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Il falso avvocato merita la radiazione non la sospensione

Avvocato o non avvocato ... si è intascato centinaia di migliaia di euro senza restituirli.
Avvocato
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Il falso avvocato merita la radiazione non la sospensione

Il Consiglio Nazionale Forense con la decisione n. 65/2021 ha mitigato l’iniziale sanzione della radiazione sostituendola con la sospensione dalla professione di anni tre nei confronti di chi falsamente si presentava come avvocato e si faceva consegnare la somma di più di trecentomila euro per partecipare ad un’asta immobiliare.

Invero, detta mitigazione è basata sul duplice rilievo della  “riconosciuta incertezza circa l'avvenuta spendita del titolo di  avvocato” e del “comportamento dell'incolpato che ha dato prova di  aver formulato proposta di restituzione integrale delle somme dovute”. 

Si tratta, tuttavia, sotto entrambi i profili, di elementi del tutto privi di  idoneità ad integrare una ragionevole motivazione (cfr. Cass., SU n.  20344/2018). 

Quanto al fatto della spendita della qualifica di avvocato, è la  stessa sentenza a evidenziarne (a pag. 11) l'irrilevanza laddove  afferma che “la sussistenza dell'inganno ai danni degli esponenti  sussiste quindi indipendentemente dalla circostanza che l'avv. S.  abbia speso il titolo, all'epoca non posseduto, di avvocato”, dal che  consegue che una circostanza considerata irrilevante non può essere  "recuperata" come significativa ai fini dell'applicazione della sanzione. 

Egualmente priva -di per sé- di significatività è la circostanza che  lo S. possa aver formulato proposte di restituzione, ove non  risulti -come nel caso- che le stesse siano state onorate o che non  abbiano avuto seguito per fatto imputabile ai danneggiati.

Risulta evidente l’eccesso di potere e l’incongruenza della mitigazione della sanzione che si appalesa nel valorizzare il dubbio su un dato inconferente (la spendita del titolo di avvocato) e non considera la circostanza principale del grave comportamento deontologico relativa alla mancata restituzione dell’ingente somma di denaro.

E’ dovuta intervenire la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 01) stabilendo che” In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia  motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza  del C.N.F che giustifichi la mitigazione della sanzione inflitta con motivazione meramente  apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna”.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato  la decisione di merito che, a fronte di una condotta dell'incolpato consistita nel presentarsi come  avvocato, ancorché all'epoca non in possesso del titolo, per farsi consegnare del denaro per  l'acquisto di un immobile ad un'asta, aveva sostituito alla sanzione della radiazione quella della  sospensione, dando valore all'incertezza circa la spendita del titolo, che non aveva inciso sul  perfezionamento dell'inganno, ed al comportamento successivo del professionista, benché non  avesse provveduto alla restituzione della somma). Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30868 del 2018 Rv. 651817 - 01”