L’“elemento organizzativo” distingue l’associazione finalizzata al narcotraffico dal concorso di persone nel reato

L’“elemento organizzativo” distingue l’associazione finalizzata al narcotraffico dal concorso di persone nel reato
La Cass. pen., sez. III, sent. n. 7740/2025 sull’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa ex art. 74, dpr n. 309/1990 e quella del concorso ex artt. 110 C.p. e 73 dpr cit.
Posto che l’art. 74 del Decreto Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 punisce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la sent. n. 7740/2025 pronunciata dalla III sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa sul rapporto con l’art. 110 del Codice penale che disciplina il concorso di persone nel reato.
Secondo la Corte, l’elemento differenziale tra l’ipotesi associativa di cui all’art. 74 del citato Dpr e il concorso ex artt. 110 C.p. e 73 cit. Dpr consiste nell’“elemento organizzativo”.
La condotta punita dall’art. 74 del Dpr 309/1990 non può, infatti, ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in quid pluris rispetto ad esso. Segnatamente, se il mero accordo dei compartecipi è sufficiente a integrare la disciplina di cui all’art. 110 C.p., la costituzione, seppure rudimentale, di una associazione che predisponga mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti, che veda un concerto di intenti e di azione tra gli associati, rientra nella previsione di cui all’art. 74 Dpr 309 del 1990.
Non è necessaria, secondo la Corte, la presenza di una struttura complessa con una organizzazione articolata e disponibilità economiche, essendo sufficiente l’“elemento organizzativo” che può risultare altresì da un assetto elementare o “rudimentale”.
La Suprema Corte ha ribadito che è costante l’individuazione dell’elemento differenziale tra le fattispecie in esame nell’“elemento organizzativo”.
In particolare, già la sentenza “D’Arenzio” (Sezione IV, 15 giugno 2023) aveva affermato che ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico fosse necessaria la sussistenza di almeno tre elementi: a) l’esistenza di un gruppo di almeno tre persone unite dal vincolo associativo, b) la disponibilità da parte dell’associazione di risorse umane e materiali che consentano di dare attuazione al programma associativo, c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati.