Diritto all'oblio e diritto di informazione: l'eterno bilanciamento nell'era digitale

Diritto all'oblio
Diritto all'oblio

Diritto all'oblio e diritto di informazione: l'eterno bilanciamento nell'era digitale

 

Dalla nascita giurisprudenziale alla codificazione nel GDPR, passando per le ultime sentenze della Cassazione: come il diritto a essere dimenticati convive con il diritto collettivo alla memoria.
 

I. Il diritto all'oblio: nascita, fonti e codificazione

Il diritto all'oblio è la pretesa giuridicamente tutelata di un individuo a non vedere perpetuata indefinitamente la memoria di vicende passate, quando queste abbiano perso attualità o siano state superate dagli sviluppi successivi. Non si tratta di cancellare la storia, né di riscriverla: si tratta, più precisamente, di impedirne una proiezione distorta sul presente, che riduca la persona alla rappresentazione – spesso incompleta – di un momento ormai superato della propria vita.

Il diritto all'oblio si radica nei diritti fondamentali della personalità – riservatezza, identità personale e dignità – presidiati dall'articolo 2 della Costituzione. La sua evoluzione, tuttavia, non può essere compresa senza considerare il contesto tecnologico: se nella stagione della stampa tradizionale esso si configurava come diritto a non vedere ripubblicata una notizia priva di attualità, nell'era digitale esso si trasforma progressivamente in diritto a non essere costantemente reperibili attraverso i motori di ricerca.

Le radici del diritto all'oblio affondano nella giurisprudenza francese degli anni Sessanta, con il noto “caso Messine”, in cui venne riconosciuto a un ex condannato il diritto a non vedere rievocato il proprio passato penale una volta esaurita la funzione della pena.

Tuttavia, è con l'avvento di Internet che il problema assume una dimensione radicalmente nuova. La sentenza Google Spain del 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea segna il passaggio decisivo: non si interviene più soltanto sulla pubblicazione della notizia, ma sulla sua reperibilità. Il diritto all'oblio si configura così come diritto alla deindicizzazione, ossia alla non immediata accessibilità di informazioni non più attuali o pertinenti. In questo passaggio emerge con chiarezza il nodo strutturale della questione: mentre la memoria umana è fisiologicamente destinata a sbiadire, la memoria digitale tende a cristallizzare il passato, rendendolo costantemente presente. Il diritto all'oblio nasce, dunque, come risposta a questa asimmetria.

La codificazione nel GDPR

Due anni dopo la sentenza “Google Spain”, il legislatore europeo ha tradotto l'elaborazione giurisprudenziale in norma positiva. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha codificato il diritto all'oblio nell'articolo 17, rubricato “Diritto alla cancellazione”, riconoscendo all'interessato la facoltà di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati senza ingiustificato ritardo, al ricorrere di determinate condizioni.

Il GDPR, tuttavia, prevede significative eccezioni: tra queste, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, nonché il trattamento per finalità di interesse pubblico e di archiviazione storica. Un limite che rispecchia la tensione strutturale tra oblio e cronaca e che demanda alla giurisprudenza il compito di tracciare – caso per caso – la linea di confine tra i due diritti.

Il diritto all'oblio nel codice deontologico dei giornalisti

Accanto alla dimensione normativa si colloca quella deontologica, che assume un rilievo autonomo e complementare. Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista, all’articolo 10, precisa in modo puntuale il contenuto degli obblighi professionali: da un lato, impone al giornalista di rispettare il diritto all’identità personale, evitando riferimenti a vicende del passato che non siano essenziali per la completezza dell’informazione; dall’altro, introduce un dovere attivo di aggiornamento delle notizie, anche alla luce delle richieste dell’interessato, nonché di collaborazione nei processi di deindicizzazione online, ove ne ricorrano i presupposti. In questa prospettiva, il diritto all’oblio non si esaurisce nella cancellazione o nella deindicizzazione del dato, ma si traduce in un obbligo positivo di corretta gestione dell’informazione nel tempo. Il giornalista è tenuto, specie nella gestione degli archivi digitali, a verificare che la permanenza della notizia sia accompagnata da un adeguato aggiornamento e da una contestualizzazione che ne preservi la verità sostanziale.

Ne deriva una distinzione significativa: mentre il GDPR interviene sulla circolazione del dato personale, la deontologia giornalistica incide sulla qualità e sull’evoluzione del contenuto informativo. Un’informazione non aggiornata, pur originariamente vera, può risultare nel tempo fuorviante, contribuendo a costruire una rappresentazione incompleta – e dunque distorta – dell’identità della persona.
 

II. Il conflitto con il diritto di informazione: due libertà fondamentali a confronto

Il diritto all'oblio non vive in uno spazio vuoto, ma si scontra con un altro diritto fondamentale: la libertà di espressione e di informazione. Questo diritto ha una valenza non solo individuale, ma anche collettiva: è il diritto della comunità a sapere, a conservare la memoria storica degli accadimenti. La stampa svolge una funzione di interesse generale che va ben oltre il semplice scambio di notizie ed è presidio della democrazia. La giurisprudenza ha da tempo elaborato i criteri che rendono legittima la pubblicazione: verità del fatto, pertinenza rispetto a un interesse pubblico, continenza nella forma.

Prima dell'avvento di Internet, il tempo svolgeva una funzione selettiva: le notizie tendevano progressivamente a perdere visibilità e rilevanza. Oggi accade il contrario. La permanenza online e l'indicizzazione rendono ogni informazione potenzialmente sempre attuale, indipendentemente dalla sua effettiva rilevanza nel presente. Una notizia originariamente legittima può diventare, nel tempo, lesiva. Il problema non riguarda più soltanto la verità del fatto al momento della pubblicazione, ma la sua persistente idoneità a rappresentare correttamente la realtà.

Il conflitto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca si concentra, dunque, su un punto essenziale: il rapporto tra verità storica e attualità informativa. Non è sufficiente che una notizia sia stata vera; occorre interrogarsi sulla sua capacità di rappresentare, nel tempo, l'identità attuale della persona. La diffusione permanente di informazioni non aggiornate rischia di incidere sull'autodeterminazione informativa dell'individuo.
 

III. Le soluzioni della giurisprudenza: verso un bilanciamento strutturato

La svolta del 2023: deindicizzazione e nota informativa (Cass. 2893/2023)

Il punto di svolta è rappresentato dall’ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2023. Il caso riguardava due professionisti – indagati e arrestati per concussione, peculato e falso – poi assolti, i cui nominativi continuavano a essere associati, tramite i motori di ricerca, alle notizie originarie dell’inchiesta, senza che l’esito favorevole fosse facilmente reperibile.

La Cassazione ha elaborato una soluzione equilibrata: la permanenza dell’articolo nell’archivio storico è legittima, ma a due condizioni cumulative. In primo luogo, su richiesta dell’interessato, l’articolo deve essere deindicizzato dai motori di ricerca generalisti. In secondo luogo – ed è il profilo innovativo – su specifica richiesta documentata deve essere apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento.

La logica è quella di un bilanciamento proporzionale: non si chiede al giornale di riscrivere la storia, ma di integrarla con un aggiornamento che restituisca la completezza della vicenda. Il sacrificio per la libertà di informazione è contenuto, mentre la tutela della dignità personale risulta significativa. La Cassazione chiarisce inoltre che l’onere di attivarsi grava sull’interessato e che il mancato aggiornamento spontaneo non integra, di per sé, un illecito risarcibile.

Il bilanciamento strutturato del 2025: notorietà, attualità e identità sociale (Cass. 14488/2025)

La sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025 segna un ulteriore affinamento. Il caso è emblematico: un cittadino, assolto in via definitiva nel 2015 dall’accusa di associazione mafiosa, risultava ancora – a distanza di dieci anni – stabilmente associato, nei risultati di Google, a contenuti che lo collegavano al clan ’ndranghetista e alle vicende di Expo 2015, senza alcun aggiornamento sull’esito favorevole.

Cassando la decisione di merito, la Corte afferma un principio metodologico centrale: il bilanciamento deve considerare la notorietà del soggetto, l’attualità dell’interesse pubblico, l’impatto concreto sulla reputazione e sull’identità personale, nonché la completezza e correttezza dell’informazione persistente.

Non è più sufficiente che la notizia fosse vera al momento della pubblicazione: occorre verificare se, nel suo perdurare, continui a rappresentare fedelmente la realtà della persona – la sua “autodeterminazione informativa”.

I limiti della riforma Cartabia: l'annotazione non crea automatismi (Cass. 34217/2025)

Un tassello ulteriore è aggiunto dall'ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025, che si confronta con l'articolo 64–ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e in vigore dal 1° gennaio 2023. La norma riconosce all'imputato assolto o destinatario di archiviazione la facoltà di chiedere al cancelliere l'annotazione del provvedimento, ai fini della deindicizzazione dei propri dati dai motori di ricerca. La Cassazione chiarisce, però, che tale annotazione non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza: il titolare del trattamento – Google o un editore – conserva un margine di valutazione, potendo opporre il persistente interesse pubblico all'informazione quale deroga ai sensi dell'articolo 17 del GDPR. L'annotazione è uno strumento utile ma non automaticamente risolutivo.

La responsabilità risarcitoria per deindicizzazione tardiva (Cass. 6433/2026)

L’evoluzione più recente è rappresentata dall’ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, con cui la Cassazione compie un ulteriore passo: non solo il rifiuto ingiustificato di deindicizzare è illecito, ma lo è anche il ritardo nella rimozione.

Il caso riguardava un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi favorevolmente nel 2022, le cui informazioni continuavano a comparire online nonostante una richiesta di deindicizzazione adeguatamente documentata. La rimozione era avvenuta solo parzialmente e, in modo completo, dopo oltre un anno e solo a seguito dell’instaurazione del giudizio.

Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio, ma escluso il risarcimento per mancanza di prova del danno. La Cassazione ha censurato tale impostazione, definendola contraddittoria: non è possibile riconoscere la lesione del diritto e, al contempo, negare il risarcimento senza un’adeguata valutazione della situazione concreta.

Il danno reputazionale da tardiva deindicizzazione può essere accertato anche in via presuntiva, sulla base della diffusione della notizia, della sua correttezza e della posizione del soggetto. Il messaggio è chiaro: il ritardo non è un mero disguido tecnico, ma una condotta che prolunga la lesione della riservatezza e della reputazione.

Il quadro d'insieme

Il filo conduttore di questa evoluzione giurisprudenziale è ormai definito. Il diritto all’oblio non si traduce in un potere assoluto di cancellazione della storia, così come il diritto di cronaca non legittima una cristallizzazione indefinita del passato. La Cassazione costruisce progressivamente un bilanciamento strutturato, fondato su criteri di ragionevolezza e proporzionalità: si valuta, caso per caso, l’attualità dell’interesse pubblico, il ruolo del soggetto, la completezza dell’informazione e l’impatto sulla reputazione.

In questo quadro, la deindicizzazione – eventualmente accompagnata da una nota contestuale – si conferma lo strumento più efficace: consente di preservare la memoria storica, senza sacrificare il diritto della persona a non essere indefinitamente identificata con un passato che non la rappresenta più.