CP)
  3. Corruzione per l’esercizio della funzione (Art. 318 CP)
  4. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (Art. 319 CP)
  5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater CP)
  6. Peculato (Art. 314 CP)
  7. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (Art. 326 CP)
  8. Rifiuto/Omissione di atti d’ufficio (Art. 328 CP)

Nel senso passivo, solamente contro il pubblico ufficiale, un privato può commettere i seguenti delitti:

  1. Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (Art. 336 CP)
  2. Resistenza ad un pubblico ufficiale (Art. 337 CP)
  3. Oltraggio a pubblico ufficiale (Art. 341 bis CP)
     
  1. Le qualificazioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

Il punto imprescindibile di partenza è il comma 1 Art. 357 CP, il quale definisce come pubblici ufficiali

“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Altrettanto basilare è pure il comma 2 Art. 357 CP, in cui si definisce <<pubblica>>

“la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”

Secondo Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 31 gennaio 2011, n. 715, si può definire <<pubblica>> “la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico, vale a dire da quelle norme volte al perseguimento di una pubblica finalità e [quindi] alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte [rectius: giustapposte, ndr] alle norme di diritto privato”. Pertanto, il comma 1 Art. 357 CP, contenente la nozione di “pubblico ufficiale” ed il comma 2 Art. 357 CP, contenente la qualificazione di “pubblica funzione” recano, se congiunti, come afferma Cass., sez. pen. VI, 3 agosto 2005, n. 29461, alla seguente definizione giurisprudenziale: “il pubblico ufficiale è una persona [fisica] investita di pubbliche funzioni, la cui attività produce effetti giuridici [soprattutto ex Artt. 2699 e 2700 CC] forniti di una particolare tutela, potendo, di contro, dare luogo, a forme aggravate di responsabilità […]. A norma dell’ Art. 97 Cost., i pubblici ufficiali sono tenuti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità della PA, della quale, per effetto dell’Art. 28 Cost., essi rispondono personalmente”

Tutto ciò premesso, Cass., SS.UU., 11 luglio 1992, n. 181 afferma che, entro il campo precettivo dell’Art. 357 CP, possono essere sussunte le tre seguenti figure professionali:

  1. soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell’ente pubblico, ovvero lo rappresentano, anche all’estero.
  2. soggetti muniti di poteri autorizzativi, ossia non solo di un potere di coercizione, bensì di quell’attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità
  3. soggetti muniti [ex Artt. 2699 e 2700 CC] di poteri di certificazione, vale a dire di quelle attività di documentazione a cui l’Ordinamento assegna un’efficacia probatoria [fino a querela di falso]

Sempre secondo Cass., SS.UU., 11 luglio 1992, n. 181, i requisiti sub 1), 2) e 3) caratterizzano i qui di seguito indicati pubblici ufficiali: l’ufficiale giudiziario, il CTU, l’assistente universitario, l’ispettore sanitario di un ospedale, il consigliere comunale, l’ufficiale sanitario, il dipendente dell’INPS, l’insegnante di scuola pubblica e, anzitutto e soprattutto, il notaio.

Il diverso Art. 358 CP, novellato, nel comma 2, dalla L. 86/90 nonché dalla L. 181/92, dispone quanto segue:

Art. 358 CP

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione d’opera meramente materiale

Come si può notare, il comma 2 Art. 358 CP, definente la nozione di “pubblico servizio” equipara tale concetto alla “pubblica funzione” ex comma 2 Art. 357 CP, tranne per quanto riguarda i tre poteri tipici del pubblico ufficio, ovverosia:

  1. il potere deliberativo
  2. il potere autoritativo
  3. il potere certificativo

Secondo Cass., sez. pen. V, 23 febbraio 2006, n. 9793, “l’ incaricato di un pubblico servizio [ex Art. 358 CP] è un soggetto “intermedio” che, pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad altro ente pubblico, non è dotato dei [tre] poteri tipici del pubblico ufficiale [potere deliberativo, autoritativo e certificativo] e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. […]. In sostanza, per indicare se un soggetto rivesta, o meno, la qualità di incaricato di pubblico servizio, l’elemento discriminante è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o posseduta dalla persona (fisica o giuridica), bensì dalle funzioni attribuite al soggetto, le quali debbono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale”.

