Cassazione, lite temeraria: sanzionata la parte che presenta ricorso oscuro e incoerente

Islanda, Iceberg
Ph. Giacomo Martini / Islanda, Iceberg

Cassazione, lite temeraria: sanzionata la parte che presenta ricorso oscuro e incoerente

 

La Cassazione con ordinanza 12111 del 07.05.2025 ha dichiarato inammissibile un ricorso “incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma”, condannando d’ufficio il ricorrente a pagare al convenuto una somma stabilita in via equitativa secondo il dettato dell’art. 96, comma 3, del c.p.c.

 

 

CASSAZIONE, LITE TEMERARIA: COS’E’

La lite temeraria viene disciplinata dallart. 96 c.p.c. che contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dallabuso dellagire o resistere in giudizio.

In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o lignoranza dell'infondatezza della propria pretesa, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo.

Tale secondo comma, però, ha carattere di eccezionalità rispetto a quanto disciplinato nel comma primo del predetto articolo, di tal ché fa riferimento ai soli casi di inesistenza del diritto per cui è stata disposta l’esecuzione di un provvedimento cautelare, un’esecuzione forzata o ancora, l’iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene.

La responsabilità che ne consegue è aggravata ed ha natura processuale. I danni risarcibili sono di qualsiasi tipo, se provocati dai comportamenti previsti dal dettato normativo e se provato il dolo o la colpa grave nella misura della soccombenza dell’avversario, altrui malafede o del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.

Al fine dell’applicabilità della suddetta norma, infatti, è necessario dar prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo, ovverosia, chiara determinazione della colpevole ignoranza circa l’infondatezza della tesi portata in giudizio e vieppiù, l’elemento oggettivo riguardante il pregiudizio subito a seguito degli acta della parte soccombente.
 

CASSAZIONE, LITE TEMERARIA: IL DISPOSTO DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte osservava come il ricorso de quo difettasse dei criteri di chiarezza e sinteticità nella redazione.

Lo stesso, infatti, taceva circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e in appello; conteneva riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione ma inesplicati e rimandi  ridondanti a circostanze, per altro, del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

Le censure de quibus riguardavano i contenuti che l’art. 366 del codice di procedura civile prevede a pena di inammissibilità.

In effetti, il ricorso presentato veniva tacciato anche di colpa grave nella proposizione della impugnazione.

La Suprema Corte riteneva che lo stesso fosse incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: la pertinenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono "imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso" (sic, Sez. 3, Ordinanza n. 16089 del 7.6.2023).

Per altro, sottolineava ancora la Corte di Cassazione, la necessaria chiarezza del ricorso è determinata anche in altri ordinamenti delle legislazioni economicamente avanzati.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea statuisce che già da una semplice lettura del ricorso debba essere possibile individuare i punti salienti di fatto e di diritto dello stesso.

Così anche le Federal Rules of civil Procedures Statunitensi che hanno più volte respinto ricorsi per “lack of punctuation” allorquando ravvisano ridondanza e confusione per stabilire i fatti lamentati in giudizio.

 

CASSAZIONE, LITE TEMERARIA: LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA

 

Il decreto legislativo n. 149/2022 introduceva sostanziali modifiche al codice di procedura civile, in ordine ai necessari principi di chiarezza e sinteticità degli atti.

Infatti, la modifica dell’art. 121 c.p.c. prevede oggi che gli atti del processo per cui la legge non richiede forme determinate, siano redatti nella maniera più consona a raggiungere il loro scopo, sempre - però- in maniera chiara e sintetica.

Tuttavia, il decreto ministeriale n. 110 del 2023 aveva previsto l’introduzione di specifiche tecniche sulla forma e sui criteri di redazione dell’atto, comunque senza prevedere -  in caso di mancato rispetto degli stessi - l’invalidità dell’atto ma unicamente una mera discrezionalità del giudice in ordine alla ripartizione delle spese processuali.

La Riforma Cartabia è intervenuta, altresì, in riforma dell’art. 163 c.p.c. prevedendo tra gli imprescindibili requisiti dell’atto di citazione la chiarezza, specificità e sinteticità.

Le precisazioni della Suprema Corte hanno riguardato il corretto esercizio di difesa e dispendio delle risorse economiche destinate alla collettività per un esercizio più efficiente della tutela dei diritti delle persone.

La Cassazione nella predetta ordinanza richiama, altresì, il principio del giusto processo riconosciuto all’art. 111 della Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, tenuto conto della necessaria ragionevole durata di un giusto e coerente iter processuale.