P.e., sono sussumibili entro i parametri definitori dell’Art. 358 CP, dunque, sono incaricati di pubblico servizio: il letturisti dei contatori per la somministrazione del gas o dell’energia elettrica, i dipendenti che smistano la posta nei CMP, i dipendenti dell’istituto poligrafico dello Stato o le guardie giurate che conducono furgoni portavalori. Oppure ancora, Cassazione 30177/2013 ha incasellato entro i parametri dell’Art. 358 CP, sempre in tema di incaricati di pubblico servizio, tutti coloro che “assistono i pubblici ufficiali [stabilmente] nell’opera da questi espletata […] e coloro i quali, pur senza formale investitura, esplicano di fatto un servizio pubblico [ex comma 2 Art. 358 CP] in ragione della loro [stabile] connessione di attività con la funzione pubblica [ex comma 2 Art. 357 CP]”.

In Giurisprudenza, Cassazione 28424/2013 ha attribuito, ex Art. 358 CP, la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche agli agenti dell’ACI-PRA deputati alla riscossione delle tasse automobilistiche. Analogo è il parere di Cassazione 4814/1993, la quale ha sussunto entro il campo precettivo dell’Art. 358 CP “anche il personale dipendente degli istituti scolastici diverso dai docenti e dai collaboratori amministrativi (quindi i cc.dd. bidelli), in quanto oltre ai compiti materiali tipici del profilo lavorativo posseduto (pulizia delle aule e manutenzione dell’istituto) collaborano con il dirigente scolastico e con il personale docente e non docente in attività riguardanti la sicurezza dell’edificio”.

Similmente, Cassazione 2233/2001 riconosce la qualifica di incaricati di pubblico servizio “a tutti gli operatori della motorizzazione, in ragione delle competenze tecniche ed intellettuali richieste per l’espletamento del servizio”.

Visti gli Artt. 357 e 358 CP, la distinzione in parola è ben sintetizzata pure da Cassazione 3938/2009, la quale rimarca che “il pubblico ufficiale è una figura investita di pubbliche funzioni [ex Art. 357 CP], la cui attività produce effetti giuridici forniti di una particolare tutela, potendo, di contro, dare luogo a forme aggravate di responsabilità [come p. e p. ex Artt. 314 e sgg. CP], mentre l’incaricato di pubblico servizio [ex Art. 358 CP] è un semplice impiegato/addetto presso un ente statale o locale, ovvero altro ente, comunque appartenente alla sfera pubblicistica, il quale presta, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio [estraneo alle eventuali conseguenze penali di cui agli Artt. 314 e sgg. CP]. Non rientra tra gli elementi costitutivi della qualifica [di incaricato di pubblico servizio] né quello retributivo, né il carattere dell’obbligatorietà della prestazione, in quanto un pubblico servizio può ben espletarsi anche gratuitamente o per volontariato”.

Da notare è pure che, ex Art. 7 TUBC (testo unico in materia bancaria e creditizia) sono autenticamente qualificati  come “pubblici ufficiali” solamente i funzionari della Banca d’Italia “nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza”. Nella Giurisprudenza di legittimità del Novecento, l’attività del funzionario bancario era qualificata, ex Art. 358 CP, alla stregua di un “incaricato di pubblico servizio”; tuttavia, ex Art. 314 CP, il bancario pubblico poteva incorrere, in caso di distrazione, nel delitto di “peculato”, mentre, ex Art. 315 CP, l’impiegato bancario privato, sempre in caso di distrazione, era passibile dell’accusa di “malversazione”. Tuttavia, negli Anni Duemila, la Corte Costituzionale, alla luce della “natura imprenditoriale” dell’attività bancaria, ha tolto l’applicabilità della qualifica, ex Art. 358 CP, di “incaricato di pubblico servizio” a tutti i funzionari bancari, sia privati sia pubblici, compresi quelli incardinati presso la Banca d’Italia.

Interessante è pure Consulta n. 3620/2014, ai sensi della quale “non può essere qualificato come pubblico ufficiale [ex Art. 357 CP] l’amministratore di società per azioni a partecipazione pubblica […] in quanto la titolarità di azioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico non muta la natura privatistica della società”.

Ciononostante, la Suprema Corte prosegue nell’iper-tutelare gli “incaricati di pubblico servizio”, attraverso due strumenti, solitamente riservati ai “pubblici ufficiali” ovverosia l’Art. 336 CP (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) e l’Art. 337 CP (resistenza ad un pubblico ufficiale). Ciò, a parere di chi redige, è un segno di debolezza pratica nell’applicazione della differenza tecnica (rectius: tecnicistica) tra l’Art. 357 CP e l’Art. 358 CP.
 

4.  Il pubblico ufficiale nella Giurisprudenza di legittimità.

  1. Cassazione 11626/2020: “il coadiutore del curatore fallimentare è pubblico ufficiale”
  1. Cassazione 17972/2019: “sussiste la qualifica di pubblico ufficiale in capo al soggetto al quale, in forza di un contratto privatistico di collaborazione coordinata e continuativa, sia affidato un incarico di consulenza e supporto alla direzione sanitaria regionale, atteso che tale attività, sebbene connotata da una rilevanza meramente endoprocedimentale, implica la partecipazione alla formazione della volontà dell’ente [ex comma 2 Art. 357 CP] ed all’attuazione dei suoi fini istituzionali”
  1. Cassazione 19484/2018: “i soggetti inseriti nella struttura organizzativa  e lavorativa di una Spa possono essere considerati pubblici ufficiali […] quando [alla luce del comma 2 Art. 357 CP] l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa [finalisticamente] pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici”
  1. Cassazione 36769/2017: “i membri del parlamento sono pubblici ufficiali anche in relazione alle attività diverse dalla partecipazione alla formazione di atti aventi forza di legge, in quanto il riferimento alla funzione legislativa, contenuto nell’Art. 357 CP, è comprensivo di tutte le attività (quali quelle di controllo o di indirizzo politico) tipicamente e storicamente connesse all’esercizio dell’attività parlamentare”
  1. Cassazione 12385/2012: “le biblioteche degli enti ecclesiastici soppressi per legge (RD 3036/1866) sono istituzioni pubbliche, con la conseguenza che il direttore delle stesse  -chiamato a svolgere profili di pianificazione e di realizzazione degli obiettivi culturali, nel rispetto delle funzioni [ finalisticamente conformi al comma 2 Art. 357 CP ] di indirizzo e di controllo del ministro dei beni culturali, ed attività di natura certificativa del patrimonio librario– va considerato pubblico ufficiale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di impiego con la PA”
  1. Cassazione 10443/2011: “[…] il direttore sanitario presso una casa circondariale è pubblico ufficiale, anche se non legato alla PA penitenziaria da un rapporto contrattuale [esplicito] di pubblico impiego”
  1. Cassazione 28086/2011: “il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche al quale l’ Art. 4 DPR 358/2000 consente di gestire lo sportello telematico dell’automobilista è da considerare pubblico ufficiale”
  1. Cassazione 3897/2008: “il direttore di un ufficio postale riveste la qualità di pubblico ufficiale, in considerazione sia dei suoi poteri certificativi [ex Artt. 2699 e 2700 CC], sia della natura pubblicistica dei servizi postali, anche dopo la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e della successiva adozione della forma di Spa”
  1. Cassazione 3106/1999: “il notaio [senza alcun dubbio] è annoverato tra i pubblici ufficiali [visti gli Artt. 2699 e 2700 CC]”
  1. Cassazione 8172/1999: “gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) svolgono un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico, attraverso organi, tra i quali il presidente, nominati dalla giunta regionale o da varie amministrazioni dello Stato o di enti locali gestendo [ex comma 2 Art. 357 CP] un patrimonio immobiliare destinato a finalità pubbliche […]. Deve riconoscersi, pertanto, la qualità di pubblico ufficiale al presidente di uno IACP, il quale abbia formato e manifestato la volontà dell’ente in ordine alla stipula dei contratti assicurativi diretti alla conservazione del patrimonio immobiliare”
  1. Cassazione 49976/2012: “il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poiché partecipa, nel suo ruolo, alle modalità progettuali ed attuative [ex comma 2 Art. 357 CP] della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo”
  1. Cassazione 1899/1994: “nei casi di attività di verifica delle attitudini psicofisiche richieste per il conseguimento della patente di guida, seppur espletata in regime privatistico, il medico riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è investito [ex comma 2 Art. 357 CP] della pubblica funzione di accertare i requisiti psicofisici dei candidati”
  1. Cassazione 41115/2012: “l’agente di polizia penitenziaria, allorquando riferisca, anche per iscritto, in ordine ad accadimenti ai quali ha direttamente assistito, ovvero a condotte proprie o di detenuti affidati alla sua custodia, esercita poteri certificativi [ex Artt. 2699 e 2700 CC], sicché gli va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale”
  1. Cassazione 38913/2018: “risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell’Art. 479 CP, il docente che concorra ad attestare, nei registri di classe, la frequenza scolastica di alunni inesistenti, per raggiungere il numero minimo per la composizione della classe”
  1. Cassazione 39280/2018: “la qualità di pubblico ufficiale compete al testimone, che l’acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua escussione […]. Così non è per la persona informata sui fatti, il cui contributo conoscitivo si colloca nella fase delle indagini preliminari”
  1. Cassazione 22418/2009: “lo stato di avanzamento dei lavori di un’opera pubblica ha natura di atto pubblico, in quanto è redatto dal direttore dei lavori che, quale pubblico ufficiale, attesta le verifiche dallo stesso effettuate ed il compimento di attività e di opere eseguite sotto il suo diretto controllo”
  1. Cassazione 24744/2018: “va attribuita la qualità di pubblico ufficiale in capo al libero professionista che, nello svolgimento di un’opera di consulenza presso un Comune, venga in concreto ad espletare la funzione di tecnico comunale, istruendo pratiche edilizie e partecipando, in tal veste, alle sedute della commissione edilizia volte all’approvazione di dette pratiche”
  1. Cassazione 15113/2016: “il personale di Trenitalia (ex Ferrovie dello Stato) incaricato del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale”
  1. Cassazione 25570/2013: “i componenti della commissione medica per il riconoscimento delle invalidità civili rivestono la qualifica di pubblici ufficiali ex Art. 357 CP […] considerato che alle commissioni mediche sono attribuiti, per legge ed in modo esclusivo, gli accertamenti sanitari”
  1. Cassazione 35836/2007: “il medico convenzionato con l’ASL riveste la qualifica di pubblico ufficiale […] quando svolge l’attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione”
  1. Cassazione 22707/2014: “riveste la qualifica di pubblico ufficiale il dipendente comunale incaricato di funzioni preparatorie di determinazioni di competenza dei dirigenti dell’ente […] [perché egli] partecipa, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della PA”
     
  1. Le persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Art. 359 CP

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

  1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi
  2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione [ex comma 2 Art. 357 CP], né prestando un pubblico servizio [ex comma 2 Art. 358 CP], adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità, mediante un atto della pubblica Amministrazione

Il n. 1) Art. 359 CP è, più che altro, riferito alla figura dell’avvocato, “il cui esercizio [professionale] è per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato”. In effetti, l’Art. 348 CP prevede e punisce l’abusivo esercizio della professione forense eventualmente svolta senza regolare iscrizione presso un Ordine degli avvocati. Si tenga pure presente che l’avvocato, quando autentica la procura firmata dal cliente, agisce, ex Art. 357 CP, nella qualità di “pubblico ufficiale”

Il n. 2) Art. 359 CP è stato ben commentato da Cassazione 18056/2002, ovverosia: “ai fini della legge penale [ex n. 2) Art. 359 CP], l’attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione, in tal senso, ad opera della L. 990/1969, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti […] soddisfa a fortiori il requisito, richiesto dal n. 2) Art. 359 CP, del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio”.

Sempre nell’ ottica del n. 2) Art. 359 CP, Cassazione 16499/2004 afferma che “l’agenzia di pratiche automobilistiche che, ai sensi dell’ Art. 7 L. 264/1991, rilascia un certificato sostitutivo della carta di circolazione è un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità”
 

  1. La cessazione della qualità di pubblico ufficiale (Art. 360 CP)

Art. 360 CP

Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale [ex Art. 357 CP] o di incaricato di pubblico servizio [ex Art. 358 CP] o di esercente un servizio di pubblica necessità [ex Art. 359 CP], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato [subìto o agito], la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo, né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato

L’Art. 360 CP estende la precettività temporale degli Artt. 336, 337 e 341 bis CP (in tema di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio) anche al momento della vita privata del pubblico ufficiale, o dell’incaricato di un pubblico servizio o dell’esercente un servizio di pubblica necessità. Costoro, durante la propria privatezza, cessano necessariamente di svolgere funzioni pubbliche ex Artt. 357, 358 o 359 CP. Ciononostante, gli estremi dei delitti ex Artt. 336, 337 e 341 bis CP continuano ad essere integrabili “se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato” ex Artt. 357, 358 o 359 CP.

L’Art. 360 CP vale anche, nel lato attivo, per i delitti tipici attivamente commessi dal pubblico ufficiale, dall’incaricato di pubblico servizio o dall’esercente di servizio di pubblica necessità

Quanto all’Art. 360 CP, Cassazione 27392/2016 ha precisato che “in tema di reati contro la PA, le disposizioni di cui all’Art. 360 CP, che prevede la configurabilità del reato anche nelle ipotesi in cui il soggetto [attivo o passivo] investito del pubblico ufficio [o servizio] abbia perduto [durante la vita privata] la qualifica soggettiva pubblicistica, costituisce un’eccezione alla regola generale, secondo cui tale qualifica deve sussistere al momento della commissione del reato. Ne consegue che [l’ Art. 360 CP] non è applicabile nei casi in cui il fatto commesso [o subìto] si riferisca ad un ufficio o servizio [ex Artt. 357, 358 e 359 CP] che l’agente inizi ad esercitare in un momento successivo”.